Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21300 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8248-2016 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 416,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE ROMANA, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

MALANDRINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6682/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/11/2015 R.G.N. 9181/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROSA MATTIA per delega verbale Avvocato GIANLUIGI

MALANDRINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 10/11/2015 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto l’opposizione al provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto nei confronti di P.I., il pagamento della somma di Euro 170.000,00 in favore di “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana”.

La Corte di merito perveniva a tale convincimento dopo aver osservato che P.I., già dipendente dell’ente assicurativo per il periodo 1/12/1973-28/2/2009, aveva sottoscritto un accordo transattivo con il quale era stata concordata la risoluzione del rapporto di lavoro nonchè la definizione di ogni controversia insorta o insorgenda inter partes.

Dato atto che detto accordo era stato impugnato dalla lavoratrice ex art. 2113 c.c. in relazione ad un non corretto riconoscimento del livello e della retribuzione ritenuti ad essa spettanti, la Corte distrettuale osservava, con valutazione sovrapponibile a quella già espressa dal giudice di prima istanza, che la transazione intervenuta fra le parti era da ritenersi conforme alle disposizioni di legge ed ai principi che governavano l’istituto.

Ed infatti essa non prevedeva alcuna rinuncia della dipendente alla rivendicazione di diritti (indisponibili) relativi all’inquadramento ed alla retribuzione, essendo stato convenuto che la lavoratrice avrebbe,potuto avanzare tali rivendicazioni, restituendo tuttavia quanto ricevuto in virtù dell’atto, così come desumibile chiaramente dalla lettura del testo negoziale.

Era, dunque, chiara la volontà delle parti di consentire alla dipendente la rivendicazione dei diritti oggetto di transazione salva la restituzione, per controbilanciare la predetta clausola, di quanto percepito a titolo di incentivazione e sempre, in ogni caso, previo conguaglio con quanto eventualmente si accertasse come spettante alla lavoratrice, all’esito delle azionate rivendicazioni; diversamente, il mantenimento “dell’incentivo economico pur in presenza delle avanzate rivendicazioni”, si sarebbe risolto in un’attribuzione sine titulo.

La convenzione era stata per il resto dalla Corte ritenuta lecita, in quanto non incidente su diritti indisponibili del lavoratore, non essendo ascrivibile a tale categoria la rinuncia al posto di lavoro.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione P.I. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la società intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che, mentre la sentenza di primo grado aveva pronunciato esclusivamente in ordine alla validità della rinuncia al posto di lavoro, ritenuta non impugnabile, la Corte di merito si era espressa nel senso del mancato perfezionamento di una rinuncia a tutti i diritti rivendicati, ivi compresi quelli di natura strettamente connessa alla qualifica ed alla retribuzione, omettendo però di verificare i presupposti sui quali era fondato il decreto ingiuntivo, ovverosia la validità o meno della transazione secondo i dettami di cui all’art. 2113 c.c. con particolare riferimento alla parte dell’accordo transattivo attinente alla negoziazione di diritti indisponibili.

2. Il motivo non è ammissibile.

Non può sottacersi che la doglianza non si conformi al principio di specificità che governa il ricorso per cassazione ed in base al quale i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (vedi ex plurimis, Cass. 13/11/2018 n. 29093, Cass. 4/10/2018 n. 24340).

E’ infatti orientamento costante di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Nella specie, l’atto transattivo intervenuto fra le parti in data 11/2/2009 non risulta trascritto integralmente nel suo contenuto (viene riportato solo un breve stralcio a pag. 2 che non consente di valutare la complessiva gestione negoziale del rapporto), nè parte ricorrente indica in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile.

3. Sotto altro versante deve rimarcarsi che la critica non attiene all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, bensì più propriamente, alla sussunzione del contratto inter partes che si assume erroneamente disposta dai giudici del gravame, nell’ambito delle transazioni che si sottraggono al regime del 2113 c.c., per avere ad oggetto diritti disponibili.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, in tema di ricorso per cassazione l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazióne del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione solo gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (vedi Cass. 13/8/2018 n. 20718, Cass. 8/3/2013 n. 5795).

Anche sotto tale profilo, s’impone, dunque, l’evidenza della inammissibilità della censura.

4. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza della Corte territoriale per avere accertato che non era intervenuta alcuna rinuncia a diritti indisponibili da parte della lavoratrice, laddove un accordo transattivo era stato comunque stipulato con riferimento a tali diritti indisponibili. Infatti, ove non impugnato, detto accordo sarebbe divenuto definitivo risolvendosi in una tacita, anche se indiretta rinuncia, da parte del lavoratore, a diritti indisponibili, come del resto fatto palese sin dai primi atti difensivi.

5. Anche per tale doglianza si profila un difetto di specificità che ridonda in termini di inammissibilità dello stesso, per violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., in ragione della mancata riproduzione degli atti processuali (opposizione a decreto ingiuntivo, atto di appello) con i quali si deduce siano stati prospettati nei termini descritti, i motivi di invalidità dell’atto transattivo, e prescindendo dalla già rilevata carenza in ordine alla compiuta trascrizione del contratto inter partes, coessenziale, per quanto sinora detto, ad uno scrutinio in questa sede di legittimità, circa la attività ermeneutica svolta dai giudici del gravame.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che sin dai primi scritti difensivi si era formulata istanza di dichiarazione di nullità della transazione per il mancato intervento in sede di negoziazione, delle rappresentanze sindacali, che palesava ulteriori ragioni di invalidità giacchè aveva ad oggetto “la negoziazione di diritti che non erano ancora entrati a far parte della sua sfera giuridica”.

7. Il motivo non è ammissibile.

Ed invero, secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (vedi ex aliis, Cass. 9/8/2018 n. 20694, Cass. 22/4/2016 n. 8206, Cass. 18/10/2013 n. 23675).

Nello specifico, la doglianza attinente alla nullità del negozio transattivo per la non regolare composizione del collegio di conciliazione, non risulta in alcun modo scrutinata dal giudice del gravame, e la ricorrente, pur deducendo di aver sollevato la relativa questione nell’atto introduttivo del giudizio, riproponendola altresì in grado di appello, non ha proceduto alla trascrizione degli atti processuali richiamati, in conformità al principio di specificità che governa il ricorso per cassazione, come impartito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 secondo i principi dianzi esposti; ed il motivo non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità anche avuto riguardo alla (già ricordata) carenza di testuale ed integrale riproduzione del negozio transattivo intervenuto fra le parti.

In ogni caso, l’impugnazione della transazione da parte della lavoratrice, consegue proprio alla mancata conclusione del negozio in sede sindacale, giacchè in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, in cui l’assistenza dei rappresentanti sia stata effettiva, non sono impugnabili (vedi Cass. 23/10/2013 n. 24024); sicchè la questione sollevata nella presente sede si palesa, altresì, irrilevante.

8. Con la quarta critica la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e mancata applicazione dell’art. 2113 c.c. parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la Corte di merito sia approdata ad una interpretazione atomistica e non complessiva dell’accordo transattivo in parola che constava di due parti, la prima relativa all’esodo anticipato e la seconda alla definizione di ogni controversia in ordine ad ogni diversa rivendicazione inerente a diritti inderogabili e dal quale emergevano evidenti elementi idonei a suffragare l’ipotesi che le parti non “avrebbero dato” luogo alla transazione senza quella parte del contratto colpita da invalidità. La possibilità di impugnare una clausola consentiva dunque, di impugnare anche le altre ivi compresa quella delle dimissioni, di per sè non impugnabile, e che i diritti inderogabili transatti siano oggetto effettivo e concreto della transazione.

9. Il motivo non è ammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, è infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26874). Con condivisibile approccio è stata, infatti, stigmatizzata tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, sul rilievo della “impossibilità di convivenza, in seno. al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (ex multis, vedi Cass. 6/5/2016 n. 9228).

Nello specifico, viene comunque in rilievo l’obiettivata carenza espositiva della censura, con riferimento al tenore dell’atto transattivo oggetto della operazione ermeneutica svolta dai giudici del gravame, che non consente la verifica in questa sede di legittimità, della ricorrenza di ragioni di fondatezza della doglianza.

10. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il regime della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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