Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21296 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20284/2009 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (OMISSIS) in persona

del Magnifico Rettore pro tempore Prof. F.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC.A INT. 6, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDI Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOPIN SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23109/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/11/2008, R.G.N. 52324/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si oppose – con ricorso dep. il 7.12.06 – all’espropriazione presso terzi intentata ai suoi danni e nei confronti del terzo debitore Banca di Roma dalla Sopin spa, iscr. al n. 14068/06 r.g.e. Trib. Roma e per Euro 23.683,60, opponendo in compensazione controcrediti di complessivo importo superiore, maturati nelle more e dopo la notifica del precetto; dall’esame del fascicolo di ufficio si evince che il ricorso in opposizione fu iscritto, per la fase sommaria, al n. 1252/06 opp. e che il successivo atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, fu notificato il 16-20 luglio 2007 alla sola creditrice procedente ed iscritto al n. 52324/07 r.g. del Tribunale di Roma.

1.2. Nel corso della fase cautelare o sommaria del giudizio di opposizione si costituì la Sopin, dolendosi preliminarmente del difetto di valida procura del difensore dell’opponente Università, per mancanza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di autorizzazione alla scelta del patrocinio di un avvocato del libero Foro; e contestando comunque l’utile opponibilità in compensazione di crediti recati da sentenze non ancora esecutive.

1.3. Rigettata l’istanza di sospensione, fu introdotto il giudizio di merito, nel quale l’Università produsse altra documentazione e chiese la revoca o l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione delle somme comunque seguita in favore di controparte.

1.4. Il tribunale di Roma, con sentenza n. 23109/08, pubbl. il 20.11.08, dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di procura del ricorso in opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.

1.5. Avverso tale sentenza, notif. il 17.7.09, propone ricorso per cassazione l’Università degli Studi “La Sapienza”, affidandosi a due motivi; non deposita controricorso l’intimata Sopin spa; e, alla pubblica udienza del 28.9.11, la ricorrente illustra le sue posizioni con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., invocando tra l’altro – addotto un contrasto con precedente pronuncia di questa Corte e con la giurisprudenza di merito e la dottrina – la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente formula due motivi e precisamente:

2.1. con il primo – rubricato “violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 (come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11), nel combinato disposto della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 e del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4” – conclude con il seguente quesito di diritto: dica questa Ecc.ma Corte se ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11, nel combinato disposto della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 e del R.D. 31 agosto 1933, n. 1952, art. 56, tenuto conto anche degli artt. 2, 10 e 12 dello Statuto Universitario, l’Università di Roma “La Sapienza”, nel vigente regime di patrocinio c.d. facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, possa avvalersi di avvocati del libero foro mediante una delibera motivata e appositamente rilasciata per la specifica controversia dal rappresentante legale dell’ente – il Rettore pro tempore – controfirmata dal Direttore amministrativo;

2.2. con il secondo – rubricato “violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, e degli artt. 83, 84 e 85 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – conclude con il seguente quesito di diritto:

dica questa Ecc.ma Corte se ai sensi dell’art. 15 c.p.c., comma 3, artt. 83, 84 e 85 c.p.c. ed R.D. 30 ottobre 1933, art. 43, la mancanza della delibera che autorizzi il legale rappresentante pro tempore dell’ente ad avvalersi di avvocati del libero foro, prevista dal citato R.D. 30 ottobre 1933, art. 43, possa incidere sulla validità della procura ad litem rilasciata dal legale rappresentante e sul conseguente ius postulandi dell’avvocato del libero foro.

3. Posto che non risulta attività difensiva in questa sede da parte dell’intimata e che consta essere prodotto, quanto all’ammissibilità del presente giudizio di legittimità, il solo decreto rettorale n. 3 del 12.1.09 (come da indice in calce al ricorso, alla lettera C; e non rilevando l’ulteriore documentazione in uno alla memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto proposto per il ricorrente da avvocato del libero foro non ritualmente investito del potere di rappresentare in giudizio la parte: da un lato, ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento interpretativo affermato con le recenti Cass. 23 marzo 2011, n. 6672, Cass. 28 aprile 2011, n. 9451 e Cass. 9 maggio 2011, n. 10103; dall’altro, non si prospetta in senso tecnico il contrasto invocato dalla ricorrente: tale non essendo la diversa posizione della giurisprudenza di merito o della dottrina, atteso il superiore ruolo nomofilattico di questo Supremo Collegio; e comunque non riferendosi il solo e risalente precedente di questa Corte alla fattispecie in esame, visto che, a parte le considerazioni critiche avverso il medesimo, esso non riguarda la specificità qui ritenuta dirimente, cioè la mancanza di approvazione di un qualsivoglia provvedimento da parte degli organi di vigilanza.

