Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21299 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15075 -2012 R.G. proposto da:

P.I., – cf. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Enrico

Panicucci ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gramsci,

n. 36, presso lo studio dell’avvocato Corrado Selvanetti;

– ricorrente –

contro

C.M.T., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Monte Zebio, n. 30, presso lo studio dell’avvocato

Giammaria Camici che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Sara Arrigoni la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

P.S. – cf. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Giovanni Giovannelli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Monte Zebio, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Giammaria Camici;

– controricorrente –

e

Avvocato P.G., c.f. PTRGPP5813220491C – da se medesimo

rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Germanico, n. 211, presso lo studio dell’avvocato Riccardo

Andriani;

– controricorrente –

e

P.E.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 244/2012 della corte d’appello di Firenze;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

luglio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Maurizio Calò, per delega dell’avvocato Enrico

Panicucci, per la ricorrente, Udito l’avvocato Giovanni Giovannelli

per la controricorrente P.S., per delega dell’avvocato

Giammaria Camici per la controricorrente C.M.T., per

delega del controricorrente avvocato P.G..

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso,

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato P.I. citava a comparire innanzi al tribunale di Pistoia sua madre, C.M.T., ed i germani G., S. ed E..

Esponeva che in data (OMISSIS) era deceduto suo padre, l’avvocato P.G.; che successivamente era stato rinvenuto testamento olografo con cui in suo favore il de cuius aveva, tra l’altro, disposto un legato in sostituzione di legittima, legato cui aveva rinunciato siccome di valore inferiore alla quota di riserva a lei spettante.

Chiedeva che l’adito giudice attendesse alla ricostruzione dell’asse ereditario, individuasse la quota di legittima ad ella riservata, facesse luogo alla divisione con determinazione degli eventuali conguagli, computasse l’indennità ad ella dovuta dagli altri coeredi che avevano in via esclusiva fruito dei beni ereditari.

Si costituivano e resistevano i convenuti.

Espletate plurime c.t.u. e pronunciata dapprima sentenza non definitiva, con sentenza definitiva n. 300/2009 il tribunale adito “riduceva le disposizioni contenute nel testamento redatto dall’avvocato P.G., determinava le quote di spettanza dei singoli eredi, e provvedeva alla divisione dell’asse ereditario” (così sentenza d’appello, pag. 3); altresì disconosceva il diritto dell’attrice all’indennità per il dedotto mancato godimento dei cespiti ereditari e compensava tra le parti tutte le spese di lite.

Avvero la sentenza n. 300/2009 interponeva appello P.I..

Resistevano C.M.T. e P.S..

Resistevano G. ed P.E.; esperivano inoltre avverso la medesima sentenza appello incidentale.

Con sentenza n. 244/2012 la corte d’appello di Firenze rigettava il gravame principale esperito da P.I., dichiarava inammissibile il gravame incidentale esperito da P.E., dichiarava il non luogo a provvedere in ordine al gravame incidentale subordinato esperito da P.G. e condannava l’appellante principale alle spese del grado.

Esplicitava – la corte di merito – in ordine al primo motivo dell’appello principale (con cui si era censurato il primo dictum a cagione dell’asserito irrituale utilizzo ai fini del calcolo delle quote ereditarie di uno schema riassuntivo di tutte le somme, facenti parte della massa ereditaria, percepite dai singoli eredi, nonchè delle somme dagli stessi corrisposte per le esigenze comuni, documento prodotto alla udienza del 19 febbraio 2008 dalla P.E., e sottoscritto da tutte le parti ad eccezione dell’appellante -: così sentenza d’appello, pag. 4), che, siccome risultava dal verbale dell’udienza del 19.2.2008, l’appellante principale “era presente in udienza, non contestò il documento, ma interloquì sul contenuto dello stesso” (cosi sentenza d’appello, pag. 4), “precisando di aver effettuato delle spese relativamente a un immobile dell’asse ereditario, e quindi a vantaggio di tutti i coeredi, e provocando analoghe dichiarazioni dalle altre parti presenti in udienza” (così sentenza d’appello, pag. 4); che dunque correttamente il primo giudice aveva “posto a fondamento della ricostruzione dell’asse ereditario anche lo schema riassuntivo delle somme di denaro prelevate e versate dai coeredi” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Esplicitava ulteriormente – la corte – del pari in ordine al primo motivo dell’appello principale, che, “alla luce delle articolate argomentazioni svolte nelle consulenze tecniche di ufficio e fatte proprie dal “tribunale” (così sentenza d’appello, pag. 5), erano privi di fondamento i restanti rilievi della principale appellante, “formulati (…) attraverso la produzione di una serie di schemi e di quadri riportanti cifre che avrebbero la pretesa di ridiscutere, secondo criteri peraltro non esplicitati, le singole poste dell’asse ereditario così come ricostruite da ben due consulenze tecniche di ufficio” (così sentenza d’appello. pag. 5).

