Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21298 del 20/10/2016

Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13170 – 2012 R.G. proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI, (già “Azienda Ospedaliera

Antonio Abate di Trapani -) – cf / p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Bocca di Leone, n. 78, presso lo studio dell’avvocato

professor Alberto Zito che la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del presidente della

giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Anna

Maria Collacciani ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Marcantonio Colonna, n. 27, presso gli uffici dell’avvocatura

regionale;

– controricorrente –

ROMA CAPITALE, – cf. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Guglielmo Erigenti ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove. n. 21, presso gli

uffici dell’avvocatura di Roma Capitale;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4928 dei 21.9/21.11.2011 della corte d’appello

di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

luglio 2016 dal consigliere doti. Luigi Abete;

Udito l’avvocato professor Alberto Zito per la ricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, in tal guisa assorbiti gli ulteriori.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 21.12.2000 l'”Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani” citava a comparire innanzi al tribunale di Roma il Comune di Roma.

Esponeva che con testamento olografo in data 16.7.1968 l'”Ospedale Civico S. Antonio di Trapani” aveva ricevuto in eredità da N.E. la piena proprietà dell’immobile ubicato in (OMISSIS); che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del “Servizio Sanitario Nazionale”, si era assunto che l’immobile fosse stato trasferito ai sensi dell’art. 66 medesima legge al patrimonio del Comune di Roma, perchè ubicato nel relativo territorio.

Esponeva che, nondimeno, a seguito della riforma del – Servizio Sanitario Nazionale”, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 erano state istituite le “A.S.L.” e l’art. 5 stesso D.Lgs. aveva disposto il ritrasferimento dei beni mobili ed immobili, già trasferiti alle amministrazioni comunali, al patrimonio delle “A.S.L.” e delle “Aziende Ospedaliere”.

Esponeva, ancora, che l'”Ospedale S. Antonio Abate di Trapani” era stato costituito in “Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani”, azienda che aveva iniziato la sua attività in data 10.7.1995; che il presidente della Regione Siciliana, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 e della L.R. siciliana 30 novembre 1993, n. 30, art. 55 aveva con decreto del 16.11.1998, debitamente trascritto nei RR.II., disposto il trasferimento in suo favore dell’immobile suindicato.

Esponeva infine che il Comune di Roma, reiteratamente sollecitato, aveva tuttavia rifiutato di attribuirle la disponibilità dell’immobile, asserendo che il cespite “avrebbe dovuto essere assegnato alle Aziende Sanitarie operanti nel proprio territorio” (così ricorso, pag. 3).

Chiedeva che l’adito giudice accertasse e dichiarasse di sua proprietà l’immobile ubicato in (OMISSIS).

Si costituiva il Comune di Roma; instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza n. 35956/2003 il tribunale adito rigettava la domanda.

Interponeva appello l'”Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani” (già “Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani”).

Resisteva il Comune di Roma.

Resisteva la comunione delle “A.S.L.” del Lazio.

Riassunto il giudizio, a seguito dello scioglimento della comunione anzidetta, si costituiva la Regione Lazio.

Con sentenza n. 4928 dei 21.9/21.11.2011 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Premetteva – la corte di merito – che era fuor di contestazione che l’immobile conteso, già pervenuto al disciolto “Ospedale Civico S. Antonio di Trapani”, fosse stato trasferito per effetto della L. n. 833 del 1978, art. 66 nel patrimonio del Comune di Roma perchè ubicato nel territorio del medesimo ente comunale.

Indi esplicitava che era da escludere che il bene fosse pervenuto nel patrimonio dell’appellante in virtù del disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, comma 1, nella formulazione risultante all’esito del D.Lgs. n. 229 del 1999; che invero l’interpretazione dell’art. 5, comma 1 cit., pur alla luce della Legge Delega n. 421 del 1991, art. 1, comma 1, lett. M, non deponeva in tal senso, atteso che tal ultima disposizione non induceva a ritenere che i beni di cui si occupa, fossero “stati in ogni caso attribuiti, indipendentemente da un criterio territoriale, agli enti che hanno assunto le funzioni degli enti disciolti” (così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5).

