Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21297 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 20/10/2016), n.21297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4166/2011 proposto da:

CELUC LIBRI SRL, p.iva (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NEMORENZE

18, presso lo studio dell’avvocato GIUNIO RIZZELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.G.S., (OMISSIS) e L.F. LCCERC89DO7F205X

entrambi quali figli ed eredi di P.D., deceduta,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO CAMA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3248/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GIUNIO RIZZELLI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA PAULUCCI BAROUKH, con delega dell’Avvocato

FRANCESCO STORACE difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società CELUC Libri srl ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, l’ha condannata a rimborsare alla signora P.D. gli oneri condominiali maturati negli esercizi (OMISSIS) in relazione a due unità immobiliari (un locale ad uso magazzino ed uno scantinato) di proprietà di costei e detenuti dalla CELUC Libri, per esser quest’ultima stata immessa nella relativa detenzione in forza di contratto preliminare di compravendita concluso dalle parti il (OMISSIS) e rimasto ineseguito.

La corte distrettuale, disattendendo le doglianze mosse dalla CELUC Libri avverso la sentenza di primo grado, ha giudicato indiscutibile l’ inefficacia del suddetto contratto preliminare (in ragione dell’intervenuto avveramento di una condizione risolutiva espressa), ritenendo l’accertamento di tale inefficacia coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza della stessa corte d’appello di Milano n. 2844/98; conseguentemente, ha rigettato tutte le domande giudizialmente spiegate dalla CELUC Libri in ordine a tale contratto, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda della CELUC Libri di adempimento in forma specifica del medesimo ed ha riconosciuto il diritto della P. al rimborso delle spese condominiali da lei sostenute nel periodo in cui gli immobili erano stati occupati dalla medesima CELUC Libri, richiamando, a fondamento della propria decisione, il principio cuius commoda eius et incommoda.

Avverso tale sentenza la CELUC LIBRI libri ricorre per cassazione nei confronti degli eredi della signora P., frattanto deceduta, sig.ri L.F. e L.G.S., sulla scorta di diciotto motivi di gravame; con tutti tali motivi si denuncia il vizio di nullità della sentenza impugnata (ancorchè solo i motivi 1, 4, 13, 14 e 17 siano riferiti al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., essendo tutti gli altri riferiti ai nn. 3 e 5 dello stesso articolo), proponendo le censure di seguito riepilogate.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza gravata conseguente agli errori procedurali nei quali la corte distrettuale sarebbe incorsa:

a) omettendo di rilevare la nullità del procedimento di primo grado, conseguente all’errore procedurale commesso dal tribunale di Milano decidendo sulla querela di falso presentata dalla CELUC Libri all’udienza del 16 aprile 2004 senza lo svolgimento del regolare procedimento di falso e senza l’intervento obbligatorio del pubblico ministero;

b) omettendo di sospendere il giudizio di appello, fissando alle parti un termine perentorio per riassumere la causa di falso avanti al tribunale.

Con il secondo motivo si contesta l’interpretazione operata nella sentenza qui gravata in ordine alla portata del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2844/98, con particolare riguardo alla statuizione, ivi contenuta, di inefficacia del contratto preliminare inter partes (OMISSIS) (in ragione dell’intervenuto avveramento di una condizione risolutiva espressa). Secondo la ricorrente, poichè il dispositivo di quest’ultima sentenza conteneva esclusivamente una statuizione di rigetto di “ogni domanda di riforma delle parti”, con conseguente conferma della sentenza del tribunale di Milano n. 5271/94, il giudicato si sarebbe formato su quest’ultima sentenza e non, come ritenuto dalla sentenza qui gravata, sulla sentenza di secondo grado n. 2844/98 (e, in particolare, sul rilievo della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare inter partes per l’avveramento della condizione risolutiva espressa).

Con il terzo motivo si censura la sentenza gravata perchè, interpretando erroneamente, secondo la ricorrente, il giudicato formatosi con la ripetuta sentenza della corte d’appello di Milano n. 2844/98, ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, tra cui quella relativa al giudicato esterno formatosi sulla sentenza penale n. 4213/04 della Corte d’appello di Milano, di condanna della P. per il delitto di falso materiale della scrittura privata del (OMISSIS), integrativa del contratto preliminare di compravendita.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia il vizio di ultra petizione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa accertando di ufficio l’avveramento della condizione risolutiva del contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS), nonostante che la validità di tale preliminare fosse stata posta da entrambe le parti a fondamento delle rispettive domande e nonostante che la CELUC Libri avesse sollevato un’ eccezione di inadempimento contrattuale.

Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse dal giudicato formatosi con la ripetuta sentenza della corte di appello di Milano n. 2844/98 tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare che la clausola risolutiva espressa non poteva in ogni caso considerarsi operativa a favore della sig.ra P. ai sensi dell’art. 1460 c.c., per l’inadempimento della stessa all’obbligo contrattuale di trasferire gli immobili.

Con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare, in riferimento alla clausola risolutiva espressa, che la sig.ra P. non aveva mai validamente esercitato (lasciandolo quindi prescrivere) il diritto potestativo di risolvere il rapporto derivante dal suddetto preliminare.

Con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare che la clausola risolutiva espressa non poteva essere esercitata dalla P., per difetto del requisito della tempestività, a fronte dell’adempimento della CELUC Libri alle proprie obbligazioni.

Con l’ottavo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare che il dispositivo della ripetuta sentenza della corte di appello di Milano n. 2844/98 si limita rigettare gli appelli delle parti senza pronunciare la risoluzione del contratto (OMISSIS), essendo tale pronuncia impedito dall’assenza di colpa della CELUC Libri.

Con il nono motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare che la domanda di trasferimento della proprietà svolta nel presente giudizio era diversa da quella svolta nel precedente giudizio definito in grado d’appello dalla ripetuta sentenza della corte di appello di Milano n. 2844/98 ed omettendo altresì di considerare che, dopo la pronuncia di quest’ultima sentenza, erano mutati gli elementi essenziali del rapporto controverso.

Con il decimo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare l’insuperabile ostacolo al riconoscimento della risoluzione di diritto del preliminare costituito, secondo la stessa ricorrente, dagli atti scritti dalle parti in data successiva al (OMISSIS), i quali avrebbero dato ulteriore esecuzione al contratto e avrebbero costituito ulteriori titoli validi, ai sensi dell’art. 1350 c.c., per rinnovare il contratto preliminare.

Con l’undicesimo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di considerare l’insuperabile ostacolo al riconoscimento della risoluzione di diritto del preliminare costituito, secondo la stessa ricorrente, dall’impedimento l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale della signora P. ex art. 1373 c.c.. A fondamento del motivo si deduce che il preliminare inter partes del (OMISSIS) era stato confermato con la scrittura del (OMISSIS) che dava ad esso esecuzione e sarebbe stato ancora confermato con l’avvio della presente causa.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le domande risarcitorie proposte dalla CELUC Libri. La sentenza gravata argomenta (pag. 8): “non merita poi ingresso la domanda risarcitoria… poichè derivante da lamentati inadempimenti della proprietà al contratto preliminare, inadempimenti il cui preteso accertamento osta col giudicato intervenuto invece di sopravvenuta inefficacia del contratto”. Tale statuizione viene censurata dal ricorrente con rilievo che “per quanto esposto e dimostrato nell’ambito del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, contrariamente a quello che afferma la sentenza impugnata nessuna delle plurime eccezioni e domande riconvenzionali della CELUC Libri sono precluse dal giudicato, tanto più la domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale” (pag. 146, p. 628 del ricorso per cassazione).

Con il tredicesimo motivo di ricorso si censura la sentenza gravata perchè, in violazione, tra l’altro, degli artt. 112 e 345 c.p.c., avrebbe accolto la domanda della P. di condanna al ristoro delle spese condominiali a titolo di risarcimento danni ex articolo 1591 c.c. sebbene in primo grado P. avesse chiesto il ristoro di tali spese, dapprima, a titolo di esecuzione del contratto preliminare (OMISSIS) e poi, mutando la causa petendi, a titolo di indennità di occupazione.

Con il quattordicesimo motivo si denuncia l’errore in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa giudicando tardiva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla odierna ricorrente riguardo al credito azionato in giudizio dalla P.. Al riguardo nella sentenza gravata si legge che l’eccezione di prescrizione “non risulta tempestivamente sollevata. Invero non consta formulata nella comparsa di costituzione 26-27 aprile 2001, nè in parte espositiva nè nelle rassegnate conclusioni. Neppure nella memoria autorizzata del 10 novembre 2001, neppure nelle memorie autorizzate 11 marzo 2002, 25 febbraio 2003, 19 maggio 2003 nè in quella ex art. 184 c.p.c. del 3 ottobre 2003, nè in quella di replica ex art. 184 c.p.c.del 3 novembre 2003”. Nel mezzo di ricorso, per contro, si deduce l’eccezione di prescrizione era stata sollevata fin dalla comparsa di costituzione del 26 aprile 2001 e precisamente a pagina 22 di tale atto, punto 6, ove si legge “si solleva allo scopo espressa eccezione di prescrizione del diritto al pagamento di quanto richiesto dall’attrice”, oltre che in altri successivi atti del giudizio di primo grado.” (cfr. pag. 184, p. 815, del ricorso).