Esplicitava – la corte – in ordine al secondo motivo dell’appello principale (con cui si era censurato il primo dictum a cagione del mancato riconoscimento dell’indennità per il mancato godimento dei beni ereditari), che era stata acquisita prova dell’inoltro ad P.I. di “una busta contenente le chiavi degli immobili, con ciò evidenziando la precisa volontà di consentire all’appellante il possesso dei beni stessi in corso di causa” (così sentenza d’appello, pag. 6); altresì, che non vi era necessità che si stipulasse con la principale appellante un contratto di comodato, giacchè costei, a seguito della rinuncia al legato, “aveva assunto la posizione dell’erede pretermessa che rivendicava la quota di legittima spettantele” (così sentenza d’appello, pag. 6): ancora, che gli altri coeredi non avevano -un obbligo di consegna delle chiavi dell’immobile con un atto formale di diffida” (così sentenza d’appello, pag. 6); infine, che non poteva “reputarsi attendibile la dichiarazione dell’appellante (…) in base alla quale (…) non si sarebbe avveduta che la busta alla stessa recapitata conteneva le chiavi degli immobili” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

C.M.T. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

P.S. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

P.G. parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

P.E. non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Analogamente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. le controricorrenti C.M.T. e P.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1372 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che il documento prodotto all’udienza del 19.2.2008 da P.E. è rappresentativo di un accordo cui ella ricorrente è rimasta estranea, “concluso tra le altre parti in causa, avente efficacia contrattuale vincolante per i soggetti sottoscrittori” (cosi ricorso, pag. 16), sicchè in nessun modo è possibile estenderne l’efficacia nei suoi confronti.

Deduce altresì che la corte di Firenze ha fatto erronea applicazione del principio di non contestazione; che, invero, in quanto estranea all’accordo di cui al suindicato documento, “non poteva essere tenuta a confermare o smentire il contenuto del documento de (pio” (cosi ricorso, pag. 18).

Il motivo è destituito di fondamento.

Si rappresenta che la corte distrettuale ha puntualmente dato atto che al documento prodotto da P.E. all’udienza del 19.2.2008 è estranea la ricorrente (“e sottoscritto da tutte le parti ad eccezione dell’appellante”; così sentenza d’appello. pag 4).

E nondimeno la corte territoriale ha opinato nel senso che il medesimo documento esplicasse valenza probatoria pur nei confronti di P.I., giacchè costei non aveva provveduto a contestarlo.

Propriamente, al riguardo, la corte toscana – contrariamente all’assunto della ricorrente – ha fatto corretta applicazione, dandone congrua ed esaustiva ragione, del principio di non contestazione, ben vero in rapporto alla formulazione dell’art. 115 c.p.c. (antecedente alla “novella- di cui alla L. n. 69 del 2009 ed) applicabile ratione temporis al caso di specie (la novella” si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

Difatti, in relazione alla pregressa formulazione dell’art. 115 c.p.c. questa Corte di legittimità ha spiegato che i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, rimanendo cosi la parte esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essi siano stati esplicitamente ammessi dall’altra parte, ovvero questa, senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili col loro disconoscimento Cass. 14.2.1995, n. 1576; e, più di recente, in rapporto comunque al previgente art. 115 c.p.c., Cass. 24.11.2010, n. 23816).

D’altro canto, del tutto ingiustificata è la prospettazione della ricorrente secondo cui “nella sentenza impugnata non vi è traccia alcuna dei motivi per i quali la Corte ha ritenuto corretto disattendere gli esiti delle operazioni peritali” (così ricorso pag. 19).

Difatti la corte d’appello ha integralmente confermato la statuizione di prime cure, che, a sua volta, aveva fatto proprie le argomentazioni di cui alle consulenze tecniche d’ufficio (“alla luce delle articolate argomentazioni svolte nelle consulenze tecniche di ufficio e fatte proprie dal Tribunale: così sentenza d’appello, pag. 5).

La surriferita prospettazione, pertanto, non si correla puntualmente alla ratio – in parte qua agitur – decidendi.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) e n. 5), la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 342 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia, l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte di merito ha “completamente omesso l’esame e la pronuncia sui singoli e specifici motivi di impugnazione” (così ricorso, pag. 20).

Deduce, segnatamente, che aveva censurato il primo dictum; giacchè il tribunale non aveva tenuto conto delle conseguenze connesse al regime patrimoniale di comunione legale dei beni intercorrente tra il de cuius ed il coniuge; che il primo giudice, in particolare, aveva ingiustificatamente sottratto per intero le passività dal relictum e non aveva “tenuto conto di beni e valori mobiliari che restavano esclusi dalla comunione e che pertanto avrebbero dovuto essere interamente conteggiali” (così ricorso, pag. 22).

Deduce, segnatamente, che aveva censurato il primo dictum, giacchè il tribunale aveva trascurato di considerare la quota di partecipazione allo “Studio Professionale P.” “al momento dell’attualizzazione dei valori attivi da ripartire, essendosi integralmente basato sul documento di parte prodotto all’udienza del 19.02.2008 (dove è indicato come pari a zero il valore della quota dello studio)” (così ricorso, pag. 23).

Deduce, segnatamente, che aveva censurato il primo dictum, giacchè il tribunale, prima di procedere al calcolo delle singole quote di legittima, aveva erroneamente detratto il valore dei prelegati in favore di Elisa e Simona dall’intero asse ereditario, anzichè dalla sola quota disponibile, sicchè la quota ereditaria ad ella assegnanda sarebbe stata di valore ben superiore rispetto a quello riconosciutole in sentenza.

Deduce, segnatamente, che aveva censurato il primo dictum, giacchè il tribunale aveva sottostimato l’immobile, di peculiare pregio storico – artistico, denominato “(OMISSIS)”; che, in particolare, la consulenza tecnica d’ufficio, cui era ancorata la decisione di prime cure, aveva utilizzato “valori ordinari, corrispondenti alla normalità delle compravendite” (così ricorso, pag. 24).

Il motivo è infondato.

Si rileva previamente che ben avrebbe dovuto P.I. formulare la prospettazione – “l’atto di appello (…) contiene specificamente i motivi di gravame (…), che, con il solo intento di agevolarne la lettura, sono stati sintetizzati nello schema contenuto all’interno del ricorso stesso” (così ricorso. pagg. 21 – 22) – di cui al motivo in esame e con la quale ha inteso censurare l’affermazione della corte di merito secondo cui gli schemi e i riquadri prodotti dalla principale appellante riporterebbero “cifre che avrebbero la pretesa di ridiscutere, secondo criteri peraltro non esplicitati, le singole poste dell’asse ereditario” (così sentenza d’appello. pag. 5), in pieno ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione quale sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405, secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità).

Propriamente ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte il riscontro ed il vaglio del suo assunto, riprodurre più o meno testualmente gli “schemi e quadri riportanti cifre” (così sentenza d’appello, pag. 5), che la corte distrettuale ha reputato alla stregua di “criteri non esplicitati”.

E ciò tanto più, si badi, chè il controricorrente P.G., da un canto, ha dedotto che l’avverso ricorso è inficiato “da continua e reiterata violazione dell’ormai noto (…) principio dell’autosufficienza” (così controricorso di P.G., pag. 9), dall’altro, ha addotto che l’avversa prospettazione “appare (…) assolutamente inutile e peraltro non condivisibile visto il confuso tenore dell’atto di appello e la prolissa citazione di dati, numeri, e schemi decontestualizzati dalla c.t.u. e peraltro contraddetti dalla stessa ricorrente” (così controricorso di P.G., pag. 14).

Si rileva al contempo che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass. 64.2000, n. 4317: Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. 11.4.1975, 61397).

Sii tale scorta vizio di omessa pronuncia non si configura, giacchè, evidentemente, la corte distrettuale ha rigettato il primo motivo del gravame principale.

Si rileva in ogni caso che, con i “passaggi” di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) inserite nel corpo del motivo in disamina, P.I. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso, tant’è che, tra l’altro, deduce che la corte territoriale si è basata integralmente “sul documento di parte prodotto all’udienza del 19.02.2008” (così ricorso, pag. 23) e asserisce che l’immobile ricompreso nell’asse ereditario denominato “(OMISSIS)” sia stato sottostimato (cfr. ricorso, pag. 24. Si condivide, dunque, l’assunto del controricorrente P.G., secondo cui “anche questo motivo è dedotto solo ed esclusivamente in punto di mero fatto”: cosi controricorso di P.G., pag. 14).

Su tale scorta si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta, in particolare, che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta, conseguentemente, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini teste enunciati l’iter motivazionale che in parte qua agitur sorregge il dictum della corte toscana risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte di Firenze ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, specificamente allorchè, per un verso, ha fatto leva sul documento prodotto all’udienza del 19.2.2008 siccome non contestato da P.I., allorchè, per altro verso, ha ritenuto di condividere le “articolate argomentazioni svolte nelle consulenze tecniche di ufficio e fatte proprie dal Tribunale” (così sentenza d’appello. pag 5).

La corte d’appello ha quindi palesato in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 561, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deduce che non ha alcuna rilevanza “l’invio di una busta (asseritamente contenente (…) chiavi di non si sa quali immobili), il cui effettivo contenuto non è stato mai provato in causa” (cosi ricorso, pag. 26); che la valutazione presuntiva al riguardo operata dalla corte di merito non è ancorata ad indizi gravi, precisi e concordanti.

Il motivo è immeritevole di seguito.

Si premette che il motivo in disamina si specifica e si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che P.I., col motivo de quo, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (la Corte “ha ritenuto sufficiente la prova dell’invio alla ricorrente di una busta proveniente da altro coerede, desumendo da questo, pur in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio (…) che la stessa contenesse le chiavi di ingresso di un (non meglio precisato) immobile ricompreso nell’asse ereditario, di cui pertanto sarebbe stata fornita la disponibilità”: così ricorso, pag. 26).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai tini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8,2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Su tale scorta ed alla luce dei medesimi insegnamenti dapprima menzionati (il riferimento è a Cass. 9,8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789; Cass. 10.5.2000, n. 6023) del pari l’iter motivazionale che in parte qua sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile e del tutto congruo ed esaustivo (la corte territoriale analogamente ha palesato in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito: “ritiene la Corte molto più credibile la circostanza che la P.I. (…) abbia di fatto rifiutato le chiavi di accesso agli immobili al solo fine di poter successivamente monetizzare un’indennità per il mancato godimento dei beni stessi” (cosi sentenza d’appello, pag 6)).

In ogni caso ed a rigore con il motivo in esame la ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (la Corte ha fondata la decisione su presunzioni semplici, in assenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza”: così ricorso, pag. 26).

Il motivo, dunque, involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo, pertanto, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.12010, n. 7394, Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che la statuizione di seconde cure è senza dubbio meritevole di censura nella parte in cui ha respinto il motivo di gravame esperito avverso la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure; che invero “la condotta delle altre parti processuali ed il riconoscimento espresso del diritto alla reintegra (…) nella propria quota di legittima (…) con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore degli altri coeredi convenuti, avrebbe dovuto comportare quale necessario corollario (..) la condanna di questi ultimi alla refusione delle spese processuali, non ravvisandosi e non essendo stati esplicitati giusti motivi (…) per disporne la compensazione” (così ricorso, pag. 28).

Il motivo non merita seguito.

Va dato atto, previamente, che nella fattispecie – fattispecie in cui il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 1994 (cfr. ricorso, pag. 3) ed il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata il 26.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 3) – rileva (siccome riconosce la medesima ricorrente: cfr. ricorso, pag. 28) il dettato dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione antecedente alla “novella” di cui alla L. n. 263 del 2005 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006) cd. a fortiori, alla “novella” di cui alla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

In questo quadro è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di spese processuali la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione; ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 143.1995, n. 2949; Cass. sez. lav. 27.3.2009, n. 7523, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), della rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in lutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte; tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivì’, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione).

Si rappresenta, comunque, che la corte toscana, in ordine al terzo motivo dell’appello principale (con cui, appunto, si era censurata la compensazione delle spese del giudizio di prime cure), ha parimenti statuito con motivazione ineccepibile, congrua ed esaustiva.

In particolare ha puntualizzato che il tribunale aveva adeguatamente motivato la disposta compensazione, compensazione in ogni caso da condividere, “atteso che, in relazione alle domande giudiziali diverse dalla divisione, vi è stata soccombenza reciproca (…); mentre per quanto attiene al giudizio di divisione non vi è dubbio che non si ravvisano parti soccombenti” (cosi sentenza d’appello. pagg. 6 – 7).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo, separatamente per ciascuno controricorrente, costituitosi, ognuno, con autonomo controricorso e con distinti difensori.

P.E. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente. Ilaria P., a rimborsare alla controricorrente, C.M.T., le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, P.I., a rimborsare alla controricorrente, P.S., le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, P.I., a rimborsare al controricorrente, P.G., le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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