Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2130 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2130 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 28763-2011 proposto da:
SHOPPING HOUSE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del

Liquidatore

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAllA SANTA MARIA

Data pubblicazione: 31/01/2014

AUSILIATRICE 44, presso l’avvocato MASSIMILIANO
OLIVO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013
1971

RUGGIERO GAETANO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

FALLIMENTO SHOPPING HOUSE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Curatore dott. GIUSEPPE GRAZIADEI,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELL’EMPORIO

16/A,

presso

l’avvocato

GUIZZI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

controricorso;
– controricorrente contro

FIMA FIERA ITALIANA MOBILI S.R.L., PROMED S.R.L.,
MOBILIFICIO SANTA LUCIA;
– intimati –

avverso la sentenza n.

69/2011 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato RUGGIERO
GAETANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

il

controricorrente,

MONTAGNANI CATERINA, giusta procura in calce al

l’Avvocato

MONTAGNANI CATERINA che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c.,

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rigetto del ricorso e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 maggio 2011 la Corte di appello di
Napoli rigettava il reclamo proposto dalla s.p.a. Shopping
House avverso la sentenza in data 11 novembre 2010 con la

quale il Tribunale della stessa città, revocata con
decreto in pari data l’ammissione della società alla
procedura di concordato preventivo con cessione dei beni,
ne aveva dichiarato il fallimento ai sensi dell’art. 173,
terzo comma. In particolare, la Corte di appello osservava
che: l) il contraddittorio si era instaurato correttamente
con la convocazione del debitore, ai sensi dell’art. 173,
primo comma, 1. fall., disposta dal Tribunale con
l’avvertenza espressa della possibile dichiarazione di
fallimento; in contrario non rilevava la circostanza che
la comunicazione della cancelleria non recava tale
avvertenza e ciò sia perché il debitore con la suddetta
comunicazione era stato messo nelle condizioni di prendere
visione del provvedimento, sia perché la decisione di
investire il collegio era stata presa dal giudice delegato
in sede di adunanza dei creditori all’esito della
relazione del commissario giudiziale, sia perché oltre al
P.M. erano stati convocati i creditori istanti per il
fallimento, sia perché, infine, la società, regolarmente
comparsa con l’assistenza del difensore e di un
commercialista, non aveva sollevato alcuna eccezione né
3

chiesto termini a difesa; 2) la revoca non era stata
disposta, come assunto dalla reclamante, sulla base di un
giudizio etico o di meritevolezza, ma sulla base di un
giudizio sulla fattíbilità del piano di concordato alla
stregua dei rilievi mossi dal commissario giudiziale e,

più precisamente, perché il Tribunale aveva ritenuto non
integralmente corretta o comunque pienamente attendibile
la relazione del professionista asseveratore quanto alla
erronea capitalizzazione delle spese pubblicitarie ed alla
stima dell’attivo con riferimento alle giacenze di
magazzino; 3) al riguardo, infatti, il commissario
giudiziale non era riuscito ad inventariare la merce in
maniera completa, essendo stata nelle more chiusa la sede
operativa di Roma e la merce trasferita in Casoria, presso
un locale della s.r.l. Grandi Magazzini (società
appartenente al gruppo familiare del legale rappresentante
della reclamante) che, secondo quanto previsto dalla
proposta di concordato, si era impegnata irrevocabilmente
all’acquisto della stessa merce; detta società, inoltre,
non offriva garanzie patrimoniali e risultava formata da
stretti congiunti del legale rappresentante della
reclamante; 4) quanto all’esposizione debitoria, le
discrasie tra la relazione del commissario giudiziale e le
passività esposte nella proposta discendevano dal fatto
che il primo, in relazione ad un debito risarcitorio nei
confronti della soc. Sarcina, aveva evidenziato che
4

l’assicuratore non aveva provveduto al pagamento,
riservandosi di provvedere all’esito del procedimento
penale in corso; 5) il mancato versamento degli incassi
delle vendite, anche considerati al netto delle spese come
sostenuto dalla reclamante, era rimasto comprovato per

l’importo di E 33.693,00 e, comunque, tale inadempimento
agli obblighi assunti con la proposta di concordato non
era stato posto dal Tribunale a fondamento della revoca;
6) in definitiva, il decreto di revoca dell’ammissione
alla procedura di concordato era stato esattamente
motivato sulla non veridicità dei dati aziendali
asseverati dal professionista ed esposti nella proposta
con conseguente inidonea informazione dei creditori sulla
effettiva fattibilità del piano.
La

s.p.a.

