Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21301 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21582-2012 proposto da:

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

MULARGIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ROSARIO

PATTI;

– ricorrente –

contro

R.E., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELO GIUSEPPE TORRISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 885/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 1170 e 1171 c.c. depositato presso il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il 13 ottobre 1999, F.A. deduceva che R.E. stava modificando, attraverso la realizzazione di una piccola strada, lo stato dei luoghi ove si trovavano una sorgente naturale ed una “canalizzazione di trasporto” di sua proprietà, con grave danno per le stesse. Chiedeva, quindi, che fosse ordinata l’immediata sospensione dei lavori in questione e che, in seguito, fosse emesso un provvedimento che vietasse l’esecuzione delle modificazioni dello stato dei luoghi lesive del possesso da lui vantato sul terreno oggetto di causa.

Il Tribunale, con ordinanza del 27 marzo 2000, a seguito dell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava inammissibile la domanda nunciatoria rilevando come il provvedimento di sospensione dei lavori non avrebbe sortito alcun pratico effetto stante l’intervenuta ultimazione degli stessi; compensava quindi le spese di lite.

Con successivo ricorso depositato il 5 ottobre 2000 F.A. chiedeva, con riferimento agli stessi fatti denunciati nel precedente ricorso, ed alla luce del completamento dell’opera posta in atto da controparte, la reintegrazione nel possesso da lui vantato sulla sorgente e sulla canalizzazione summenzionata.

Nel contraddittorio con R.E., che eccepiva la decadenza dell’azione possessoria per il decorso del termine annuale, il nominato Tribunale, sulla scorta delle risultanze peritali, condannava la convenuta alla realizzazione di un “tombino scatolare in cemento armato in modo da consentire il libero accesso alla sorgiva via canale”, previa revoca di altra ordinanza, resa il 13 giugno 2003 in corso di causa, con la quale era stata ordinata la realizzazione dello stesso manufatto per molestie nuove e diverse da quelle lamentate col ricorso introduttivo: infatti il 10 maggio 2002, nel corso della fase di merito, l’attore aveva proposto una terza domanda in ragione di nuovi interventi posti in essere da R.E., egualmente lesivi del proprio possesso sulla sorgente. Con la pronuncia che chiudeva il giudizio avanti a sè il Tribunale rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta rilevando che, avendo F. acquisito conoscenza del fatto lesivo in data (OMISSIS) – giorno in cui aveva sporto denuncia per i fatti oggetto di causa presso l’ufficio tecnico di Acicatena assumeva rilievo il fatto che l’azione nunciatoria di cui si è detto era stata proposta in data 13 ottobre 1999.

La sentenza era impugnata da R.E.. F.A. si costituiva domandando il rigetto dell’appello e, in via incidentale, l’accertamento quanto al fatto che l’ordinanza del 13 giugno 2003 aveva natura di sentenza ed era passata in giudicato; riproponeva poi una domanda di risarcimento dei danni per l’intervenuto spoglio su cui era stata omessa la pronuncia.

La Corte di appello di Catania definiva il gravame con sentenza depositata il 30 maggio 2012. Il giudice

dell’impugnazione, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava inammissibile la domanda possessoria, spiegata da F., osservando come al momento della proposizione di essa fosse decorso il termine annuale di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c.. Respingeva poi l’appello incidentale, rilevando come all’ordinanza del 13 giugno 2003 non potesse attribuirsi valore di sentenza; infine reputava inammissibile la riproposizione della domanda di risarcimento dei danni da lesione possessoria, richiamando il principio per cui il venir meno della ragion d’essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rendeva improponibile la pretesa risarcitoria basata sul medesimo fatto di spoglio.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.A.: i motivi di impugnazione sono quattro; R.E. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso F. lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto con il ricorso del 13 ottobre 1999 era stata proposta anche un’azione di manutenzione, con riferimento alla quale il giudice non aveva assunto alcuna decisione: azione che il ricorrente aveva riproposto sia allorquando aveva introdotto il merito possessorio con il successivo ricorso del 5 ottobre 2000 – all’esito del quale, peraltro, la domanda di manutenzione non era stata fatta oggetto di esame

