Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21300 del 20/10/2016

Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1326/2012 proposto da:

P.B.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

ZANGRILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO DE MITRI;

– ricorrente –

contro

M.F.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FABIO SANTINIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA MARIA QUARTA;

– controricorrente –

e contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato IVANA MARIA QUARTA, difensore del controricorrente,

che ha chiesto di riportarsi agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Lecce, depositata in data 11 maggio 2010 e notificata il 18 ottobre 2011, che ha rigettato l’appello principale proposto da P.B.S. avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, e nei confronti di M.V. e M.F.P..

Il sig. P.B. aveva proposto ricorso ex art. 703 c.p.c., per la reintegra nel possesso del terreno sito in agro di (OMISSIS), in assunto turbato dai confinanti fratelli M. con lavori di potatura che avevano interessato alberi di ulivo di proprietà del ricorrente.

2. – Il Tribunale aveva rigettato il ricorso per carenza dell’animus spoliandi in capo ai fratelli M., attesa la obiettiva difficoltà di accertare le linee di demarcazione tra i terreni. La Corte d’appello ha confermato la decisione.

3. – Per la cassazione della sentenza P.B.S. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Resiste con controricorso M.F.P.. E’ rimasto intimato M.V..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con l’unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e vizio di motivazione, artt. 15, 116 c.p.c. e art. 1460 c.c. e si contesta che la Corte d’appello, come già il Tribunale, avrebbe operato una indebita commistione tra il profilo di tutela possessoria, in concreto invocata, e questioni che attengono al giudizio petitorio, nella specie l’esatta individuazione delle linee di demarcazione tra i fondi confinanti. Il ricorrente lamenta inoltre la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello, frutto di erronea e incompleta valutazione dei dati emersi dall’istruttoria, e l’erronea qualificazione della domanda, che conteneva anche l’azione di manutenzione del possesso.

2. – La doglianza è infondata sotto tutti i profili.

2.1. – La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’azione possessoria proposta dal sig. P.B. sulla duplice considerazione che mancavano elementi di prova della condotta colposa di spoglio o di molestia dei fratelli M., e che, a monte, non era stata dimostrata la situazione di possesso in capo al ricorrente P.B. degli alberi di ulivo che si trovavano nella zona a confine tra le proprietà.

Il ragionamento della Corte di merito non presenta la denunciata commistione tra profili possessori e petitori, nè risulta inficiato da vizi logici.

Lo stato dei luoghi, come accertato a mezzo di CTU, presentava una obiettiva incertezza sul confine tra la proprietà P.B. e il terreno condotto dai fratelli M., e di conseguenza sulla collocazione degli alberi di ulivo che si trovavano in quella zona, con inevitabili riflessi sulla valutazione del comportamento dei resistenti. Una volta appurato che non era possibile stabilire quali filari di alberi di ulivo ricadessero nella signoria del ricorrente P., non si poteva ritenere provata la consapevolezza dei fratelli M. di compiere atti di turbativa, e prima ancora, l’obiettiva incertezza ridondava sulla prova del possesso tutelabile in capo al ricorrente P., che non era stata raggiunta.

2.2. – L’affermazione della Corte d’appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l’animus spoliandi postula la consapevolezza dell’autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore, e quindi non sussiste quando, al momento della materiale apprensione del bene, l’autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l’altrui possesso (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 16236 del 2011).

2.3. – La Corte di merito ha poi evidenziato che, in ogni caso, il ricorrente era decaduto dall’azione possessoria, introdotta dopo oltre un anno dal primo atto di turbativa, come eccepito dai resistenti in entrambi i gradi di giudizio.

Il rilievo, che costituisce ulteriore e autonoma ratio decidendi del rigetto dell’appello e non è specificamente contestato dall’odierno ricorrente, vale anche con riferimento all’azione di manutenzione, che ai sensi dell’art. 1170 c.c., deve essere esercitata entro l’anno dalla turbativa. E del resto la Corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti dell’azione di manutenzione “per le considerazioni innanzi svolte”, intendendo affermare che non vi era situazione possessoria tutelabile come spoglio nè come manutenzione.

3. – Prive di fondamento sono infine le censure alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, a fronte della già evidenziata esaustività e congruità della motivazione resa dalla Corte d’appello.

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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