Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2130 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10329/2016 proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Mille n.

34, presso lo studio dell’avvocato Mancuso Umberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2014 S.S. adiva il Tribunale di Napoli ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, adducendo di essere stato detenuto in varie case circondariali in più periodi tra il 2007 e il 2013, durante i quali avrebbe subito un trattamento inumano per le condizioni della privazione della sua libertà personale incompatibile con le sue condizioni di salute; per cui chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli, in forza della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, la somma di Euro 17.480,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.

Il Ministero convenuto si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2947 c.c., negando che l’art. 35 ter citato, avesse, introdotto un nuovo illecito civile, in quanto in precedenza la violazione del diritto ad una detenzione conforme all’art. 3 CEDU sarebbe stata riconducibile all’art. 2043 c.c..

Con provvedimento in data 24 febbraio 2016 il Tribunale accolse la domanda e condannò il Ministero della Giustizia a pagare a S.S. l’importo di Euro 16.512,00 a titolo di risarcimento del danno.

Avverso il decreto del Tribunale di Napoli in data 24/4/2016 ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con unico motivo. S.S. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2947 c.c., nonché della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale e ritenendo invece applicabile il termine di prescrizione decennale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Questa Corte si è più volte espressa nel senso della infondatezza della eccezione di prescrizione quinquennale ed ha affermato a tal riguardo a sezioni unite con sentenza n. 11018 del 08/05/2018 “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data.

La sentenza impugnata non può che essere confermata ed il ricorrente Ministero condannato al pagamento delle spese di giustizia.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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