sia in fase di appello. Secondo l’istante l’azione di manutenzione introdotta il 5 ottobre 2000 costituiva una “riassunzione e richiesta di prosecuzione nel merito” che si ricollegava al procedimento nunciatorio il cui atto introduttivo, come detto, conteneva anche la domanda di manutenzione del possesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1168. La corte territoriale aveva errato nel ritenere che il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di spoglio dovesse essere computato facendo riferimento alla conoscenza dei fatti oggetto della precedente azione di manutenzione, ancorchè fossero gli stessi su cui era fondata l’azione di spoglio; la Corte di merito non aveva tenuto conto che, con il secondo ricorso, veniva denunciata la definitiva privazione del possesso dovuta al completamento dei lavori iniziati da controparte, con la conseguenza che era da tale avvenuto completamento che il termine decadenziale di un anno doveva essere calcolato. Pertanto, l’azione di spoglio era da considerare tempestiva, poichè lo spossessamento definitivo era avvenuto sicuramente in data posteriore al 13 ottobre 1999 (giorno del deposito del primo ricorso con cui era stata contestata la molestia), mentre il ricorso per la reintegrazione del possesso era stato depositato il 5 ottobre 2000.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente per comodità della trattazione delle questioni in esse implicati, che presentano innegabili profili di contatto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, debbano ritenersi prosecuzione della stessa attività. In caso contrario, quando ogni atto, in ragione delle sue caratteristiche, possa essere considerato isolatamente, il termine decorre all’ultimo di questi (Cass. 23 maggio 2012, n. 8148; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16239).

Con la denuncia di nuova opera l’odierno ricorrente lamentò la modificazione dello stato dei luoghi del sito in cui erano ubicati la sorgente e la relativa canalizzazione: richiese quindi che venisse disposta la sospensione dei lavori che erano stati intrapresi e che fosse vietata la trasformazione in atto, la quale era lesiva del proprio possesso sulla porzione di terreno in questione. Fu dunque lo stesso odierno ricorrente a prospettare il compimento di molteplici atti diretti a una lesione della propria sfera possessoria: giacchè la prospettazione della nuova opera implica la deduzione di un serie di interventi preordinati a un determinato, e temuto, risultato. Non si è in altri termini in presenza di plurimi atti suscettibili di essere considerati isolatamente, ma di interventi coordinati funzionalmente, in vista di un preciso esito finale: e del resto il ricorrente non ha dedotto, nella presente sede, che il proprio ricorso del 13 ottobre 1999 concernesse modificazioni dello stato dei luoghi estranee ai lavori che il Tribunale riconobbe ultimati nel marzo del 2000.

La proposizione argomentativa che è alla base del secondo motivo non può dunque essere recepita.

Resta da esaminare se la decadenza si sia prodotta per effetto del decorso del termine annuale di decadenza.

Ora, col primo motivo, il ricorrente, pur lamentando, in rubrica, una omessa pronuncia, imputa, nella sostanza, alla Corte di appello di non aver correttamente apprezzato il dato del collegamento esistente tra la domanda proposta il 13 ottobre 2000, dichiarata inammissibile dal Tribunale con ordinanza del 27 marzo 2000, e quella successiva, contenuta nel ricorso possessorio del 13 ottobre 2000: ricorso che la Corte di appello ha ritenuto sia stato proposto oltre un anno dalla lamentata turbativa, che risaliva – con riferimento al primo atto rilevante – al (OMISSIS). In tal modo l’istante ha prospettando un vero e proprio vizio in judicando, correlato al regime della decadenza operante per le azioni possessorie e nunciatorie.

Ora, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (per tutte: Cass. 7 novembre 2012 n. 19234; Cass. 13 aprile 2012, n. 5846; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; cfr. pure Cass. 3 agosto 2012, n. 14026).

La censura va quindi scrutinata avendo riguardo al suo effettivo contenuto, per come esplicitato nel corpo del motivo.

