Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 213 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20538-2011 proposto da:

C.C.M. C.F. (OMISSIS), Z.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio LEGALE PLACIDI S.N.C. DI P.A. & G.,

rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO PENSATO, GIUSEPPE

TEMPESTA, giusta memoria di costituzione e procura speciale notarile

in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TRANI C.F. 83000 83000350724, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA SEPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE CAPURSO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3463/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/08/2010 R.G.N. 997/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. TRIA LUCIA;

udito l’Avvocato PENSATO ERNESTO;

udito l’Avvocato CAPURSO MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata, in accoglimento dell’appello del Comune di Trani avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 19 dicembre 2008, in riforma di tale sentenza rigetta la domanda proposta, fra l’altro, da C.M.C. e Z.G. al fine di ottenere il riconoscimento della progressione economica D3 a decorrere dall’1 aprile 1999 e della progressione economica D4 dall’1 gennaio 2000, con il relativo trattamento economico.

La Corte d’appello di Bari, per quel che qui interessa, precisa che:

a) diversamente da quanto sostengono gli appellati e da quel che ha ritenuto il primo giudice l’art. 19, comma 7, del Contratto collettivo decentrato integrativo adottato dal Comune di Trani con delibera della Giunta in data 30 dicembre 2000 si inserisce nell’alveo dell’art. 12, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 Regioni e Autonomie locali, nel senso che riconosce il diritto alla progressione economica, cosa che non è in discussione, ma senza attribuire la doppia progressione oltre il livello D3 per i dipendenti inquadrati nel livello D1, posizione economica D2;

b) la norma del contratto integrativo nella sua genericità non si può che intendere in modo armonico con quella di sbarramento del CCNL;

c) l’appello deve quindi essere accolto, rilevandosi che l’interpretazione della disciplina legale e contrattuale sostenuta dal Comune di Trani è conforme a quella di Cass. 27 maggio 2009, n. 12334.

2. Il ricorso di C.M.C. e Z.G. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Trani.

Con nota in data 14 luglio 2015 l’avvocato T.G., difensore delle ricorrenti, ha comunicato la propria rinuncia al mandato difensivo.

All’odierna udienza l’avvocato Ernesto Pensato si è costituito in giudizio come difensore delle ricorrenti stesse, allegando procura speciale alle liti, conferita con atto notarile del 3 ottobre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari

1. Va preliminarmente rilevato che la rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avvocato T.G. – cui peraltro ha fatto seguito regolare costituzione in giudizio dell’avvocato Ernesto Pensato – è del tutto ininfluente in quanto per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente, anche se non ancora sostituito da altro difensore, abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione (conf. Cass. n. 16121/2009); nè tale rinuncia incide sul diritto di difesa, atteso che fino alla sostituzione il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo (vedi: Cass. 25 febbraio 2015, n. 3774; Cass. SU n. 11303/95; tra le tante successive: Cass. 11 aprile 2001, n. 5410; Cass. 28 luglio 2010, n. 17649; Cass. 3 giugno 2016, n. 11504).

2 – Sintesi dei motivi di ricorso;

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, in riferimento al CCNL 31 marzo 1999, art. 12, comma 3, Regioni e Autonomie locali e all’art. 19, comma 7, del Contratto collettivo decentrato integrativo adottato dal Comune di Trani con delibera della Giunta in data 30 dicembre 2000 nonchè nullità della sentenza; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, difetto e manifesta contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia rappresentato dalla posizione retributiva iniziale D2 anzichè D1.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, difetto di motivazione sulla ritenuta preclusione, per il personale della posizione economica D2, della possibilità di ottenere la doppia progressione economica onde giungere oltre che alla posizione D3 anche alla posizione D4, come letteralmente previsto dall’art. 19 del Contratto decentrato cit.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui alle Preleggi art. 12 e all’art. 1367 c.c., con riguardo in particolare all’art. 19 del Contratto decentrato cit. in relazione all’art. 12 del CCNL cit.

Con tutte le censure sostanzialmente si ribadisce che le ricorrenti, essendo inquadrate nella ex 7^ qualifica funzionale con livello economico differenziato (LED), nella prima applicazione del nuovo sistema avrebbero dovuto avere il riconoscimento, come primo livello, della progressione economica D2 – anzichè D1 – e quindi successivamente avrebbero dovuto ottenere le progressioni D3 e D4 con la decorrenza rispettivamente richiesta.

Si sostiene che la Corte barese si sarebbe limitata a “motivare l’accoglimento del gravame” del Comune respingendo le domande delle dipendenti in modo apodittico e facendo riferimento alla sentenza di questa Corte 27 maggio 2009, n. 12334, che ha esaminato una fattispecie nella quale non vi era un contratto decentrato e non si trattava di dipendenti in posizione retributiva iniziale D2.

Si aggiunge che sarebbe palesemente illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ravvisato la violazione del D.Lgs. n. 165 cit., art. 40 da parte dell’art. 19, comma 7, del contratto decentrato cit..

3 – Esame delle censure.

3. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta al rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Tutte le censure sono incentrate sull’assunto secondo cui le ricorrenti, essendo inquadrate nella ex 7^ qualifica funzionale con livello economico differenziato (LED), nella prima applicazione del nuovo sistema avrebbero dovuto avere il riconoscimento, come primo livello, della progressione economica D2 – anzichè D1 – e quindi successivamente avrebbero dovuto ottenere le progressioni D3 e la doppia progressione D4 con la decorrenza rispettivamente richiesta, per effetto dell’art. 19, comma 7, del Contratto collettivo decentrato integrativo adottato dal Comune di Trani con delibera della Giunta in data 30 dicembre 2000, da considerare prevalente rispetto all’art. 12, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 Regioni e Autonomie locali (per un caso analogo vedi: Cass. 13 ottobre 2016, n. 20676).

3.2. Viene, pertanto, in considerazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia dei trattamenti economici e degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicchè le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, in linea generale, sottratte al sindacato giurisdizionale e il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (vedi: Cass. 2 settembre 2010, n. 19007). Infatti, tale principio è applicabile a eventuali disparità che nascano da autonome scelte del datore di lavoro, mentre non viene in considerazione se le disparità derivano da pattuizioni dell’autonomia negoziale delle Parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (vedi, per tutte, “mutatis mutandis”: Cass. n. 1037/14; Cass. n. 6842/14; Cass. n. 14331/14 e, in precedenza, Cass. n. 16504/08; Cass. n. 5726/09; Cass. n. 6027/09; Cass. n. 12336/09; Cass. n. 4962/12; Cass. n. 4971/12).

3.3. Quanto al rapporto tra contrattazione collettiva ed integrativa nel lavoro pubblico contrattualizzato, va ricordato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile “ratione temporis”), dopo aver stabilito, al comma 1, che: “la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali”, al comma 3 specifica:

“La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. (…) La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultima prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli Strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono mille e non possono essere applicate”.

In base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il suddetto art. 40, comma 3, laddove prevede che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”, con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i “vincoli” risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa e riservati alla contrattazione nazionale (Cass. 30 dicembre 2010, n. 26493; Cass. 22 settembre 2015, n. 18673; Cass. 13 luglio 2016, n. 14320).

3.4. E’, peraltro, evidente che – come correttamente affermato dalla Corte barese – già in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, nel testo applicabile ratione temporis, il contratto integrativo deve, in materia di classificazione e progressione del personale, rispettare i limiti stabiliti dal CCNL, limiti che, può aggiungersi, successivamente sono divenuti ancora più stringenti.

Pertanto, è condivisibile, oltre ad essere sorretta da congrua e logica motivazione, la statuizione della Corte territoriale secondo cui l’art. 19, comma 7, del Contratto collettivo decentrato integrativo adottato dal Comune di Trani cit. non può che essere interpretata in armonia con la norma di sbarramento di cui all’art. 12, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 Regioni e Autonomie locali.

3.5. Secondo tale disposizione “Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all’art. 5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3”.

3.6. Ora, per quel che concerne i livelli economici differenziati (LED) di professionalità, istituiti dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4), per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, è pacifico che:

a) i LED erano previsti per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima ed attribuiti soltanto ad alcuni dei lavoratori (una percentuale di quelli in servizio in ciascuna qualifica) all’esito di una selezione tra dipendenti in possesso del “requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione”, sulla base della valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata (Cass. 23 gennaio 2008, n. 1441 e Cass. 14 dicembre 2007, n. 26379);

b) pertanto, l’attribuzione del LED consisteva in una maggiorazione retribuiva conferita ai dipendenti (in contingenti percentuali e previa selezione), senza determinare l’istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, risolvendosi nell’attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (vedi, per tutte: Cass. SU 9 marzo 2007. n. 5404 e n. 54069);

c) inoltre, l’attribuzione dei LED aveva valenza annuale, gravando sull’interessato l’onere di provare il permanere del diritto all’emolumento anche per gli anni successivi (Cass. 1 aprile 2015, n. 6628; Cass. 5 maggio 2011, n. 9930).

3.7. Ne deriva che l’attribuzione dei LED era ininfluente rispetto all’inquadramento delle ricorrenti nella ex 7^ qualifica funzionale, corrispondente ad un inquadramento iniziale nella posizione D1.

Al riguardo va ricordato che l’art. 3 del CCNL cit., nel prevedere la revisione del sistema di classificazione del personale nel passaggio dalla legge quadro del 29 marzo 1983 n. 93 alla nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, stabiliva l’articolazione dell’inquadramento del personale impiegatizio in quattro categorie (primo comma: categorie A, B, C e D, all’interno di ognuna delle quali, l’art. 5 stabiliva poi la possibile progressione economica), delle quali l’allegato A (cui rinviava il comma 4) descriveva l’insieme dei requisiti professionali, indicando altresì, in via esemplificativa, alcuni profili professionali relativi a ciascuna categoria e affidando ai singoli enti il compito di individuarne altri enucleabili nel proprio assetto organizzativo (commi 5 e 6).

L’art. 3, comma 7, precisava infine che “Nell’allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13”. Quest’ultimo articolo, dopo che l’art. 7 aveva predisposto, per la prima applicazione del contratto collettivo una tabella di equiparazione (tabella C) tra vecchio e nuovo sistema di inquadramento, stabiliva nella tabella B il trattamento economico iniziale per ogni inquadramento, che, per il caso considerato all’art. 3, comma 7, corrisponde, rispettivamente ai valori economici complessivi indicati in B3 e D3.

Infine, nell’allegato al contratto, per la categoria D, si stabiliva: “Ai sensi dell’art. 3, comma 7 per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983, come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990” (trattasi dei decreti presidenziali, che secondo il sistema previsto dalla legge quadro del pubblico impiego n. 93 del 1983 recepivano in forma di regolamento gli accordi sindacali nella materia) “potevano essere ascritti alla 8 qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3” (sul sistema di classificazione previsto dal CCNL Comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999, tra le tante: Cass. 27 maggio 2009, n. 12334; Cass. 3 maggio 2011, n. 9701; Cass. 6 maggio 2011, n. 10014; Cass. 4 aprile 2012, n. 5366; Cass. 30 luglio 2015, n. 16155; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20676).

Di conseguenza, nell’ambito della categoria D, le posizioni iniziali potevano essere soltanto D1 e D3; i lavoratori inquadrati anche in sede di prima attribuzione nella categoria D2 andavano ricompresi tra quelli la cui posizione economica iniziale corrisponde a b1.

3.8. Pertanto, il profilo nel quale le ricorrenti erano inquadrate non poteva non corrispondere, come dato iniziale, a D1, posizione economica D2, come correttamente ha affermato la Corte territoriale che ha altresì precisato come l’eventuale attribuzione del beneficio della doppia progressione orizzontale agli appartenenti alla categoria giuridica D1 ed economica D1 e D2 avrebbe dato luogo ad una inaccettabile disparità di trattamento rispetto al personale inquadrato in D3 (ex 8^ qualifica funzionale) che, non avendo sufficiente anzianità di servizio, avrebbe, tutt’al più, potuto beneficiare di un’unica progressione economica (fino a D4).

4 – Conclusioni:

4. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione Lavoro, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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