Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21297 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, (ud. 21/02/2017, dep.14/09/2017),  n. 21297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23313/2015 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SBISA’;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTENTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE FRIULI

VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia

Giulia.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha

concluso affinchè la Corte rigetti il ricorso e dichiari la

giurisdizione della Corte dei conti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 5/6/2016 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia ha citato i sigg. D.R. e S.F. – nella rispettiva qualità di Presidente e di Tesoriere dell’Associazione sportiva dilettantistica Tuttatrieste – avanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, per ivi sentirli condannare, a titolo di dolo e in solido, al pagamento di somme in favore della CCIA di Trieste, del Comune di Trieste, della Provincia di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia, a titolo di responsabilità per contributi pubblici indebitamente percepiti oggetto di sentenze n. 494 del 26/10/2012 e n. 729/14 del GIP del Tribunale di Trieste di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per i reati di truffa aggravata ai danni di enti pubblici e di falso ideologico in ragione dell’emissione di fatture e rendicontazioni infedeli.

Il D. propone ora regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Resiste con controricorso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia.

Con requisitoria scritta del 4/8/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

MOTIVI DELLA GIURISDIZIONE

Il ricorrente denunzia “carenza di giurisdizione della Corte dei Conti per la mancanza di un rapporto di servizio tra la P.A. e il privato quale presupposto dell’azione di danno erariale”.

Lamenta che “la fattispecie sub judice non è assolutamente sovrapponibile a quelle in cui “l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano stati erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo”, ragion per cui, “in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile”, come testualmente affermato da Cass., Sez. Un. n. 4511 del 2006″.

Si duole non essersi considerato che nel caso in esame trattasi di mere elargizioni a fondo perduto L. n. 241 del 1990, ex art. 12, mancando “quel programma pubblico nel quale si inserisce il soggetto privato sì da configurarsi con quest’ultimo un rapporto di servizio, trattandosi semplicemente dell’organizzazione di una manifestazione velica… di grande interesse sportivo e mediatico, che soggetti privati hanno ideato e realizzato a Trieste per diversi anni grazie a sponsorizzazioni di soggetti privati…, danaro personale dei singoli associati e elargizioni dei vari enti pubblici quali CCIAA, Comune, Provincia e Regione”.

Lamenta che non è a tale stregua pertanto “possibile rinvenire… la sussistenza di un rapporto di servizio tra la Regione, Provincia, Comune e CCIAA e i sigg.ri D. e S. Presidente e Tesoriere dell’associazione destinataria del contributo – tale da far rientrare gli stessi tra gli “agenti” di cui al R.D. n. 1214 del 1934, art. 52″, in quanto “il finanziamento pubblico non ha comportato un inserimento nemmeno funzionale dell’Associazione destinataria dei contributi nella sfera operativa dell’Amministrazione data l’assenza a monte di un programma pubblico in tal senso”, e “nessuna ingerenza o nessuna partnership sono ravvisabili tra l’Associazione TuttaTrieste e gli Enti pubblici menzionati nè alcun incarico di organizzare la regata fu da essi conferito alla predetta”, sussistendo nel caso “un mero rapporto di sovvenzionamento, avente la propria fonte nelle leggi finanziarie regionali o in fonti regolamentari interne che hanno destinato capitoli di spesa dei rispettivi bilanci a fondo perduto a favore dell’attività sociale di Tutta Trieste, così come a favore di altre associazioni culturali e sportive”.

Il motivo è infondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo ed i soggetti privati.

Ove sia funzionale alla realizzazione di un progetto, l’erogazione del contributo è infatti strettamente legata all’effettività della relativa realizzazione, costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice dell’investimento di denaro pubblico.

Il beneficiario è pertanto vincolato alla realizzazione dell’obiettivo proposto, approvato e finanziato, a tale stregua assumendo, nell’ambito di un “rapporto di servizio” non “organico” bensì funzionale, il ruolo di compartecipe – anche solo di mero fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 21/5/2014, n. 11229; Cass., Sez. Un., 20/6/2012, n. 10137; Cass., Sez. Un., 22/11/2010, n. 14825) – dell’attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse (cfr. Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1774).

Attesa l’irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione (v. Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12108); e, per altro verso, del titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato -ivi compreso quello di sponsorizzazione (v. Cass., Sez. Un., 23/9/2009, n. 20434; Cass., Sez, Un., 1/3/2006, n. 4511; Cass., Sez. Un., 19/2/2004, n. 3351)-, è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione ad assumere invero decisiva rilevanza (cfr. Cass., Sez. Un., 4/11/2009, n. 23332).

A tale stregua, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, ove dei contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di programmi di interesse generale il beneficiario disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale li ha ricevuti, lo scopo perseguito dal soggetto pubblico erogatore viene a risultare frustrato.

In tale ipotesi spetta alla Corte dei Conti la cognizione della azione restitutoria-risarcitoria che, per la mala gestio del contributo, venga promossa dal Procuratore Generale (cfr. Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1774).

Orbene, nella specie l’azione per danno erariale è stata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia proposta nei confronti del D. e dallo S. – nella rispettiva qualità di Presidente e di Tesoriere dell’Associazione sportiva dilettantistica Tuttatrieste (“risultata essere in concreto fittizia, mero schermo attraverso il quale operava in prima persona S…. e quale amministratore e legale rappresentante della società Nuova Trieste 2000 srl”)- per avere richiesto ed ottenuto dalla CCIA di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Provincia di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia contributi per l’organizzazione di regate veliche tenutesi a Trieste negli anni dal 2001 al 2008.

Contributi dai suddetti soggetti pubblici erogati in virtù di specifiche normative (regolamenti per l’impiego del Fondo Proventi ex L. n. 47 del 1988 e L. n. 66 del 1992; L. n. 241 del 1990, art. 12 e relativi regolamenti d’attuazione; L.R. FVG n. 8 del 2003 e relativo regolamento d’attuazione (Decreto Presidente Regione n. 100 del 2004), L.R. FVG n. 10 del 1988, art. 36, L.R. FVG n. 24 del 2006, art. 27 e L.R. FVG n. 12 del 2006, relativo regolamento d’attuazione (Decreto del Presidente della Regione n. 381 del 2006); Regolamento CE n. 69 del 2001) dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia puntualmente indicate nei propri atti, concernenti la promozione e dello sviluppo di iniziative di interesse generale sul territorio (in particolare di manifestazioni di tipo culturale, turistico, economico e come nella specie- sportivo), con obbligo di relativo rendiconto.

Come posto in rilievo anche dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, l’illecita percezione e la indebita utilizzazione dei fondi pubblici ottenuti, e a fortiori la relativa dolosa appropriazione (cfr. Cass., Sez. Un., 9/1/2013, n. 295), depone allora per lo sviamento dalle finalità per la cui realizzazione è normativamente prevista la relativa erogazione, e, conseguentemente, per la causazione di un danno erariale in conseguenza dell’esborso di denaro pubblico e della mancata realizzazione della finalità pubblica che lo stesso era funzionalmente volto a realizzare (cfr. Cass., Sez. Un., 24/11/2015, n. 23897; Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22114; Cass., Sez. Un., 3/3/2010, n. 5019; Cass., Sez. Un., 4/11/2009, n. 23332; Cass., Sez. Un., 23/9/2009, n. 20434).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

Non è a farsi luogo a provvedimento in ordine alle spese di regolamento, stante la natura di parte in senso meramente formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei Conti.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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