Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21299 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4272-2015 proposto da:

C.M., C.D., in qualità di eredi di CA.MA. e

MA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MASSATANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato EDOARDO BARBARULO;

– ricorrenti –

contro

SECONDA UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4788/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2014 R.G.N. 6601/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO CERRETI per delega scritta Avvocato EDOARDO

BARBARULO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 30/7/2014, pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., condivideva gli approdi ai quali era pervenuto il Tribunale della stessa sede che, con sentenza n. 16136/2006, aveva accolto la domanda proposta da Ca.Ma. medico specialista in odontoiatria e protesi dentaria, collaboratore professionale straordinario della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 1979 al 1998 – volta a conseguire il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguente alla infezione da HCV ivi contratta, evoluta prima in epatite cronica e successivamente in cirrosi epatica micronodulare.

La Corte distrettuale, all’esito della riassunzione del giudizio da parte degli eredi Ca., deceduto in data 28/2/2010, nel proprio iter motivazionale muoveva dal dictum della pronuncia rescindente in base al quale, in tema di responsabilità civile aquiliana, nell’accertamento del nesso causale vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”. In coerenza con tali principi, vagliava positivamente la ricorrenza del ricordato nesso eziologico, rimarcando che, ove adottata dalla parte datoriale la condotta doverosa, lo stesso evento dannoso non si sarebbe verificato.

Condivideva, quindi, gli esiti degli accertamenti medico legali espletati in prime cure e recepiti dal giudice di prima istanza, alla cui stregua il danno biologico risentito era stato determinato nella misura del 50%, tenuto conto degli aggravamenti della patologia sofferta riscontrati nel corso di quel giudizio, confermando la corretta determinazione del quantum debeatur, liquidato in Euro 161.735,00 in base alle tabelle del Tribunale di Roma e, complessivamente, in Euro 269.558,32 compreso il danno morale ed esistenziale.

La cassazione di tale pronuncia è domandata da C.M. e D., nella loro qualità di eredi, sulla base di due articolati motivi, successivamente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 110,112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la pronuncia del giudice del rinvio, per aver tralasciato di considerare la circostanza, bene evidenziata in sede di ricorso incidentale, secondo cui la patologia del Ca. già divenuta cirrosi epatica, stava evolvendo in carcinoma epatico, come attestato dalla perizia stilata dal consulente di parte Dott. P., e da ulteriori certificazioni cliniche di struttura pubblica, prodotte nelle udienze tenutesi presso la Corte d’Appello dall’anno 2007 e sino all’exitus del ricorrente.

La richiesta formulata in sede di gravame, concernente la più adeguata quantificazione del danno biologico e degli ulteriori danni non patrimoniali, non vulnerava il principio del divieto di jus novorum sancito dall’art. 345 c.p.c., così come più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui può essere richiesto in grado di appello il risarcimento di danni derivanti da lesioni, verificatisi dopo la sentenza di primo grado o non rilevabili con l’uso della ordinaria diligenza.

2. La censura presenta profili di inammissibilità perchè innanzitutto reca promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, nonchè di vizi di motivazione, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità”.

Invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.

Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione e l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, nei casi in cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (vedi Cass. 6/5/2016 n. 9228, Cass. 22/6/2006 n. 19100).

3. Non può, in via ulteriore, trascurarsi, che con la articolata censura si stigmatizza altresì la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e per la violazione dell’art. 113 c.p.c. essendo stato erroneamente interpretato l’art. 345 c.p.c. in relazione all’aggravamento dell’invalidità. Ma anche tale doglianza non appare correttamente veicolata in giudizio, giacchè, secondo i principi affermati da questa Corte, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente – così come nella specie – la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. 28/09/2015 n. 19124, Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931).

Peraltro, deve rimarcarsi il difetto di specificità che connota la articolata censura giacchè, in violazione dei canoni sanciti ex art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 non viene riportato il tenore dell’appello incidentale proposto dal Ca. (di cui è trascritto solo un breve stralcio) nè del tenore del ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia di rigetto emesse dal giudice del gravame. I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dai ricordati precetti, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (vedi ex plurimis, Cass. 13/11/2018 n. 29093, Cass. 4/10/2018 n. 24340); e nella specie, per quanto sinora detto, non risulta siano stati adempiuti da parte ricorrente.

Deve in ogni caso considerarsi che la Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, si è attenuta al dictum della sentenza rescindente provvedendo all’accertamento del nesso eziologico intercorrente fra la condotta omissiva posta in essere dalla Seconda Università con riferimento ai presidi atti a prevenire il contagio delle malattie infettive, e la patologia contratta dal Ca., procedendo allo scrutinio della liquidazione dei danni disposta dal giudice di prima istanza (biologico, esistenziale, morale), e reputando congrua la percentuale determinata dal Dott. A. il quale, nel proprio elaborato peritale, aveva tenuto conto anche del progressivo aggravamento della patologia diagnosticata; sicchè le conclusioni alle quali è pervenuta non appaiono comunque censurabili.

4. Il secondo motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti si dolgono della omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento del danno patrimoniale derivante dalla invalidità permanente specifica, che aveva inciso sulla capacità del soggetto di produrre reddito almeno in ragione del 50% così come allegato in tutti i gradi di giudizio.

5. Anche questa censura palesa innegabili carenze, per le modalità promiscue della tecnica redazionale adottata già stigmatizzate in relazione al motivo che precede, ed in ragione del mancato richiamo agli effetti che la denunciata violazione della legge processuale per la omissione di pronuncia, riverbera sulla decisione impugnata (cfr. Cass. cit. S.U. n. 17931/2013).

Appare infatti improprio il richiamo alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 atteso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (vedi ex plurimis, Cass. 16/3/2017 n. 6835).

Infatti, anche dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così Cass. 8/10/2014 n. 21257).

6. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il regimè della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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