Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21299 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 05/10/2020), n.21299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15352-2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. DE

ROSSI 20/B, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO CALIO’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3169/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2013 R.G.N. 4887/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3169 del 2013, ha dichiarato la nullità della pronuncia del Tribunale della stessa città n. 4863 del 2008, con la quale era stata accolta la domanda di C.E., già dipendente della Banca di Roma (poi collocato a riposo nel marzo del 1997) e titolare dei benefici di cui alla L. n. 366 del 1970, diretta ad ottenere – previo conferimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta – il pagamento delle differenze economiche per il rideterminato trattamento pensionistico.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex datore di lavoro di C.E. e, quindi, hanno rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., comma 1.

3. Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione C.E. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’INPS formulando, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione della L. 24 maggio 1970, n. 336 e della L. 9 ottobre 1971 n. 824, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè l’erronea, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla individuazione della disciplina applicabile. Sostiene che la Corte territoriale aveva commesso un chiaro errore nella interpretazione delle norme che costituivano il presupposto collegato alla erogabilità dei benefici combattentistici, di cui al merito della controversia, in particolare dell’art. 6 sopra citato la cui disciplina normativa era inapplicabile in quanto non si verteva in un rapporto di pubblico impiego, bensì in un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica; inoltre, richiama le argomentazioni del Tribunale, che aveva escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’ex datore di lavoro, sul presupposto che l’unico soggetto debitore del trattamento pensionistico obbligatorio fosse solo l’INPS.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla necessarietà del litisconsorzio, perchè la Corte territoriale, con un confuso fraintendimento, era partita da presupposti del tutto errati nella ricostruzione giuridica della questione del litisconsorzio necessario e perchè non aveva specificato da quali elementi si sarebbe desunto il litisconsorzio necessario atteso che l’INPS avrebbe avuto diritto all’azione di rivalsa e al recupero a carico degli enti datori di lavoro della somma capitale corrisposta per benefici combattentistici ai lavoratori e in considerazione che il fondo pensione per il personale dell’ex Banca di Roma aveva il solo scopo di erogare prestazioni complementari rispetto a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico, sicchè l’unico contraddittore rimaneva l’Ente previdenziale, mancando una diretta correlazione con il fondo integrativo della Banca.

4. Con il ricorso incidentale condizionato l’INPS lamenta la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell’art. 433 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere rilevato la Corte di appello la improponibilità dell’azione giudiziaria in considerazione della mancata presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere l’applicazione dei benefici richiesti. Deduce che la questione era stata oggetto di uno specifico motivo di appello che i giudici di secondo grado non avevano valutato e che non era stata fornita alcuna prova sulla presentazione della suddetta domanda.

5. I primi due motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

6. La decisione della Corte di appello, congruamente motivata sul punto relativo alla questione del litisconsorzio, è conforme al consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 19088 del 2011; Cass. n. 9046 del 2011; Cass. n. 638 del 1998; Cass. n. 7691 del 1990), cui si intende dare seguito non essendo stati prospettati elementi significativi per discostarsi da esso, secondo il quale, nella controversia instaurata dal lavoratore per ottenere, per effetto dell’applicazione dei benefici combattentistici, il riconoscimento di un aumento fittizio di anzianità contributiva (normalmente di sette anni, ovvero di dieci anni nei casi di mutilati e invalidi di guerra o di vittime civili di guerra) sia al fine del compimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della quantificazione della pensione stessa, il contraddittore principale è l’ente previdenziale, ma il datore di lavoro è parte necessaria del giudizio stesso in quanto è interessato a contrastare la suddetta pretesa, essendo tenuto a versare all’ente previdenziale il “corrispettivo in valore capitale dei benefici” in argomento.

7. Nè è condivisibile la differenza, propugnata dal ricorrente principale, circa la necessità o meno di integrare il contraddittorio con il datore di lavoro a seconda che si tratti di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

8. Invero, a prescindere dal fatto che, se il ricorrente non fosse stato assimilato ad uno dei soggetti di cui alle L. n. 336 del 1970 e L. n. 824 del 1971, non avrebbe potuto vantare alcun diritto ai benefici richiesti in quanto, in questo caso, sarebbe stato applicabile la L. n. 140 del 1985, art. 6 con il solo riconoscimento di una maggiorazione simbolica della pensione, sotto il profilo logico va osservato che proprio la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, rilevante ai fini dell’incidenza sul datore di lavoro, richiede a maggior ragione la necessaria partecipazione del datore di lavoro ai fini della opponibilità della pronuncia giurisdizionale in materia.

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

10. Conseguentemente la trattazione del ricorso incidentale condizionato resta assorbita.

11. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente principale.

12. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente al ricorrente principale; il controricorrente, il cui ricorso incidentale sia dichiarato assorbito, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13 comma 1 quater (cfr. Cass. 25.7.2017 n. 18348; Cass. 19.7.2018 n. 19188).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA