Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2130 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35231/2018 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in Roma via Nomentana 220

presso lo studio dell’avvocato Valentina Valeri e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giacomo Cainarca in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 13/2/2018, O.R., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato a Lagos e di essersi trasferito a (OMISSIS) alla morte del padre, che lavorava per una ditta di costruzioni; che il suo nucleo familiare era composto dalla madre, due fratelli e tre sorelle; di aver imparato il mestiere di orafo e di aver avviato una piccola attività di vendita di gioielli; che le cose non andavano bene e di aver venduto l’attività per venire in Italia a imparare il mestiere; che nel passaggio in Libia era stato preso e picchiato; di non aver problemi in caso di eventuale rimpatrio, diversamente da quanto dichiarato nella prima richiesta di protezione, ove si faceva invece riferimento al timore di morire per mano dello zio.

Nel ricorso era stato aggiunto che il ricorrente aveva avuto problemi economici poichè aveva contratto un debito per aprire il negozio di gioielli ed era stato costretto a scappare non potendo ripagarlo, con ulteriori conseguenze da parte del Governo in relazione alla circolazione dell’oro.

Con decreto del 30/10/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto Decreto 30 ottobre 2018, comunicato in pari data, ha proposto ricorso O.R., con atto notificato il 21/11/2018, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, c.p.c., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost. e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

1.1. Dopo una lunga premessa sul contenuto e sui presupposti della protezione umanitaria, il ricorrente sottolinea l’insicurezza del Paese di origine, incapace di assicurare protezione giudiziaria, sanitaria e sociale ai suoi cittadini e richiama la circolare (OMISSIS) del 30/7/2015 del Ministero dell’Interno che evidenzia fra i motivi della concessione umanitaria le gravi calamità naturali e gravi fattori locali ostativi a un rientro in dignità e sicurezza per il cittadino bengalese.

1.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

1.3. Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato una effettiva integrazione in Italia e si era limitato a frequentare le attività organizzate nel sistema di accoglienza; per altro verso, è stata sottolineata la non credibilità dei fatti che avevano dato origine alla migrazione ed escluso che il ricorrente si sia sottratto espatriando a una situazione di intollerabile lesione dei diritti umani fondamentali.

A tal proposito il ricorrente si limita a una esternazione di dissenso di puro merito, priva di apporto critico.

1.4. L’invocazione oltremodo generica di un provvedimento amministrativo, oltretutto di contenuto e collocazione in atti del tutto imprecisati, quale la circolare (OMISSIS) del 30/7/2015 del Ministero dell’Interno che evidenzierebbe fra i motivi della concessione umanitaria le gravi calamità naturali e gravi fattori locali ostativi a un rientro in dignità e sicurezza, non può essere certamente posta a base di una censura di violazione di legge, anche a prescindere dall’incongrua menzione del riconoscimento al “cittadino bengalese” della protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

2.1. Il ricorrente lamenta una diversa decisione rispetto a un caso simile definito con provvedimento del 27/2/2018 dello stesso Tribunale e aggiunge che non era stato considerato anche il fatto che la minaccia non necessariamente individuale può dirsi provata quando il grado di violenza indiscriminata sia tale da esporre a pericolo qualsiasi civile rientrato nel Paese.

Tale situazione sussisteva in Nigeria, come emergeva da una serie di fonti citate (Annua) Report 2016 Humans Rights Watch, Amnesty International 2015-2016; sito refworld) che evidenziavano oltre al pericolo rappresentato dai Boko Haram nel Nord e Nord-Est del Paese, la situazione di violenza diffusa registrata nel centro e nel Sud della Nigeria.

La vicenda personale del richiedente era stata bollata come inattendibile pur presentando notevoli elementi di intrinseca credibilit’.

2.2. Quanto all’asserito caso simile definito con provvedimento del 27/2/2018 dello stesso Tribunale, anche a prescindere dall’assoluta mancanza di elementi in ordine al diverso caso giudiziario citato, l’eventuale discrasia non puO’ certamente essere posta a fondamento del vizio denunciato.

2.3. Quanto alle ulteriori doglianze relative alla situazione di violenza diffusa registrata nel centro e nel Sud della Nigeria, la censura non si confronta in modo pertinente e puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che, quanto alla specifica area di provenienza del ricorrente (Edo State) esclude il rischio della violenza terroristica del gruppo Boko Haram e osserva che un alto tasso di criminalità comune, che indubbiamente affligge la Regione, non configura il rischio di danno grave per esposizione indiscriminata dei civili ad atti di violenza scaturenti da conflitto armato interno.

2.4. La recriminazione del ricorrente circa il giudizio di non credibilità è espressa in termini assolutamente generici a fronte dell’ampia motivazione spesa dal Tribunale per evidenziare la non attendibilità del racconto del richiedente, caratterizzato dallo stratificarsi, privo di spiegazioni, di differenti e contraddittorie versioni in progresso di tempo.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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