Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21297 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 09/08/2019), n.21297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18637-2017 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 28,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA LAZZARUOLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MONICA ALESSANDRA ROSSI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CRAVEGGIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO e SOCI, rappresentata e difesa

dagli avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, FEDERICA PATERNO’, FRANCO

TOFFOLETTO, ANTONIO DI STASIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/06/2017 R.G.N. 281/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MONICA ALESSANDRA ROSSI;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 281 del 2017, ha rigettato il reclamo proposto da Z.G., nei confronti del Comune di Craveggia, avverso la sentenza emessa tra le parti il 22 marzo 2017 dal Tribunale di Verbania.

2. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza, emessa dal medesimo Tribunale ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, che a sua volta aveva respinto le domande proposte dalla lavoratrice relativamente al licenziamento intimatole dal Comune di Craveggia presso cui lavorava, con provvedimento del 29 dicembre 2014.

3. Il Tribunale rigettava la domanda, e poi l’opposizione all’ordinanza di rigetto di quest’ultima, in quanto prima del licenziamento intimato alla lavoratrice il 29 dicembre 2014. la stessa si era dimessa con atto datato 28 luglio 2014. dimissioni che la medesima lavoratrice dichiarava efficaci dal successivo 28 agosto 2014.

Le dimissioni erano state accettate e dunque erano efficace senza che occorresse la procedura di convalida prevista dalla L. n. 92 del 2012, in quanto non applicabile ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati. in ragione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 7 e 8, come interpretati dal giudice di legittimità (è richiamata la sentenza n. 11868 del 2016).

4. La Corte d’Appello nel trattare il motivo di reclamo che ha censurato la ritenuta inapplicabilità all’impiego pubblico contrattualizzato della disciplina delle dimissioni contenuta nella cd. legge Fornero. rileva una inadeguatezza della censura e afferma che. in attesa di provvedimenti di armonizzazione, le norme della L. n. 92 del 2012 non si applicano al pubblico impiego contrattualizzato, compresa al disciplina sulle dimissioni, con la conseguenza che, nella specie, le dimissioni date dalla lavoratrice erano valide.

5. Il giudice di appello ha poi disatteso la censura proposta avverso la decisione di primo grado che aveva separato il presente giudizio – svoltosi secondo le norme di cui alla L. n. 92 del 2012 – da quanto concernente la domanda di accertamento del mobbing e di risarcimento del danno conseguente.

La Corte d’Appello ha affermato che l’ordinanza non era impugnabile in sede di reclamo. ma ai sensi dell’art. 177 c.p.c., comma 2, procedura però non attivata.

6. Per la cassazione della sentenza di appello la lavoratrice ricorre prospettando due motivi di ricorso.

7. Resiste con controricorso il Comune di Craveggia.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’applicabilità ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 7 e 8; violazione degli artt. 3 e 102 Cost..

La ricorrente afferma l’applicabilità al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato della disciplina della cd. legge Fornero nella sua integralità, e quindi anche dell’art. 4, commi 16-22, che regola la convalida delle dimissioni.

La lavoratrice dissente dalle statuizioni della sentenza Cass. n. 11868 del 2016, posta dalla Corte d’Appello a fondamento della propria decisione, che contrasta richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza Cass., n. 24157 del 2015.

2. Il motivo non è fondato.

3. Ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 7, le disposizioni normative di cui alla medesima legge -costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, e succ. mod.-, ferme restando le deroghe contemplate per il personale appartenente agli ordinamenti di cui all’art. 3 del medesimo D.Lgs..

A sua volta, il successivo comma 8 prevede espressamente che -al fine dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

4. Questa Corte, con la sentenza Cass., n. 11868 del 2016, che peraltro prende in esame disattendendola la sentenza n. 24157 del 2015 richiamata dalla ricorrente, ha affermato che sebbene la norma, che risulta dal combinato disposto della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 7 e 8, sia stata formulata in termini diversi rispetto ad altre disposizioni, con le quali è stata esclusa l’automatica estensione all’impiego pubblico contrattualizzato di norme dettate per l’impiego privato (si pensi, ad esempio, alla D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2), tuttavia a fini interpretativi assume peculiare rilievo il rinvio ad un successivo intervento normativo contenuto nel comma 8, non dissimile da quello previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 8, che ha, appunto, demandato al Ministro della funzione pubblica, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di assumere le iniziative necessarie per armonizzare la disciplina del pubblico impiego con la nuova normativa, pacificamente applicabile al solo impiego privato.

La circostanza che il comma 7 faccia salve le disposizioni della L. n. 92 del 2012 che dispongano in senso diverso, si giustifica considerando che la stessa legge contiene anche norme che si riferiscono espressamente all’impiego pubblico (in particolare l’art. 2, comma 2, esclude dall’ambito della operatività dell’ASPI i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sicchè la eccezione opera solo con riferimento alle disposizioni in relazione alle quali la questione della applicabilità all’impiego pubblico sia stata già risolta in modo espresso dal legislatore del 2012.

Dunque, le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 alla L. n. 300 del 1970, art. 18 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicchè la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall’art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma.

5. In ragione dei principi già affermati da questa Corte (Cass., n. 11868 del 2016, Cass., n. 23424 del 2017) sopra richiamati, ai quali, condividendoli, si intende dare continuità. anche per l’applicabilità all’impiego pubblico contrattualizzato della disciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 4, commi 16-22, occorre l’adozione di appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Ciò, considerato anche che la suddetta disciplina della convalida delle dimissioni è modulata sulle dinamiche del lavoro privato, in relazione all’esigenza di garantire che le dimissioni siano frutto di autonoma determinazione del lavoratore, soprattutto nei periodi in cui lo stesso non può essere licenziato, piuttosto che del lavoro pubblico contrattualizzato.

Ed infatti, la L. n. 92 del 2012, art. 4, commi da 16 a 22, al fine di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l’intento risolutorio (in particolare nel caso in cui le dimissioni intervengano durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale) rafforza il regime della convalida, che diviene condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di lavoro stesso.

6. Nè è fondata le censura che prospetta una disparità di trattamento e che assume la disciplina in esame lesiva degli artt. 3 e 102 Cost., atteso che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte costituzionale sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l’area del lavoro pubblico contrattualizzato e l’area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte Cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della Pubblica amministrazione e l’esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato (Cass., n. 11595 del 2016).

7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, in relazione alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, e all’art. 177 c.p.c., comma 2; omessa motivazione.

Ricorda la ricorrente che con ordinanza monocratica venivano separate le domande e disposta la trasformazione del rito per quella avente ad oggetto l’accertamento del mobbing e il risarcimento del danno.

Tale ordinanza veniva impugnata in sede di opposizione, ma il Tribunale con sentenza riteneva estranea al proprio ambito decisionale la questione della separazione dei giudizi e del mutamento di rito.

Espone, quindi, che poichè il giudizio in cui veniva emessa l’ordinanza monocratica era concluso, e quello avente ad oggetto il mobbing aveva preso un numero diverso di iscrizione, non poteva trovare applicazione l’art. 177 c.p.c..

Assume quindi la connessione tra le domande atteso che le dimissioni, e poi il licenziamento, erano stati determinati da mobbing.

8. Il motivo non è fondato.

9. Trova applicazione la giurisprudenza consolidata di questa Corte sulle ordinanze revocabili, atteso che l’ordinanza di trasformazione del rito rientra in tale ambito (Cass., n. 847 del 1991, n. 7071 del 1995, n. 19345 del 2007), e dunque è modificabile e revocabile dal giudice che l’ha emessa, in quanto provvedimento di carattere ordinatorio, retrattabili e comunque inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (Cass., n. 5174 del 2001)

Facendo applicazione dei suddetti principi, va affermato che l’ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero – emessa al termine della fase sommaria – al rito ordinario del lavoro non ha contenuto decisorio, con la conseguenza che la stessa non può costituire oggetto di opposizione avverso l’ordinanza medesima (in tal senso, anche Cass., n. 15011 del 2019, u.p. 21 marzo 2019, depositata il 31 maggio 2019).

Correttamente la Corte d’Appello ha affermato che l’ordinanza del Tribunale che disponeva il mutamento di rito non era impugnabile con l’opposizione, dovendo trovare applicazione l’art. 177 c.p.c., comma 2, procedura tuttavia non attivata.

10. La Corte rigetta il ricorso.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi. Euro 5.500.00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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