Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21296 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1410-2015 proposto da:

G.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato Maurizio CALO’, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1457/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12.06.2017 dal Consigliere Dr. Acierno Maria.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 13/02/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale dei coniugi G.A.R. e Z.M., con addebito al marito; ha assegnato l’abitazione della casa coniugale alla moglie; ha affidato la figlia minore E. ad entrambi i genitori con dimora abituale presso la madre; ha incaricato i Servizi Sociali di valutare la rispondenza agli interessi della figlia E. di un ampliamento delle modalità di visita del padre con la stessa; ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; ha previsto un contributo a titolo di mantenimento per la figlia minore E. e per la figlia maggiorenne El., quest’ultima convivente con la madre e non economicamente sufficiente, pari ad Euro: 120,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative.

Con sentenza n. 1457/2014 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello principale proposto da G.A. e l’appello incidentale proposto da Z.M., confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato:

riguardo all’addebito della separazione, l’appellante non censurava la premessa contenuta in sentenza circa i principi di legge che regolano l’addebitabilità della separazione, nè contestava il perimetro tracciato dal Tribunale sul cosiddetto mobbing familiare.

Inoltre, il Tribunale riteneva che i comportamenti, costituenti atti persecutori, posti in essere dal sig. G. nei confronti della moglie fossero sufficientemente provati, senza che di contro fossero state adeguatamente dimostrate condotte di quest’ultima contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, avendo gli atti persecutori perduranti nel tempo reso intollerabile la convivenza;

– riguardo alla mancata ammissione di capi di prova, in sede d’appello non vi era alcuna specifica doglianza, nè alcuna specifica censura in ordine alla mancata ammissione di un preciso capo di prova.

Inoltre, in sede di primo grado numerosi capi non erano stati ammessi in quanto generici o valutativi e sul punto non vi era alcuna specifica contestazione;

– riguardo all’affidamento della figlia minore, il Tribunale già prevedeva la possibilità di un ampliamento delle modalità di visita del padre, affidando le valutazioni ai Servizi Sociali, e incaricava gli stessi di fornire a padre e figlia ogni sostegno ritenuto opportuno al fine di facilitare lo svolgimento degli incontri dei rapporti tra i due;

– riguardo all’assegnazione della casa coniugale, il Tribunale affermava che, data l’elevata conflittualità dei coniugi, era da ritenere impraticabile sia l’assegnazione parziale della casa familiare, sia l’assegnazione turnaria della stessa, anche a causa del grave disagio che ciò comporterebbe alle figlie;

– riguardo gli aspetti economici, il giudice d’appello non riteneva praticabile il richiesto aumento del contributo a carico del marito, non essendo egli in grado di pagare somme molto superiori a quelle stabilite dal giudice di primo grado e allo stesso tempo respingeva anche la richiesta formulata dall’appellante principale, il cui presupposto è peraltro quello della collocazione paritetica delle figlie presso entrambi i genitori.

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per cassazione dal sig. G. affidato a tre motivi, accompagnati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Resiste con controricorso Z.M..

Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, e dell’art. 143 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 3; nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: il ricorrente ha contestato) il fatto che sia il Tribunale che la Corte d’appello abbiano basato il loro convincimento su una diagnosi molto superficiale e contraddittoria dei fatti esaminati. L’addebito a carico del sig. G. sarebbe basato tutto su fatti e circostanze successivi alla rottura del rapporto) matrimoniale e che hanno formato oggetto di altri procedimenti da considerare indipendenti rispetto all’origine della crisi coniugale.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 3; nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’allontanamento volontario della moglie dalla casa coniugale, che non è stato valutato neppure per graduare le responsabilità scaturenti dai rispettivi comportamenti dei coniugi.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 3; nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: il Tribunale e la Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbero basato le proprie decisioni su un clamoroso errore nella ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti, stravolgendone i principi di diritto in merito, in quanto il G. non sarebbe proprietario di altri quattro immobili, mentre al contrario sarebbe la Z. ad essere proprietaria esclusiva di altri cinque appartamenti. Quanto ai rapporti con la figlia minore, il giudice di merito non ha preso in considerazione il comportamento della Z., la quale ostacola il rapporto) della minore con il padre. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, che sia il Tribunale che la Corte d’appello non hanno agevolato un adeguato svolgimento del rapporto padre-figlie e non hanno tutelato il soggetto più debole del rapporto di coppia, che nel caso specifico sarebbe senza dubbio il sig. G..

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo in ordine all’erronea assegnazione della casa familiare in via esclusiva alla Z..

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il giudice d’appello ha esaurientemente argomentato in ordine alla condotta colpevole e alla sua efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, nonchè alla consumazione nel tempo della predetta condotta, ritenuta infine la causa dell’allontanamento della controricorrente dal domicilio coniugale. Peraltro, le censure prospettate hanno ad oggetto un’inammissibile richiesta di riesame e valutazione dei fatti sottratta al sindacato del giudice di legittimità, in quanto l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della crisi coniugale è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere in questa sede censurato in presenza di una motivazione congrua e logica (ex multis, Cass. 18074/2014, rv. 632263 – 01).

Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. In essi si contesta l’esame e la valutazione delle risultanze istruttorie effettuato dal giudice del merito, nonchè l’inadeguata attenzione al rapporto padre-figlie e l’omessa valutazione del comportamento di Z.M.. Deve rilevarsi che la Corte si è fondata su una pluralità di riscontri probatori corroborati anche da consulenze tecniche d’ufficio caratterizzate da conclusioni univoche. Non risulta pertanto alcuna omissione rilevante nell’esame dei fatti ma soltanto una valutazione delle circostanze diversa ed alternativa a quella prospettata nel ricorso, con conseguente conclusione d’inammissibilità.

Dal complessivo impianto argomentativo della pronuncia impugnata emerge chiaramente, invero, che l’allontanamento della controricorrente dalla casa coniugale fu dovuto alla condotta colpevole dello stesso G., tale da determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 10719/2013). Anche in ordine all’affidamento della minore la Corte d’appello ha fornito un’ampia motivazione, che si palesa incensurabile in questa sede in quanto immune da vizi logici e giuridici.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile perchè, a dispetto della sua rubrica, non denuncia nè una violazione di legge nè un omesso esame di fatto decisivo, ma si limita ad esporre un apprezzamento dei fatti alternativo a quello fatto proprio dalla Corte d’appello, che, condividendo quanto statuito dal Tribunale, ha ritenuto impraticabile l’assegnazione parziale o turnaria della casa coniugale a causa dell’elevata conflittualità esistente tra i coniugi e della contrarietà di tale soluzione all’interesse della minore.

1,a memoria depositata dal ricorrente non offre elementi per superare i predetti rilievi, limitandosi a reiterare le argomentazioni esposte nel ricorso. Deve rilevarsi che, come più volte statuito da questa Corte, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (ex multis, Cass. 2142/2017). Nella sostanza, nessuno dei motivi formulati deduce un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (ovvero un contrasto tra le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie) nè un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (secondo i principi espressi da Cass., ss. uu., 8053/2014, rv. 629831 – 01), limitandosi ad articolare delle censure di puro merito.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 4000 per compensi, Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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