Con il quindicesimo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha ritenuto precluse tutte le eccezioni sollevate dalla CELUC Libri, omettendo di esaminare l’eccezione di nullità parziale del contratto preliminare (OMISSIS), di per sè impeditiva, ad avviso della ricorrente, del diritto della P. di pretendere il rimborso delle spese condominiali. Tale statuizione viene censurata dal ricorrente con rilievo che “per quanto esposto e dimostrato nell’ambito del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, contrariamente a quello che afferma la sentenza impugnata nessuna delle plurime eccezioni e domande riconvenzionali della CELUC Libri sono precluse dal giudicato, tanto meno l’eccezione di nullità parziale del contratto” (pag. 195, p. 865 del ricorso per cassazione).

Con il sedicesimo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata perchè, avendo la corte territoriale riconosciuto alla P. il diritto alla percezione di somme a titolo di risarcimento danni ex art. 1591 c.c., avrebbe errato nel confermare l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., emessa in base ad un diverso titolo, ossia il contratto preliminare del (OMISSIS).

Con il diciassettesimo motivo si censura la sentenza gravata per aver accolto la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare del (OMISSIS); ad avviso della ricorrente la domanda di cancellazione sarebbe stata inammissibile perchè proposta per la prima volta in appello.

Con il diciottesimo motivo si censura la sentenza gravata per aver erroneamente ritenuto precluse dal giudicato tutte le eccezioni e le domande svolte dalla CELUC Libri, ingiustamente disattendendo le relative istanze istruttorie. Assume il ricorrente che “in assenza dei vizi denunciati con i su esposti 17 motivi di ricorso, dette domande, secondo diritto, sarebbero state esaminate ed accolte” (pag. 231 del ricorso per cassazione).

L.F. e L.G.S. si sono costituiti con controricorso ed hanno anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.4.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, perchè non contiene – come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3 – la esposizione sommaria dei fatti della causa.

La parte del ricorso intitolata “FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” (da pag. 10 a pag. 51) si risolve infatti nella trascrizione di stralci dell’atto di appello della CELUC Libri del 19.12.05, interpolata con l’integrale trascrizione di taluni documenti (cfr. pagg. 26 e 44) e seguita da una descrizione del processo di primo grado che si risolve in un mero rinvio ai motivi di ricorso (pag. 49, p. 207) e da una descrizione del processo di secondo grado priva delle indicazioni necessarie per l’individuazione del devolutum, non venendo indicate nè le statuizioni della sentenza di primo grado investite di impugnazione, nè le censure proposte con l’appello. In sostanza, il ricorrente ha ritenuto di poter assolvere all’onere di offrire l’esposizione dei fatti della causa proponendo un testo circa 41 pagine di cui circa 40 contenti la mera trascrizione di parti del proprio atto di appello.

D’altra parte, anche i motivi di ricorso – che si sviluppano per 191 pagine (facendo ascendere il numero delle pagine complessive dell’atto di impugnazione, compreso il sommario e l’indice, a 251) – risultano redatti con una alluvionale riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente pretende di riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito del presente giudizio, nonchè di altri giudizi, civili e penali, tra le stesse parti.

Tale tecnica redazionale non è compatibile con i principi che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità, elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base del disposto dell’art. 366 c.p.c..

E’ infatti consolidato orientamento di questa Corte che il requisito della sommaria esposizione dei fatti della causa non può ritenersi soddisfatto dalla trascrizione degli atti del giudizio di merito. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula una rappresentazione funzionale a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo (cfr. ord. n. 19255/10); cosicchè il ricorrente risulta onerato di operare una sintesi specificamente finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata (cfr. sent. n. 5698/12).

Tali principi risultano reiteratamente ribaditi dalle sezioni semplici della Corte (sentt. nn. 593/12, 17168/12, 19357/12, 10244/13, 17002/13, 26277/13, 784/14, 18363/15, 19218/15, 2846/16, 3385/16), nell’ambito di una giurisprudenza che – del tutto uniforme sull’affermazione che una esposizione dei fatti di causa che si risolva nella mera trascrizione degli atti del giudizio di merito non è idonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, si differenzia solo in relazione alla possibilità di ritenere comunque ammissibile il ricorso per cassazione ove l’esposizione dei fatti di causa emerga almeno dal contenuto dei motivi di ricorso; possibilità affermata nelle sentenze nn. 15478/14, 18363/15, 2846/16 e negata nelle sentenze nn. 22860/14, 11308/14, 3385/16.