Shopping

House

propone

ricorso

per

cassazione, deducendo cinque motivi. Il fallimento resiste
con controricorso illustrato anche con memoria. Non hanno
svolto attività difensiva i creditori istanti s.r.l. FIMA,
s.r.l. PROMED e s.p.a. Mobilificio S. Lucia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione
degli artt. 160, 173 e 15 1. fall. nonché il vizio di
motivazione, lamentando che il sub-procedimento previsto
dall’art. 15 1. fall. non si era svolto nelle forme
previste dall’art. 15 1. fall. Nella specie, infatti, la
comunicazione della convocazione non faceva alcun
5

riferimento alla eventuale dichiarazione di fallimento; ne
conseguiva la lesione del diritto di difesa della
debitrice che non era stata posta in grado di apprestare
le proprie difese ed, eventualmente, presentare una nuova
proposta di concordato.

Il motivo è infondato. Il sub-procedimento previsto
dall’art. 173 1. fall. per la revoca del concordato deve
svolgersi, secondo quanto disposto dal secondo comma,
«nelle forme di cui all’art. 15»; il rinvio, tuttavia,
deve intendersi nei limiti della compatibilità poiché, da
un lato, il sub-procedimento si apre nell’ambito di una
procedura nella quale il debitore ha già formalizzato il
rapporto processuale innanzi al tribunale e poiché,
d’altro canto, non solo manca nella procedura di
concordato un ricorso del creditore in calce al quale
possa essere steso il decreto di convocazione, ma il
creditore ed il pubblico ministero possono formulare
rispettivamente istanza o richiesta di fallimento
direttamente all’udienza fissata per la revoca
dell’ammissione al concordato preventivo. In altre parole,
dopo l’ammissione del debitore al concordato preventivo si
è già instaurato il rapporto processuale tra il debitore
ed il tribunale ed è nell’ambito di tale rapporto che si
apre il sub-procedimento il cui eventuale sbocco nella
dichiarazione di fallimento deve essere noto al debitore
sin dal momento della proposizione della domanda di
6

concordato. In questo senso depone la già rilevata
possibilità, prevista dal secondo comma dell’art. 173 1.
fall., che l’istanza di fallimento sia proposta in
occasione dell’udienza. Se ciò accade deve ammettersi
soltanto la concessione, al debitore che lo richieda, di

un termine a difesa, in linea con quanto previsto
dall’art. 15, comma quarto, 1. fall., soprattutto se la
domanda di concordato è stata proposta deducendo uno stato
di crisi e non di insolvenza. Non diversamente deve essere
trattato il caso in cui prima dell’udienza siano state
presentate istanze di fallimento sulle quali non si è
instaurato il contraddittorio. A maggior ragione deve
escludersi la necessità che il decreto di convocazione
rechi «l’indicazione che il procedimento è volto
all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento», nel caso in cui la proposta di concordato sia
stata presentata nel corso di un procedimento
prefallimentare ed i due procedimenti siano stati riuniti;
in siffatta ipotesi, infatti, il contraddittorio tra
creditore istante e debitore si è già instaurato ed il
debitore è già formalmente a conoscenza che, in caso di
convocazione ai sensi dell’art. 173 1. fall.,
l’accertamento del tribunale e correlativamente l’ambito
della sua difesa attengono ad una fattispecie più
complessa di quella della sola revocabilità
dell’ammissione

