Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 213 del 11/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 11/01/2021), n.213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27895-2018 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCA RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2498/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da C.N. avverso l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF per l’anno 2003 sulla base di una verifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. Rilevava, in particolare, il giudice di appello che l’atto era stato emesso dal reggente dell’Ufficio e che la reggenza era stata pienamente documentata dall’Ufficio.

Nel merito riteneva che la parte contribuente non avesse fornito elementi idonei a modificare le statuizioni del giudice di primo grado. L’accertamento, secondo la CTR, aveva origini nelle ingenti movimentazioni finanziarie rilevate in capo alle società alle quali lo stesso partecipava che, pur essendo in parte fittizie, denotavano comunque ingenti movimentazioni di denaro.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello circa l’assenza di valida delega in capo al sottoscrittore dell’atto, non potendosi applicare l’istituto della reggenza, nè potendosi applicare contemporaneamente l’istituto della reggenza e quello della delega, quest’ultima risultando valida unicamente nei limiti della delega stessa.

Deduce altresì, con il secondo motivo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti e determina l’assorbimento del secondo.

Ed invero, la CTR ha ritenuto sufficiente ai fini della validità dell’atto, l’esistenza di una reggenza ritenuta documentata da parte dell’ufficio.

Tuttavia, la parte contribuente aveva dedotto in appello, come risulta dallo stralcio dell’atto di impugnazione riprodotto ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione (pag.8) l’inutilità dell’atto di reggenza, in relazione alla circostanza che il direttore dell’ufficio, il giorno nel quale venne sottoscritto l’atto – 26 settembre 2008 – sarebbe stato in ufficio.

Ora, tale questione è stata totalmente pretermessa dalla CTR, la quale si è limitata ad affermare l’esistenza degli atti che comprovavano la reggenza, senza tuttavia affrontare il tema relativo alla rilevanza della reggenza rispetto all’atto in contestazione che la stessa CTR ha ritenuto pienamente valido proprio perchè adottato nell’ambito dei poteri di reggente asseritamente documentati dall’ufficio – v., per una vicenda sovrapponibile alla precedente relativa alle stesse parti Cass. n. 33564/2019 -.

Nei limiti sopra esposti la censura merita pertanto accoglimento e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

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