Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 213 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. III, 05/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 05/01/2011), n.213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26920-2009 proposto da:

I.P. (OMISSIS), D.M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

FILATTIERA 48, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI VALERIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI MAIO PASQUALE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1109/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23.2.09, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GOLIA

Aurelio.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 30 novembre 2009 I.P. e D.M.G. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 2 ottobre 2009, depositata in data 30 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva elevato ad Euro 27.968,71 la somma da essi dovuta ad R.A. a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’immobile di sua proprietà. La R. non ha espletato attività difensiva.

2- Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni, In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. I ricorrenti non hanno indicato se e dove siano stati prodotti la C.T.U. e gli altri documenti posti a base del ricorso.

3. – In secondo luogo i tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura attiene ad interpretazione e valutazione delle prove in atti e, quindi, attiene al merito.

E’ noto che (Cass. Sez. 3 nn. 15604 del 2007 e 22539 del 2006) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Il momento di sintesi finale rispecchia e avvalora il carattere fattuale della censura.

Anche il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura presenta i medesimi caratteri negativi evidenziati per la precedente momento di sintesi non è tale in quanto non circoscrive il fatto controverso e non specifica le ragioni delle asserite, rispettivamente, omissioni, insufficienze e contraddittorietà della motivazione.

Stesse caratteristiche presenta il terzo motivo, che critica, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, il quantum liquidato.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione perchè non superano i rilievi contenuti nella relazione e poggiano su un orientamento giurisprudenziale minoritario è più volte motivatamente contestato da questa Sezione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e ha rilevato che, sostanzialmente, i ricorrenti non condividono la prospettazione della sentenza impugnata e ne postulano una diversa;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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