Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21301 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5993/2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO RIGI LUPERTI;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ETTORE LEPERINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7616/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/03/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 10.10.2005 P.R. adì il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentir accertare il diritto al riconoscimento della posizione di “Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica, di tecniche numeriche e di apparati” ed all’inquadramento nel sesto livello retributivo di cui al ccnl 30.6.1992 a far data dal 1 novembre 1993, con condanna della Telecom Italia s.p.a. ad operare la relativa ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.

Il giudice adito accolse la domanda, contenendo la condanna al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6.12.2012 – 8.3.2013, a seguito di impugnazione della società di telefonia.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Telecom Italia s.p.a. con tre motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si è opposto il P. con controricorso.

Il procedimento è stato poi rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro di questa stessa Corte conseguentemente all’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla società ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce i seguenti vizi: – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente, dopo aver premesso che il P. aveva invocato l’applicazione delle tabelle di equiparazione disciplinanti il passaggio dell’inquadramento dal settore pubblico a quello privato in esecuzione degli accordi sindacali di cui alla L. n. 58 del 1992, comma 1, n. 3, in tema di tutela della professionalità acquisita, assumendo di aver svolto mansioni superiori come revisore tecnico in costanza dello status di pubblico dipendente, mansioni non riconosciute dalla Telecom Italia s.p.a., subentrata nel 1994 alla società Iritel s.p.a., evidenzia che ai fini del predetto accertamento sarebbe stata necessaria la verifica delle mansioni svolte dal il lavoratore nel periodo in cui il medesimo era stato dipendente pubblico in PP.TT., periodo, questo, anteriore al discrimine temporale del 30.6.1998 fissato dal legislatore per l’individuazione della giurisdizione; nel contempo, la società lamenta l’omessa pronunzia sulle eccezioni del difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva (era stato eccepito che al momento delle svolgimento delle mansioni superiori oggetto di causa la Iritel – oggi Telecom Italia s.p.a – non era succeduta all’azienda di Stato ASST), avendo la Corte territoriale circoscritto illegittimamente la pronuncia al solo periodo in cui l’azienda aveva operato in regime di diritto privato, nonostante avesse dato risalto alle deposizioni testimoniali riguardanti il periodo in cui le mansioni erano state svolte in regime di pubblico impiego.

2. Attraverso il secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

In concreto la ricorrente lamenta la inidoneità della motivazione in ordine alle predette eccezioni del difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, oltre che in merito alla domanda di riconoscimento dell’inquadramento superiore. A quest’ultimo riguardo, secondo la presente prospettazione difensiva, la Corte avrebbe reso una motivazione che non consentiva di ricostruire l’esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata, in quanto si sarebbe limitata ad affermazioni generiche e ad operare un rinvio alle testimonianze rese.

3. Oggetto del terzo motivo è la deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione al CCL SIP 1992 (art. 12), oltre che dell’art. 112 c.p.c.(art. 360 c.p.c., n. 3), assumendosi che le attività riportate in sentenza non denotavano la sussistenza delle caratteristiche del rivendicato sesto livello superiore del CCL SIP 1992, in quanto la Corte di merito non aveva dato atto del requisito della “piena responsabilità operativa”, attesa la perfetta rispondenza della declaratoria contrattuale del settimo livello di cui all’art. 12 CCL SIP 1992 (“espletamento di attività che richiedono una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa e/o specialistica”) con la quinta categoria ASST (“qualificata preparazione tecnico-professionale” con “autonomia di disimpegno”).

4. Il primo motivo è infondato.

Invero, la giurisdizione del giudice ordinario è stata correttamente individuata dalla Corte d’appello sulla scorta della considerazione che la controversia verteva sull’accertamento delle mansioni svolte nel periodo novembre 1993 – maggio 1994, allorquando il P. era alle dipendenze della società privata Iritel s.p.a..

In effetti, il petitum concerne proprio la richiesta di riconoscimento dell’inquadramento nel sesto livello retributivo di cui al ccnl 30.6.1992 a far data dal 1° novembre 1993. D’altra parte, come è ben chiarito nel controricorso, in data 1.11.1993 (doc. 7 di primo grado) il P. passava ad operare presso la società privata Iritel s.p.a., fermo restando il trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego già acquisito, ma la società non teneva conto delle mansioni di revisore tecnico effettivamente svolte nel periodo precedente, tanto che a decorrere dal mese di maggio del 1994 lo aveva adibito a svolgere mansioni con contenuto professionale meno qualificante.

