Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21298 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, (ud. 21/02/2017, dep.14/09/2017),  n. 21298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24672/2015 proposto da:

SEGESTA AUTOLINEE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli

avvocati SALVATORE CATALANO e ERCOLE NOTO SARDEGNA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

8/2013 del TRIBUNALE di PALERMO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso

affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Segesta Autolinee s.p.a. ha in via monitoria domandato alla Regione Siciliana avanti al Tribunale di Palermo il pagamento di rate dei corrispettivi per il servizio di trasporto pubblico locale di persone effettuato relativamente alle linee assegnatele con lo stipulato contratto di relativo affidamento.

Essendo insorta questione in ordine alla giurisdizione, stante l’eccezione sollevata nel corso del giudizio di opposizione agli emessi decreti ingiuntivi dall’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione siciliana che ha eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, la società Segesta Autolinee s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta dell’8/6/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel premettere che la Regione siciliana ha con L.R. n. 19 del 2005, abolito il regime concessorio, sostituendolo con contratti di affidamento di servizi aventi natura di contratti di appalto pubblico di servizi, la ricorrente sostiene che avendo la controversia ad oggetto la fase della relativa esecuzione la giurisdizione è dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso è fondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, le controversie aventi ad oggetto la misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto locale in concessione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, attenendo non già al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione concedente bensì a pretesa economica trovante fonte unicamente nel contratto di gestione di servizio pubblico locale di trasporto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23898 del 2015; Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9690).

Orbene, come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, nella specie trattasi appunto di pretesa dall’odierna ricorrente monitoriamente azionata nei confronti dell’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione siciliana al pagamento del corrispettivo di effettuate prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale di persone relativo alle linee ad essa assegnate mediante il contratto di affidamento con quest’ultimo stipulato.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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