Come rilevato da questa Corte, nei procedimenti di nunciazione, sia per denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., sia per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., possono individuarsi due distinte fasi. La prima ha natura cautelare, essendo rivolta all’adozione di qualsiasi determinazione provvisoria che sia necessaria ai fini di una tutela interinale del diritto o del possesso fatto valere, a fronte di un pericolo di sua lesione per causa di opere altrui nuove o preesistenti; ad essa segue una seconda e distinta fase di merito, destinata in primo luogo al completamento dell’indagine sul fondamento della tutela, possessoria o petitoria, domandata dal ricorrente, quindi alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela invocata. Entrambe le fasi descritte costituiscono parte integrante di un unico grado del medesimo giudizio, nel quale, quindi, sono elargite due diverse forme di tutela, la prima delle quali ha natura cautelare rispetto alla situazione di fatto o di diritto fatta valere, essendo preordinata alla temporanea protezione della medesima, per mezzo di un provvedimento dotato di efficacia provvisoria, a fronte di un pericolo di danno sufficientemente provato nella sua esistenza, gravità ed irreparabilità (Cass. 11 marzo 2015, n. 4904). In tal senso, il procedimento conserva, anche a seguito dell’introduzione del procedimento cautelare uniforme, una struttura unica, ancorchè bifasica: struttura che esso presentava anche a mente dell’abrogato art. 689 c.p.c. secondo cui il giudice doveva pronunciare con ordinanza

provvedimenti necessari e, se era competente, procedere alla trattazione della causa, rimettendo altrimenti le parti avanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Ora, nella vigenza del cit. art. 689 c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte era orientata nel senso di ritenere che le istanze possessorie di merito, pure se proposte oltre il termine annuale fissato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., non potessero ritenersi colpite da decadenza quando l’iniziale richiesta di provvedimenti provvisori risultasse fatta entro detto termine: ciò in quanto la denuncia di nuova opera si presenta come mezzo introduttivo per ottenere prontamente la sospensione di quelle opere della cui legittimità, a seconda del fondamento – possessorio, o petitorio – sul quale la parte fondava la richiesta di cessazione delle turbative, si sarebbe dovuto discutere nella ulteriore fase di merito (Cass. 27 giugno 1969, n. 2326; nel medesimo senso, Cass. 8 giugno 1963, n. 1539, secondo cui, data la rilevata complementarietà della fase di merito rispetto a quella cautelare, le istanze possessorie di merito, pur se precisate oltre il prescritto termine annuale di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c., non potessero reputarsi decadute quando l’iniziale richiesta di provvedimenti provvisori fosse state formulata entro il termine stesso).

Tale soluzione, oltretutto, valeva a scongiurare la conseguenza, davvero paradossale, per cui la domanda di tutela possessoria o petitoria non avrebbe potuto avere ingresso, in quanto colpita dalla decadenza, in tutti quei casi in cui la fase cautelare del giudizio si fosse protratta per un periodo superiore all’anno.

Attesa la richiamata omogeneità dei due moduli procedimentali (quello anteriore alla L. n. 353 del 1990, che ha istituito il procedimento cautelare uniforme e abrogato l’art. 689 c.p.c., e quello successivo, applicabile alla presente fattispecie), non vi è ragione di stabilire una diversa regola con riguardo ai procedimenti nunciatori introdotti nella vigenza della nuova disciplina.

Nè può rilevare che nel caso in esame il giudice della cautela, a fronte della domanda dell’odierno ricorrente intesa alla pronuncia di provvedimenti che vietassero l’esecuzione di opere lesive del suo possesso, in luogo di provvedere a fissare l’udienza per la trattazione del merito (possessorio, dunque), si sia limitato a dichiarare inammissibile l’istanza di cautela diretta alla sospensione dell’esecuzione dei lavori. E’ evidente, infatti, che la tempestività o tardività dell’azione non possa dipendere dall’errore in cui sia incorso il giudice nel definire in modo improprio un procedimento che avrebbe dovuto proseguire nel merito: e ciò proprio in quanto quel che rileva, ai presenti fini, è la sollecitudine con cui l’interessato, a fronte di una lesione del possesso, reagisca allo spoglio o alla turbativa proponendo un’azione possessoria o nunciatoria: azione che nella fattispecie venne introdotta con ricorso depositato il 13 ottobre 1999, e cioè pochi giorni dopo la denunciata molestia del possesso.

Erra, del resto, la Corte di appello, allorquando afferma che il ricorso depositato il 5 ottobre 2000 costituisse una domanda del tutto autonoma rispetto a quella introdotta l’anno precedente. Se è vero, infatti, che, in assenza di un provvedimento del giudice della fase cautelare diretto alla trattazione del merito possessorio, il ricorso del 13 ottobre 2000 non poteva che introdurre un giudizio formalmente distinto dal precedente, è altrettanto vero che il secondo procedimento aveva ad oggetto la medesima lesione possessoria denunciata in precedenza, dal momento che il primo ricorso lamentava il compimento di atti che risultavano preordinati alla realizzazione dell’opera che il Tribunale reputò ultimata in data 27 marzo 2000 (allorquando respinse l’azione nunciatoria): atti che, come si è visto, per la loro concatenazione e finalizzazione a un risultato comune, devono oltretutto considerarsi unitariamente ai fini del termine di decadenza. Del resto, nel ricorso del 13 ottobre 2000, F. richiamò gli esiti della consulenza tecnica disposta nel corso del primo procedimento, con ciò deducendo la modificazione dello stato dei luoghi che era stata oggetto di indagine nella fase cautelare, e invocò la tutela possessoria contro di essa, dolendosi della lesione occorsa con riguardo al possesso della sorgente e della sua canalizzazione: laddove, come si è detto, nel primo giudizio l’odierno ricorrente aveva precisato di voler tutelare il proprio possesso proprio con riferimento a un tale oggetto (pur richiedendo di vietare alla controparte l’esecuzione delle avviate opere di trasformazione: ma ciò, come è ovvio, proprio in quanto all’epoca dette opere non erano state portate a compimento).

E’ evidente allora, che al di là della formale distinzione dei due procedimenti, quello successivo verteva sull’accertamento, con cognizione piena, della lesione possessoria denunciata col primo: sicchè non vi è motivo per affermare che la proposizione dell’azione nunciatoria sia irrilevante ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza annuale.

Nè potrebbe sostenersi che l’ordinanza del 27 marzo 2000 abbia valore di sentenza: infatti, in essa il Tribunale si limitò a dare atto dell’intervenuto compimento dell’opera, così escludendo la possibilità di pronunciare l’interdetto per la nuova opera; del resto, una pronuncia sul merito possessorio si ebbe proprio con la sentenza del 10 novembre 2007, resa in esito al ricorso possessorio di cui si è detto più volte: sentenza che è stata poi riformata dalla pronuncia della Corte di appello impugnata nella presente sede.

In conclusione, quest’ultima pronuncia va cassata sul punto e il giudice di rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: “Le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato dagli artt. 1168 e 1170 c.c. non incorrono in decadenza per il decorso del termine annuale di cui alle nominate norme ove l’interessato abbia provveduto a formulare tempestiva richiesta di provvedimenti provvisori, a norma degli artt. 1171 e 1172 c.c., e le successive domande possessorie concernano la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto; tale principio vale ancorchè il giudice, nel definire il solo procedimento nunciatorio, manchi di rinviare la causa per il merito possessorio e quest’ultimo costituisca oggetto del procedimento successivamente introdotto a iniziativa di chi lamenti lo spoglio o la turbativa del possesso”.

Risulta conseguentemente assorbita la questione oggetto del secondo motivo.

Il terzo motivo lamenta una illegittimità della sentenza impugnata relativamente al rigetto della domanda risarcitoria: a tal fine è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1226 c.c.. Assume il ricorrente che, accolto il ricorso con riferimento al capo relativo alla decadenza, anche quello relativo al risarcimento del danno doveva essere riformato, riscontrandosi un pregiudizio patito per l’occorso spossessamento.

Il quarto motivo attiene alle spese e denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Si assume che il capo relativo alle spese doveva essere rivisto in considerazione della soccombenza dell’avversario.

I due motivi risultano essere pure assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo e dell’effetto caducatorio determinato dalla disposta cassazione della sentenza impugnata con riferimento al capo dell’eccepita decadenza.

All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, investita anche della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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