4. Al riguardo, quanto alla validità della procura conferita dalla ricorrente Università “La Sapienza” ad un avvocato del libero foro, questo è il quadro delle norme di riferimento:

4.1. ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 (approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato):

“(1) L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto per la determinazione degli enti non statali, autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, vedi R.D. 8 giugno 1940, n. 779.

“(2) Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze comma aggiunto dalla L. 16 novembre 1939, n. 1889, art. 1; da intendersi ora, in luogo di detto ultimo Ministro, quello dell’Economia e delle Finanze.

“(3) Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni comma aggiunto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11.

“(4) Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza comma aggiunto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11.

“(5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti comma aggiunto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11”;

4.2. ai sensi del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56 (approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), poi:

“(1) Le Università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, semprechè non trattisi di contestazioni contro lo Stato.

“(2) Possono inoltre giovarsi dell’opera del genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio”.

5. Va pure rilevato che il rispetto dei requisiti posti dalla norma indicata sopra al punto 4.1. (e soprattutto del suo comma 4) è di capitale importanza ai fini della validità della procura stessa;

infatti:

5.1. in continuità con un risalente ma tuttora convincente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il controllo (di legittimità) devoluto dalla norma non riguarda l’esistenza e la validità della delibera, ma si configura come un requisito indispensabile per la sua efficacia, sicchè la sua mancanza comporta l’inefficacia giuridica del conferimento del mandato al difensore privato, il quale rimane sfornito dello ius postulandi in nome e per conto dell’ente pubblico (Cass. Sez. Un., 5 luglio 1983, n. 4512;

Cass. 4 febbraio 1987, n. 1057; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1353);

5.2. anzi, tale inefficacia si estende – e va rilevata anche di ufficio – pure al mandato per agire o resistere in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità, rispettivamente, del ricorso e del controricorso (Cass. Sez. Un. n. 4512 del 1983, cit.);

5.3. del resto, alla previa delibera di autorizzazione, o a quella successiva di ratifica da parte di quello che si vedrà essere l’organo competente, corredata di un tale elemento essenziale quale imposto dalla richiamata normativa speciale sul patrocinio autorizzato, non può assegnarsi rilevanza meramente interna all’ente, nè limitarla al rapporto tra ente mandante e difensore mandatario, e ritenersi che la relativa mancanza solamente dall’interessato possa essere fatta valere, e non anche da soggetto terzo o d’ufficio dal giudice;

5.4. infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia con riferimento ad enti pubblici locali (anteriormente all’introduzione del nuovo ordinamento con D.Lgs. n. 165 del 2001) che specificamente ad Università degli Studi (sia anteriormente che successivamente alla suindicata riforma del 1989), la procura ad litem deve fondarsi su previa delibera o successiva ratifica da parte dell’organo competente ai fini della stessa regolare costituzione del rapporto processuale (v. Cass. 29 ottobre 1974 n. 3283; Cass. 22 febbraio 1973 n. 519; Cass. 3 dicembre 1970 n. 2532);

5.5. la carenza di una valida delibera di tal fatta comporta invero il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. 18 agosto 1997 n. 1649, Cass. 4 febbraio 1987 n. 1057, Cass. sez. un. 5 luglio 1983 n. 4512, Cass. 20 gennaio 1982 n. 347; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1759, Cass. 19 novembre 2007 n. 23953;

Cass. sez. un. 19 maggio 2009 n. 11531, Cass. 4 agosto 2010 n. 18062), con conseguente inammissibilità anche del ricorso o del controricorso per cassazione.

6. Ciò posto, si osserva che:

6.1. come questa Corte ha già avuto modo di affermare, all’esito della riforma introdotta dalla L. n. 168 del 1989 le Università sono – ormai – enti pubblici autonomi, non rivestendo più la qualità di organi dello Stato, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, di regola non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1 a 11, bensì, in virtù del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43 (come modif. dalla L. n. 103 del 1979, art. 11) e R.D. n. 1611 del 1933, art. 45, coi limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza:

esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura con apposita e motivata delibera (v. Cass. Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10700);