al

concordato

poiché

la

revoca
7

rappresenterebbe uno dei presupposti per la dichiarazione
di fallimento (Cass. 23 giugno 2011, n. 13818).
L’ultima ipotesi è quella che si è verificata nel caso
in esame. Ne consegue l’irrilevanza del fatto che la
comunicazione del decreto del Tribunale non sia stata

integrale e, in particolare, non abbia fatto menzione
dell’avvertenza, ivi contenuta, della possibile
dichiarazione di fallimento. Restano assorbite le
ulteriori considerazioni sul fatto che la comunicazione
della cancelleria è avvenuta il 29 settembre 2010 e perciò
quasi un mese prima dell’udienza fissata per il 29
settembre 2010 e sul fatto che in detta udienza la
debitrice si è presentata svolgendo le proprie difese,
senza nulla eccepire quanto al mancato avviso della
possibile dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la
violazione degli artt. 173 e 180 1. fall. ed il vizio di
motivazione, lamentando che nei fatti la revoca era stata
fondata su una presunta non meritevolezza, considerato
che: a) erroneamente la c421.b.enetawremicema capitalizzazione
delle spese di pubblicità era stata considerata come
incidente sulla fattibilità del piano, visto che comunque
il relativo importo non era stato posto tra gli elementi
attivi del piano concordatario; b) erroneamente dal
rapporto del costo del venduto rispetto ai ricavi era
stata desunta una errata stima delle giacenze, per le
8

quali comunque era stato garantito dal piano un risultato
minimo utile attraverso una offerta irrevocabile di
acquisto. Inoltre, il Tribunale aveva di fatto
inammissibilmente sindacato la fattibilità del piano.
Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto

legittima la revoca dell’ammissione alla procedura di
concordato preventivo in quanto la relativa proposta non
era sorretta dalla veridicità dei dati aziendali, pur
asseverati dalla relazione del professionista, con
particolare riferimento alle due voci indicate nel motivo
di ricorso.
In proposito si deve, anzitutto, chiarire che la
veridicità dei dati non si identifica affatto con la
fattibilità del piano di concordato, ma costituisce il
presupposto indispensabile per consentire ai creditori di
valutare sulla base di dati reali la convenienza della
proposta e la stessa fattibilità economica del piano. In
proposito, le Sezioni unite di questa Corte, con la
sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1521, hanno chiarito,
quanto al sindacato espletabile dal Tribunale, che
«rientra … certamente, nell’ambito del detto controllo,
una delibazione in ordine alla correttezza delle
argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal
professionista a sostegno del formulato giudizio di
fattibilità del piano», mentre non è possibile un
sindacato in ordine alle stime effettuate dal
9

professionista.

Pertanto,

il tribunale, «deputato a

garantire il rispetto della legalità nello svolgimento
della procedura, deve certamente esercitare sulla
relazione del professionista attestatore un controllo
concernente la congruità e la logicità della motivazione,

anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i
dati riscontrati ed il conseguente giudizio».
Si deve, inoltre, chiarire che i dati aziendali non
sono quelli risultanti dalle scritture contabili, la cui
regolare tenuta («per un biennio o almeno dall’inizio
dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata»), dopo
la riforma, non è più prevista tra le condizioni di
ammissibilità del concordato. I dati aziendali si devono,
pertanto, individuare in quelli risultanti dai documenti
che devono essere prodotti unitamente al ricorso (art.
161, secondo comma, lett. a, b, c e d). Ne consegue che,
ove a seguito dell’inventario redatto dal commissario
(art.

172 1.

fall.), emerga la diversa consistenza

materiale o giuridica degli elementi patrimoniali o
l’incongruenza della relativa determinazione operata dal
professionista, viene meno l’indispensabile presupposto
19.2

informativo per le valutazioni ag14.—Tee-ss-i riserva -tè’: In
questo caso, infatti, non è in gioco la stima del valore
dei predetti elementi, ma la stessa possibilità di una
stima.
10

In conclusione, nella valutazione delle condizioni
prescritte per l’ammissibilità del concordato, quale che
sia la sede nella quale tale valutazione avvenga
(ammissione

ex art. 162, secondo comma; revoca

ex art.

173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma),

al tribunale non è consentito di valutare la regolarità e
l’attendibilità delle scritture contabili; il tribunale
può, tuttavia, sindacare la veridicità dei dati aziendali
esposti nei documenti allegati al ricorso sotto il profilo
della loro effettiva consistenza materiale e giuridica,
restando però precluso ogni sindacato sulla stima del
valore degli elementi patrimoniali, salvo che in caso di
incongruenza o illogicità della motivazione.
Da quanto detto consegue,

nel caso in esame,

l’irrilevanza di una errata capitalizzazione delle spese
pubblicitarie in bilanci relativi ad anni anteriori alla
proposta; rileva, invece, l’impossibilità accertata dal
Tribunale, e di fatto non contestata dalla ricorrente, di
determinare l’effettiva consistenza delle giacenze. Tale
impossibilità, inoltre, non è superata dalla esistenza di
una offerta irrevocabile d’acquisto poiché, vertendosi in
una ipotesi di concordato con cessione dei beni ai
creditori, in caso di inadempimento del terzo, la cui
evenienza rientra tra gli elementi rimessi alla
valutazione dei creditori, questi ultimi resterebbero
11

cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non
sarebbero stati informati.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.
173 e 180 1. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando
che la Corte di appello non aveva considerato, quanto alle

discrasie in ordine al passivo tra la relazione del
commissario e la esposizione debitoria contenuta nel
piano, che le stesse conseguivano alla prevista
continuazione dell’attività; quanto, in particolare, al
debito risarcitorio nei confronti della soc. Sarcina, a
fronte di una stima concordata tra le parti e
l’assicuratore che aveva determinato il danno in C
1.788.500,001,Me~i la copertura assicurativa era di “lire
4.500.000”

(rectius,

deve ritenersi, C 4.500.000,00) e,

quindi, ampiamente capiente; quanto ad altre partite le
differenze derivavano da accorpamenti, effettuati da
Equitalia Polis, delle posizioni del Fisco con quelle di
INAIL ed INPS
Il motivo è infondato per le stesse ragioni indicate
nell’esame del secondo motivo. Infatti, a seguito di un
incendio verificatosi nei locali condotti dalla odierna
ricorrente il proprietario ha subito un danno di C
1.788.500,00 e la ricorrente un danno di C 700.000,00. In
relazione a tale evento, e sul presupposto
dell’operatività di una copertura assicurativa,

la

proposta di concordato non recava l’indicazione del debito
12

e recava l’indicazione di un credito per indennizzo. In
realtà, tuttavia, la compagnia assicuratrice attendeva
l’esito del processo penale per incendio doloso prima di
procedere al pagamento degli indennizzi in favore della
danneggiata e dell’assicurata. Ne consegue che il silenzio

su tale circostanza, la cui valutazione doveva essere
rimessa ai creditori, incideva sulla consistenza giuridica
degli elementi patrimoniali passivi.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli
artt. 167, 173 e 180 1. fall. ed il vizio di motivazione,
lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva
ritenuto sussistente la violazione dell’obbligo di
consegnare gli incassi al commissario, come previsto dal
decreto di ammissione alla procedura, poiché lo stesso
decreto prevedeva la prosecuzione delle vendite da parte
del debitore, che pertanto era autorizzato a detrarre
dagli importi incassati tutte le spese ivi comprese quelle
di procedura.
Il motivo è inammissibile poiché tanto il Tribunale
quanto la Corte di appello, pur avendo esaminato la
circostanza, hanno fondato la revoca soltanto sulla
mancata veridicità dei dati aziendali.
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli
artt. 173 e 180 1. fall. ed il vizio di motivazione,
lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva
ritenuto di dare rilievo ad una supposta mancanza di
13

garanzie, la cui valutazione, tuttavia, era riservata ai
creditori.
Il motivo è assorbito dal rigetto del secondo e del
terzo motivo.

come in dispositivo.
P . Q . M .
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese di lite liquidate in 5.200,00=, di cui
200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’il
dicembre 2013.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano

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