Esplicitava altresì che non poteva trarsi argomento dalla volontà della testatrice che aveva disposto dell’immobile in favore dell’ “Ospedale S. Antonio Abate di Trapani”, “sia perchè i successivi trasferimenti del bene derivano dall’applicazione di disposizioni legislative, sia perchè non risulta che la testatrice avesse previsto alcunchè per l’ipotesi di scioglimento dell’ente beneficiario” (cosi sentenza d’appello, pag. 5).

Esplicitava infine che non aveva rilievo la mancata impugnazione da parte del Comune di Roma dei provvedimenti degli organi della Regione Siciliana, giacchè, da un lato, “permane il potere di disapplicarli versandosi in materia di diritti soggettivi” (così sentenza d’appello. pag. 5), giacchè, dall’altro, “il criterio territoriale non risulta superato dal D.Lgs. n. 502 del 1992” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'”Azienda Sanitaria Provinciale di “Trapani” (già “Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani”); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

La Regione Lazio ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Roma Capitale del pari ha depositato controricorso: ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sua estromissione dal giudizio: nel merito, ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di lite.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, commi 1 e comma 3, della Legge Delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, comma 1, lett. p, nonchè della L. 23 gennaio 1978, n. 833, art. 66, comma 1, e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5” (così ricorso, pagg. 5 – 6).

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, l’asserito “criterio dell’ubicazione territoriale non soltanto è privo di qualsiasi base testuale (nei (…) testi della Legge Delega n. 421 del 1992 e del correlativo D.Lgs. n. 502 del 1992), ma è privo, in ogni caso, di ogni giustificazione logica e giuridica” (cosi ricorso, pag. 7); che difatti dal letterale disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 si desume l’assenza di qualsiasi riferimento al criterio della ubicazione territoriale ai fini dell’attribuzione dei beni; che, al contempo, sarebbe del tutto incongruo negare la riattribuzione dei beni alle stesse unità sanitarie che ne erano state espropriate.

Deduce altresì che il riferimento ai comuni “competenti per territorio”, di cui alla L. n. 833 del 1978, deve essere inteso come correlato al comune nel cui territorio aveva sede l’ospedale civile disciolto, non già al comune ove il bene è collocato; che, infatti, ad opinar diversamente, “si verificherebbe l’assurdo che, mentre il Comune della sede dell’ente disciolto resterebbe il solo soggetto passivo di tutti i rapporti obbligatori (di tale ente) (…), gli altri Comuni riceverebbero beni, pur non avendo (…) alcuna responsabilità (…) per i debiti precorsi” (così ricorso, pag. 10).

Deduce inoltre che e senza dubbio legittimo il decreto del 16.11.1998 emesso in favore di essa ricorrente dal presidente della Regione Siciliana e debitamente trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Roma.

Deduce infine che ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 il trasferimento dei beni alle “A.S.L.” non avviene ope legis, sibbene mediante un atto legislativo ovvero amministrativo di evidente natura costitutiva; che nella fattispecie se, da un canto, con il decreto del 16.11.1998, il presidente della Regione Siciliana ha adottato il provvedimento all’uopo necessario, “manca, invece, (…) qualsiasi diverso ed opposto provvedimento della Regione Lazio” (cosi ricorso, pag. 16).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – mancanza ed insufficienza, nonchè illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione della volontà della testatrice, nel sancire le proprie disposizioni mortis causa, in favore del solo Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani” (così ricorso, pag. 17).

Deduce che, siccome si evince dal suo testuale tenore, la disposizione mortis causa di cui al testamento olografo 16.7.1968 è inscindibilmente connessa al territorio di Trapani ed è al contempo condizionata all’adempimento di specifici oneri da eseguire nel territorio di Trapani; che, conseguentemente, il trasferimento a soggetti “del tutto estranei all’Ospedale di Trapani (…) elude tradisce e dissacra l’evidentissima volontà del tutto contraria della de cuius” (così ricorso, pag. 18).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “triplice eccezione di illegittimità costituzionale, ove mai potesse ritenersi corretta l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale” (così ricorso, pag. 19).

Deduce che opinar nel senso che la disciplina legislativa valga a giustificare “la riattribuzione della proprietà del bene immobile de qua alle aziende sanitarie della Regione Lazio” (così ricorso, pag. 19), equivale a porre in contrasto la L. n. 833 del 1978, artt. 61,65 e 66 “con i principi di coerenza e ragionevolezza ai cui rispetto e tenuto il legislatore ordinario” (così ricorso, pag. 19); che, invero, “mentre l’attribuzione dei beni al Comune in cui aveva sede l’ente disciolto, è opportunamente giustificata dall’accollo esclusivo in capo all’Amministrazione delle precorse passività (…), l’assegnazione dei medesimi beni ad altri Comuni, certamente esonerati da qualsivoglia pagamento per le precorse passività, sarebbe assolutamente (…) incongruente rispetto alla ratio del legislatore” (così ricorso, pag. 20).

Il primo motivo è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.

Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo e del terzo.

Va dato atto in primo luogo che l’art. 66 (rubricato “attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali”), della L. n. 833 del 1978, comma 1 – istitutiva del servizio sanitario nazionale – cosi statuisce “sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: a) (…); b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri. (…)”.

Ebbene, se è vero – siccome è vero – che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (cfr. Cass. 16.10.1975, n. 3359), la circostanza che la lettera della legge faccia chiaro ed univoco riferimento al comune in cui gli immobili sono collocati, rende difficilmente confutabile l’affermazione operata in premessa dalla corte distrettuale, alla cui stregua “l’immobile controverso (…) venne trasferito, per effetto della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 66 nel patrimonio del Comune di Roma, perchè sito nel suo territorio” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Tuttavia, occorre tener presente che la Legge Delega n. 421 del 1992, art. 1, comma 1, lett. p), ha prefigurato quale principio e criterio direttivo per il legislatore delegato “il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni”.

Ed, al contempo, occorre tener presente che, su tale scorta, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, comma 1, ha statuito che “il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonchè da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità”.

Evidentemente, al cospetto del disposto dell’art. 1comma 1, lett. p), cit. e dell’art. 5, comma 1 cit. (dice bene la ricorrente allorchè – in memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. pag..5) puntualizza che “l’oggetto del contendere (…) è (…) la non corretta interpretazione e applicazione della Legge Delega n. 421 del 1992 e del D.Lgs. n. 502 del 1992), segnatamente dell’inciso “già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri” – di cui all’art. 1, comma 1, lett. p) Legge Delega – vi è margine, alla stregua in primo luogo e parimenti del criterio esegetico letterale, alla stregua in secondo luogo del fondamento e della finalità del complesso dispositivo costituito, appunto, dall’art. 1, comma 1, lett. p) cit. e dall’art. 5, comma 1 cit., per condividere e recepire gli assunti della ricorrente.

Ovvero l’assunto secondo cui “per il ritrasferimento di beni (oggetto precipuo della presente controversia), certamente il legislatore non ha sancito alcun criterio territoriale” (così ricorso, pag. 11).

Ovvero l’assunto dell'”incongruità di una pretesa deroga all’ovvio criterio logico – giuridico della riattribuzione dei beni alle stesse unità sanitarie che erano state espropriate” (così ricorso, pag. 7).

Ovvero l’assunto secondo cui dal disposto della Legge (delega) n. 421 del 1992, art. 1, comma 10, lett. p) si evince “una linea di continuità tra il patrimonio appartenente ai disciolti enti ospedalieri e il patrimonio che, seppure di proprietà dei comuni, deve essere ritrasferito alle nuove Aziende, costituite peraltro al precipuo fine di continuare tutte le funzioni di quelle in precedenza disciolte” (così ricorso, pag. 12).

Evidentemente, alle luce dei rilievi testè enunciati, non può che censurarsi l’affermazione della corte d’appello a tenor della quale “il criterio territoriale non risulta superato dal D.Lgs. n. 502 del 1992” (così sentenza d’appello. pag. 5).

In accoglimento, nei termini summenzionati, del primo motivo di ricorso la sentenza n. 4928 dei 21.9/21.11.2011 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

In dipendenza del buon esito – nei termini anzidetti – del primo motivo del ricorso, formulato ed accolto nel segno della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) si attende, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio nel modo che segue:

giusta la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 (come successivamente modificato) emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la L. n. 421 del 1992, art. 1 il patrimonio delle aziende ospedaliere subentrate ai disciolti enti ospedalieri e costituito dai beni – siccome ad esse aziende da trasferire – già di proprietà degli enti ospedalieri disciolti e trasferiti, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 833 del 1978, art. 66 con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, al patrimonio del Comune ove gli stessi beni sono ubicati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, in tal guisa assorbiti il secondo ed il terzo; cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 4928 dei 21.9/21.11.2011 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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