6.2. esclusa la piena equiparazione, sul piano degli effetti processuali, tra patrocinio obbligatorio e patrocinio autorizzato, anche dopo le integrazioni all’art. 43 apportate dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, che sarebbe stata determinata dalla espressa qualificazione della rappresentanza dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, laddove siffatta qualificazione attiene palesemente al rapporto interno tra ente e Avvocatura dello Stato in veste di difensore, ed è caratterizzato da organicità (in ragione dell’esclusione della necessità del mandato – come del resto, già espressamente previsto dall’art. 45, mediante il rinvio all’art. 1, comma secondo, per il patrocinio obbligatorio per le amministrazioni dello Stato) e da esclusività (nel senso che non è possibile per l’ente autorizzato al patrocinio dell’Avvocatura ex art. 43 non avvalersene per far ricorso ad avvocati del libero foro, eccettuati i casi di conflitto con altri enti, come lo Stato e le regioni, difesi anch’essi dall’Avvocatura), se non in casi speciali e mediante apposita delibera motivata – esclusività invero ben più rigorosamente presidiata dall’art. 5 per le Amministrazioni dello Stato: v. Cass. Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10700 – sono pertanto inapplicabili le disposizioni della L. n. 1611 del 1933, sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (v. Cass. 3 settembre 2009 n. 19128 o Cass. 29 luglio 2008 n. 20582, ove si è fatta peraltro salva l’applicabilità di queste ultime disposizioni, quanto alle notificazioni, alle controversie in materia di lavoro, attesa l’equiparazione alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 7);

6.3. ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 (T.U. sull’istruzione superiore) R.D. n. 1611 del 1933, art. 45 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, la rappresentanza e difesa in giudizio di una Università degli Studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta dunque ope legis all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza;

6.4. tale regola non può dirsi superata invero dal riconoscimento di autonomia finanziaria, contabile e normativa (statutaria e regolamentare) agli Atenei: infatti, l’ambito di tale autonomia delle Università, risultante dalla riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, è sancito dall’art. 6 di questa, in base al quale, con esplicito riferimento all’art. 33 Cost. (a mente del quale “le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”) è stata codificata la “autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile” delle Università (comma 1), ad esse conformandosi la potestà di darsi “propri statuti e regolamenti”: e tra questi ultimi si annoverano i “regolamenti di ateneo” (commi 6 e seguenti), i menzionati anche nel successivo art. 7, dedicato alla “autonomia finanziaria e contabile”;

anzi, l’u.c., di detto art. 7 recita, al secondo periodo; “per ciascuna” “università, con l’emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili”;

6.5. è evidente che il medesimo art. 7, comma 11, non ha derogato alle – o implicitamente abrogato le – norme dei regi decreti sopra richiamati, recando questi ultimi una disciplina speciale, mentre il Regolamento di Ateneo può concernere profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici, ma, siccome posti al di fuori dei settori nei quali è espressamente autorizzata la corrispondente delegificazione, non anche profili processuali (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28487; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1086; Cass. 10 settembre 1997, n. 8877);

6.6. va infatti escluso che lo Statuto, nonostante l’ampio ambito dell’autonomia riconosciuta dalla richiamata normativa della legge 168 del 1989, possa validamente derogare alla normativa di carattere ed interesse generale in materia processuale, quale quella in materia di rappresentanza nel processo civile ed amministrativo: le previsioni in materia sono invero sottratte alla normazione secondaria di qualunque livello, salvo il caso di un’espressa disposizione di rango primario abilitante, che però radicalmente manca nel caso di specie;

6.7. un conto è invero il riconoscimento di un’ampia , autonomia contabile ed amministrativa, altro conto è l’attribuzione di un’autonomia decisionale svincolata dalle peculiari procedure imposte in via generale per tutte le amministrazioni soggette al patrocinio autorizzato o facoltativo della Avvocatura di Stato: il ricorso generalizzato alla quale è imposto per di tutta evidenza superiori esigenze di economicità ed uniformità di indirizzo;

6.8. pertanto, l’attribuzione – operata con la richiamata norma statutaria – agli organi decisionali di un’ampia facoltà discrezionale sulla scelta, di volta in volta, se avvalersi o meno del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza prevedere altro, non può derogare alla vista regola generale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 1, se non altro in ordine al completamento del procedimento di adozione della delibera da parte del competente organo decisionale dell’Università.

7. E’ ben vero che in un precedente di questa Corte si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall’Università degli Studi, in persona del Rettore pro tempore, quale legale rappresentante dell’ente, sottoscritto da difensore del libero foro, individuandosi negli “atti rettorali di conferimento del mandato ai difensori costituiti” prodotti in quella sede gli “estremi della motivata delibera che consente di affidare ad un avvocato del libero foro la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università” (così Cass., 18/3/2005, n. 5909); e tuttavia siffatta conclusione non solo non pregiudica l’esame della questione posta con l’odierno ricorso, ma neppure è idonea a configurare il prospettato contrasto, in quanto:

7.1. rimane su toni meramente assertivi;

7.2. non si fa carico di valutare gli aspetti di cui innanzi;

7.3. non è condivisibile, perchè, diversamente ad esempio dal nuovo ordinamento delle autonomie locali (introdotto con D.Lgs. n. 167 del 2000), che – innovando alla precedente disciplina – ha attribuito la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, al medesimo riconoscendo la spettanza in via esclusiva del potere di conferire la procura alle liti a difensore del libero foro, senza necessità di autorizzazione della Giunta municipale – salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, incombendo in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (v. Cass. 10 giugno 2010 n. 13968, Cass. 17 maggio 2007 n. 11516, Cass. 2 maggio 2007 n. 10099, Cass. sez. un. 16 giugno 2005 n. 12868)-, la citata L. n. 168 del 1989 non reca invero una specifica disposizione in tema di rappresentanza processuale dell’Università, sicchè deve continuare ad avere applicazione la richiamata norma sul patrocinio autorizzato, in relazione alla particolarità del caso concreto;

7.4. comunque ed in via dirimente, si riferisce alla qualificazione del decreto rettorale come delibera motivata, ma non affronta l’ulteriore e decisiva questione della sottoposizione di questa agli organi di vigilanza, presupposto indispensabile per la validità dell’opzione del patrocinio mediante avvocato del libero Foro.

8. Orbene, al riguardo non soccorre lo Statuto dell’Ateneo odierno ricorrente, dal medesimo prodotto in atti nel tenore ratione temporis applicabile:

8.1. questo prevede, all’art. 2, comma 6, che “l’Università stabilisce autonomamente in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza se avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro”, ma il potere di rappresentanza processuale dell’ente e di conferimento di procura alle liti a difensore del libero foro non risulta infatti ivi specificamente attribuito al Rettore (art. 8) o ad altro organo centrale (art. 9) e cioè il Senato accademico (art. 11) e il Consiglio di amministrazione (art. 12), come neppure al Collegio dei sindaci (art. 13), o al Collegio dei direttori di dipartimento (art. 14) o al Direttore amministrativo e ai dirigenti (art. 15);

8.2. al Consiglio di amministrazione sono dal detto Statuto peraltro riservati generali poteri di “programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università” (art. 12, comma 1), nonchè il potere di approvazione in particolare delle “convenzioni” e dei “contratti” di sua competenza (art. 12, comma 2 lett. f):

poteri cui, stante l’ampia e comprensiva formulazione concernente le specifiche competenze a tale organo attribuite, anche il conferimento del mandato alle liti de quo appare invero senz’altro riconducibile;

8.3. è ben vero che al Rettore, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, Statuto (oltre a garantirne l’autonomia e l’unità culturale) “rappresenta La Sapienza ad ogni effetto di legge”, come questa Corte ha già avuto modo di ritenere in relazione a contratto di cui l’Università degli Studi La Sapienza di Roma era parte, deve peraltro, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi del R.D. n. 1592 del 1993, art. 12, riconoscersi il potere di agire, in via d’urgenza, anche in assenza di previa delibera del Consiglio di amministrazione, nel qual caso il contratto stipulato è valido ed immediatamente efficace, ma rimane pur sempre fermo l’obbligo di sottoporlo al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva (cfr. Cass. 4 novembre 2009 n. 23419);

8.4. neppure la delibera di indirizzo richiamata dalla ricorrente come adottata dal Consiglio di Amministrazione del 19.10.99 può integrare le lacune ora ravvisate, sia perchè nessun riferimento specifico è operato al peculiare potere di rappresentanza processuale e sia perchè, in difetto di una esplicita formulazione letterale, non può desumersi una ripartizione di poteri e competenze in deroga allo Statuto sul punto.