In sostanza, la circostanza che le mansioni svolte alle dipendenze del datore lavoro privato fossero le stesse eseguite nel periodo precedente, in costanza di rapporto di lavoro pubblico, non fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario, posto che l’oggetto della pretesa verte sulla verifica delle mansioni realmente svolte a decorrere dal passaggio del lavoratore alle dipendente di una società privata al fine di sentire affermare il diritto al mantenimento del livello contrattuale corrispondente alle mansioni fino ad allora svolte, ad onta del diverso inquadramento operato dalla datrice di lavoro, dedotto come lesivo della professionalità acquisita.

5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la censura attraverso la quale la ricorrente si duole della asserita inidoneità della motivazione, cioè di un vizio di motivazione riflettente le questioni di merito dell’eccepito difetto di legittimazione passiva e del contestato riconoscimento del diritto al rivendicato inquadramento, è prospettata sotto la forma di denunzia del vizio di violazione e falsa applicazione di legge che è, invece, preordinata alla segnalazione della devianza del ragionamento del giudicante da precise regole di diritto.

Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)” (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

In definitiva, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicchè, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

6. E’, infine, infondato il terzo motivo contenente una generica contestazione della valutazione della disamina del contenuto delle mansioni svolta dalla Corte d’appello ai fini della verifica della sussistenza del diritto al reclamato inquadramento. Al contrario, tale verifica risulta essere stata eseguita correttamente dalla Corte territoriale attraverso un preciso ed adeguato iter motivazionale che si sottrae, in quanto tale, ai rilievi di legittimità. Infatti, la Corte di merito, una volta precisato che nella fattispecie non veniva in rilievo il profilo della esatta applicazione delle tabelle di equiparazione, bensì quello del riconoscimento delle mansioni espletate e dell’inquadramento nel corrispondente livello retributivo, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice dopo aver riesaminato il contenuto delle deposizioni testimoniali in ordine alle mansioni svolte dal P., giungendo alla convinzione, adeguatamente motivata, che queste potevano essere identificate in quelle tipiche del revisore tecnico di cui al D.M. 5 agosto 1982. Tanto chiarito, la stessa Corte ha poi evidenziato che quest’ultimo profilo era ritenuto equivalente, nella tabella di equiparazione allegata al verbale di accordo del 15.3.1993, al 6^ livello retributivo del CCNL del 1992, cioè al “lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica, di tecniche numeriche e di apparati”. Ha aggiunto la stessa Corte che appartengono al livello 6^ “i lavoratori che oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piene responsabilità operativa anche attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonchè una completa conoscenza di tipo specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnato, potrà essere richiesta attività di coordinamento e di supporto professionale di altri lavoratori”. Ebbene, secondo la Corte d’appello, i compiti espletati dal P. rientravano, per il periodo oggetto di causa, nel suddetto inquadramento, svolgendo il medesimo attività specialistica, coordinamento di altri lavoratori con conoscenza completa di tipo tecnico-specialistico acquisita con la partecipazione a corsi con il revisore tecnico capo. Ne conseguiva, secondo i giudici d’appello, che le mansioni svolte dal P. erano incompatibili col profilo assegnatogli di lavoratore addetto ad attività impiegatizie le cui caratteristiche erano del tutto differenti.

Pertanto, le generiche doglianze di cui al terzo motivo del ricorso non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” sulla quale è incentrata sul punto l’impugnata sentenza, avendo la Corte di merito tenuto conto del contenuto effettivo delle mansioni realmente svolte dal lavoratore ed individuato la qualifica contrattuale di riferimento, procedendo, infine, al raffronto delle prime con le previsioni della declaratoria contrattuale in relazione al periodo oggetto di causa.

Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 5128 del 6.3.2007) che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (conf. a Cass. sez. lav. n. 14608 del 20.11.2001).

7. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’avv. Leperino, dichiaratosi antistatario.

Ricorrono i presupposti di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Leperino.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14settembre 2017

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