Nella specie, peraltro, il tema della possibilità di trarre dai motivi di ricorso l’esposizione dei fatti di causa nemmeno si pone, giacchè i motivi del ricorso in esame sono essi stessi redatti con modalità espositive che, come sopra accennato, si risolvono a propria volta nell’affastellamento di un profluvio di atti dei pregressi gradi del presente giudizio e di altri giudizi che rendono i medesimi inammissibili per la palese violazione dei principi di sinteticità e chiarezza del ricorso per cassazione; principi in relazione al quali questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 17698/14, che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 e in coerenza con l’art. 6CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

Il Collegio condivide il principio espresso nella sentenza n. 17698/14, con le seguenti precisazioni.

Va premesso che nel codice di procedura civile una espressa prescrizione di sinteticità è posta solo con riferimento agli atti del giudice (nei riferimenti alla “concisa” esposizione ed alla “succinta” motivazione contenuti negli artr. 132 e 134 c.p.c e art. 118 disp. att. c.p.c.), mentre per gli atti di parte (per le cui modalità redazionali le uniche prescrizioni espresse sono quelle dettate dall’art. 46 disp. att. c.p.c., concernenti profili meramente estrinseci) opera il principio della libertà delle forme, fissato in via residuale dall’art. 121 c.p.c..

Il principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è stato tuttavia introdotto nell’ordinamento processuale con l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104/110, alla cui stregua, “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”. Tale disposizione esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell’art. 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l’amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall’illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. Cass. n. 11199/12, nella cui motivazione si legge che l’eccessiva ampiezza degli scritti difensivi, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., “concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio”; nonchè Cass. n. 9488/14, nella cui motivazione si fa espresso riferimento arinderogabile dovere di solidarietà che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata”).

Il principio di sinteticità degli atti processuali non è tuttavia assistito da una specifica sanzione processuale, cosicchè l’incontinenza espositiva – pur quando assuma, come nella specie, caratteri di manifesta eccessività – non può determinare, di per se stessa, l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Nel nostro ordinamento manca, infatti, una esplicita sanzione normativa della prolissità e oscurità degli atti di parte, sia in generale (mentre, per esempio, l’art. 132 c.p.c., svizzero recita: Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva. 1. Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato. 2. Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi. 3. Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.”), sia con specifico riferimento al ricorso per cassazione (mentre, per esempio, la Rule 33 of the Supreme Court of the United States indica il limite di parole e di pagine utilizzabile per ogni tipologia di atto processuale a tale Corte rivolto); così come manca la previsione di un potere della Corte di cassazione di fissare essa stessa i limiti dimensionali degli atti di parte nel giudizio di legittimità (potere previsto invece, per esempio, dal Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, il cui art. 58 recita: “Lunghezza degli atti processuali. Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”). Non può quindi ritenersi praticabile, in assenza di una previsione normativa espressa, la sanzione dalla inammissibilità per l’irragionevole estensione del ricorso per cassazione, dovendosi per contro ritenere che l’auspicabile obbiettivo di un processo (anche) di legittimità introdotto da atti chiari e sintetici, che deducano con immediatezza e nitore concettuale tutto quello che serve per decidere e solo quello che serve per decidere, non può esser raggiunto, a legislazione invariata, senza il volontario coinvolgimento dell’Avvocatura, perseguibile con tecniche di soft law e fondato sull’utilità che ciascun attore del processo può trarre dalla modifica delle proprie abitudini professionali (in tale prospettiva si muove, del resto, il protocollo Cassazione/CNF del 17.12.15, che, nell’indicare i limiti dimensionali degli atti defensionali davanti alla Suprema Corte, si preoccupa opportunamente di esplicitare, nella nota n. 2, che il loro superamento “non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge)”).

La violazione del principio di sinteticità, tuttavia – se non determina di per se stessa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, “espone al rischio” (come si legge nel p. 4.c. della citata sentenza n. 17698/14) di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione. Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c..

Ciò è quanto appunto si verifica nel caso in esame, nel quale i fatti di causa non vengono sommariamente esposti dal ricorrente, ma dovrebbero essere ricostruiti dalla Corte di cassazione mediante la lettura di decine e decine di pagine di trascrizione di atti del giudizio di merito e di altri giudizi.

Il ricorso va quindi, in definitiva, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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