Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2130 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M. (c.f. (OMISSIS)), M.S.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 19 marzo 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dai signori L.M., M. S., T.E., B.A. quale erede di Z.E., M.I. quale erede di P. A., V.S., T.A., D.P. A. e Ta.An., condanno’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo amministrativo del quale erano stati parte. La corte, tenuto conto dell’oggetto del giudizio e del fatto che dalla sentenza di rigetto della domanda risultava che gli interessati erano sostanzialmente consapevoli che difficilmente il giudizio avrebbe avuto esito positivo, liquido’ il danno non patrimoniale per i quattro anni eccedenti la durata ragionevole in Euro 2.000,00 per ciascuna delle parti del giudizio presupposto, con gli interessi dal decreto.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono i signori L.M. e M.S. con atto notificato in data 3 maggio 2008, con due mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si’ censura il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la corte territoriale irragionevolmente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, dimezzando il minimo applicato in questi casi. Il motivo e’ fondato. Sebbene debba ritenersi esente da censure il giudizio di esiguita’ della posta in gioco, nonostante la natura “assistenziale” della causa invocata dalla parte ricorrente, trattandosi dei soli accessori di una somma estremamente modesta, la riduzione operata dalla corte territoriale eccede i limiti della discrezionalita’ utilizzabile in questi casi.

Con il secondo motivo si censura la statuizione della corte territoriale, di far decorrere gli interessi legali dovuti sull’equa riparazione liquidata, dalla data del decreto anziche’ da quella della domanda.

Anche questo mezzo e’ fondato, in conformita’ della consolidata giurisprudenza di questa corte (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105), e comporta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, in base al principio di diritto che segue:

gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, e non gia’ a decorrere dal decreto.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione ai motivi esaminati, e la causa puo’ essere decisa anche nel merito, con la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equa riparazione determinata in Euro 3.250,00 per ciascuno dei ricorrenti (Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni, Euro 1.000,00 per il successivo), con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio svoltosi davanti alla corte d’appello, gia’ liquidate nell’impugnato decreto (per gli onorari, l’importo di Euro 1.430,00 e’ aumentato ad Euro 3.280,00 per la pluralita’ delle parti), sono a carico dell’amministrazione e sono distratte a favore del procuratore antistatario.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori, e da distrarre a favore dell’avvocato Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 3.250,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, in complessivi Euro 5.120,00, di cui Euro 1.800,00 per diritti e Euro 3.280,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani;

per il giudizio di legittimita’, in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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