9. Su queste premesse relative alla ricostruzione della normativa applicabile si osserva ora che:

9.1. a fondamento della costituzione in questa sede in qualità di ricorrente, l’Ateneo produce un decreto rettorale, del 12.1.09, recante il n. 3, sub C) nell’elenco a pag. 16 del ricorso;

9.2. tale decreto, quand’anche riferibile alla presente posizione processuale, non è accompagnato da alcun ulteriore atto del relativo procedimento, con cui sia stato sottoposto nemmeno al Consiglio di Amministrazione od alla ratifica da parte di quest’ultimo (essendo a dir poco evidente che la delibera del C.d.A. prodotta sub 3 in uno al ricorso, in quanto emessa il 19.10.99 e quindi in tempo di gran lunga anteriore alla data di emissione dei decreti, non potrebbe a questi riferirsi);

9.3. a tale stregua, già potrebbe dirsi che l’omesso rispetto della procedura dettata dalla legge e la mancata produzione de qua, a distanza di circa due anni dall’inizio del giudizio di legittimità, non consentono di ritenere in effetti neppure sussistenti le ragioni di quell’eventuale urgenza che potrebbero avere giustificato nel caso l’adozione del provvedimento del Rettore ad agire anche senza la preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università (cfr. Cass. 4 novembre 2009, n. 23419);

9.4. a maggior ragione, nulla si adduce e tanto meno si documenta sull’avvenuta sottoposizione di un qualsivoglia provvedimento di amministrazione attiva (decreto rettorale o sua successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione) all’organo di vigilanza, sottoposizione che la richiamata normativa sul patrocinio autorizzato richiede in modo tassativo ed univoco (per giurisprudenza costante:

Cass. sez. un. 13659/06, Cass. 28478/05, Cons. St. 332/07); in sostanza, per evidenti fini di trasparenza e di buon funzionamento della pubblica amministrazione, la normativa sul patrocinio autorizzato impone l’insufficienza del solo provvedimento di amministrazione attiva, esigendo che al riguardo si esprima anche un organo diverso da quello che ha emesso il primo, da identificarsi nel singolo ordinamento a seconda delle sue peculiarità: ma resta irrilevante, non essendo necessaria ai fini della decisione, l’ulteriore questione dell’individuazione in concreto di tale organo nell’ordinamento accademico, essendo mancato nella fattispecie in radice qualunque coinvolgimento di organi diversi dal Rettore ed a prescindere dalle generali funzioni di controllo in posizione di terzietà – tali da fondare una sorta di competenza residuale – che sono comunque demandate al Collegio dei sindaci anche secondo le previsioni dello Statuto applicabili ratione temporis.

10. Ne consegue che:

10.1. la produzione del richiamato decreto del Rettore potrebbe tutt’al più integrare la prova della sussistenza della deliberazione del Rettore, ma non anche quella della successiva adozione di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione – che si è visto essere il solo competente in via ordinaria – o tanto meno della sua ulteriore e successiva sottoposizione ai competenti organi di vigilanza, quali che questi fossero: sicchè non sono comunque adeguatamente integrati – se non altro per difetto di prova da parte della ricorrente, onerata di tanto – nè il primo presupposto della ritualità del procedimento per avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, nè quello conclusivo; il procedimento di adozione della delibera – od atto equipollente – di conferimento dell’incarico è quindi imperfetto, se non altro in quanto non completato;

10.2. entrambe tali circostanze – ratifica del Consiglio di Amministrazione e sottoposizione agli organi di vigilanza – comportano l’invalidità del provvedimento da porre a base del conferimento di mandato ad litem ad un avvocato del libero foro, con conseguente nullità del mandato ad litem dell’Università già solo a proporre l’odierno ricorso, restando preclusa dalla conseguente inammissibilità del medesimo la questione di merito -peraltro in tutto analoga e risolta dal giudice del merito in senso corrispondente a quanto qui deciso – sulla validità dell’analoga procura a dispiegare l’opposizione all’esecuzione in rito decisa con la sentenza qui gravata;

10.3. può così concludersi, dando continuità ed anzi sviluppando ulteriormente l’orientamento delle richiamate pronunce del 2011 di questa Corte, che è invalida la procura speciale a proporre ricorso per cassazione, rilasciata da una Università statale ad un avvocato del libero foro, quando il relativo mandato sia stato conferito con provvedimento del Rettore non ratificato dal Consiglio di Amministrazione e non sottoposto ai competenti organi di vigilanza.

11. Si impone quindi il rilievo ufficioso dell’inammissibilità del ricorso dell’Università La Sapienza, siccome sottoscritto da un avvocato del libero foro senza che vi sia prova di tutti i requisiti di cui al cit. R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4; ma, quanto alle spese del giudizio di legittimità, la circostanza che l’intimata non abbia svolto in questa sede alcuna attività difensiva consente di tralasciare ogni statuizione al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA