Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21300 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 05/10/2020), n.21300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24783-2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

TERESA OTTOLINI, e LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2014, R.G.N. 1194/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.4.2014, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Z.V. volta a conseguire la rendita o l’indennizzo che assumeva spettargli in conseguenza della malattia professionale denunciata all’INAIL e che lo aveva successivamente condotto a morte; che avverso tale pronuncia S.A., n. q. di erede di Z.V., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, poi ulteriormente illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 3-4, art. 2697 c.c., art. 41 c.p., artt. 115,116,210,213,414,421 e 437 c.p.c., per non avere la Corte di merito esercitato i poteri ufficiosi sollecitatile dal materiale probatorio e avere deciso facendo meccanica applicazione dei principi di riparto dell’onere della prova; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale valutato l’esposizione all’amianto, che pure era stata ritenuta dal CTU di prime cure come concausa idonea a determinare il decesso dell’assicurato;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c., per le medesime ragioni di cui al motivo precedente;

che l’esame del secondo motivo di censura appare preliminare e potenzialmente assorbente, involgendo la sussistenza di una potenziale concausalità nell’esposizione del de cuius al rischio professionale;

che, al riguardo, la Corte territoriale, premettendo come l’attività del de cuius fosse relativa a “lavorazioni di asfaltatura, per la realizzazione del manto stradale” e che “tale tipo di lavorazioni (…) viene di norma realizzato con il bitume che, pur avendo un aspetto simile al catrame, a differenza di quest’ultimo non sviluppa fumi contenenti agenti cancerogeni (idrocarburi policiclici aromatici) in misura significativa”, ha conseguentemente escluso che fosse stata raggiunta la prova in ordine alla “esposizione anche al catrame”, che rispetto alla “patologia neoplastica dalla quale era affetto il de cuius, in gran parte correlata al fumo di sigaretta”, avrebbe potuto fungere comunque da concausa rispetto alla malattia professionale che lo aveva condotto a morte (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che, rispetto a tale accertamento, risulta del tutto omesso l’esame della esposizione professionale all’amianto, che il CTU di prime cure aveva rilevato “anche per ammissione dell’INAIL” e valutato come fattore di concausalità “fra l’esposizione lavorativa e tumore” (così la relazione di consulenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 19 del ricorso per cassazione);

che, pertanto, assorbiti il primo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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