Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21295 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 20/10/2016), n.21295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23468/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDI IMPIANTI SPA;

– intimato –

Nonchè da:

MEDI IMPIANTI SPA in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA INGIULLA giusta

delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

sul ricorso 23471/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDI IMPIANTI SPA;

– intimato –

Nonchè da:

MEDI IMPIANTI SPA in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA INGIULLA giusta

delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso le sentenze n. 252/2010 e 253/2010 della COMM. TRIB. REG.

SEZ. DIST. di CATANIA, depositate il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

preliminarmente la Corte dispone la riunione dei ricorsi r.g.

23468/11 e 23471/11;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo dei

ricorsi, assorbito esame dei restanti motivi, assorbito il ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Medi Impianti s.p.a. ha presentato istanza di definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione a debenze tributarie per gli anni 2003 e 2004. La stessa ha omesso il versamento di una rata, per cui Agenzia delle Entrate le ha notificato provvedimento di diniego, con conseguente notificazione di cartella esattoriale scaturente da iscrizione a ruolo degli omessi versamenti di imposta.

La contribuente ha impugnato diniego e cartella.

La commissione tributaria provinciale di Catania ha, con separate sentenze, accolto il ricorso avverso il diniego e avverso la cartella. Le decisioni concernenti il diniego e la cartella, appellate dall’agenzia, sono state confermate rispettivamente con sentenze nn. 253 e 252/34/10, depositate il 28.6.2010 dalla commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, che ha ritenuto:

– quanto al diniego di condono, che esso fosse illegittimo per essere sufficiente ai fini della definizione il versamento anche di una sola rata; nonchè che nulla impedisse la fruizione anche della sospensione in ordine ai versamenti concessa ai residenti in zone colpite dal sisma del 1990;

– quanto all’impugnazione di cartella, che essendo stato dichiarato illegittimo il diniego, anche se in pendenza di impugnazione, anche la cartella dovesse ritenersi illegittima.

Avverso questa decisione l’agenzia propone separati ricorsi per cassazione, affidati – quanto al diniego di condono, di cui al procedimento n.r.g. 23471/2011 – a un unico motivo e – quanto all’impugnazione di cartella, di cui al procedimento n.r.g. 23468/2011 – a tre motivi, rispetto ai quali la contribuente resiste con controricorsi contenenti ricorsi incidentali entrambi su unico motivo in materia di spese, cui resiste l’ufficio con ulteriori controricorsi.

All’udienza di discussione i due procedimenti vengono riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo del ricorso principale nel procedimento concernente il diniego di condono (n.r.g. 23471/2011, d’ora in poi indicato come primo procedimento seppur recante n.r.g. successivo) e con il terzo motivo di quello relativo all’impugnazione di cartella (n.r.g. 23468/2011, da indicarsi come secondo procedimento), Agenzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. Sostiene che, a differenza di altre fattispecie di condono premiale, giusta la giurisprudenza di questa Corte, non può ritenersi applicabile alla definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della Legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono (mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali).

2. – I predetti motivi, in entrambi i procedimenti, sono fondati.

3. – Quanto alle questioni sollevate, in ordine ai tributi diversi dall’i.v.a., deve invero darsi continuità all’orientamento secondo cui il condono previsto dall’art. 9 bis della n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono “clemenziale” e non “premiale” come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (cfr. sez. 5 n. 379 del 2016; sez. 6 – 5, n. 10650 del 2013; sez. 5 nn. 20745 e 20746 del 2010, oltre altre).

4. – Quanto, poi, alle questioni oggetto della controversia, ma con specifico riferimento alle pretese per i.v.a., va detto che riguardo a queste ultime – per le quali pure varrebbero le predette argomentazioni – sussiste una più radicale ragione che concorre nel medesimo senso anzidetto. Invero, con riguardo alle misure clemenziali (come quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, citato art. 9 bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8, della medesima Legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato, questa corte ha già statuito che esse sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e pertanto contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977. così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06. Con riferimento dunque all’i.v.a., il citato art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 va disapplicato in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comportando una rinuncia alle suddette sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurimis, sez. 5, n. 19546 del 2011, nn. 8110 e 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; nn. 420, 1003, 5953, 6667, 7852, 19436 e 20064 del 2015). Occorre precisare che l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia a una corretta applicazione o riscossione di quanto dovuto per i.v.a. va rilevata a prescindere da specifiche deduzioni di parte. Il principio di effettività contenuto nell’art. 4, comma 3, del Trattato UE (già art. 10 TCE) comporta infatti, come affermato da questa corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto dell’unione Europea, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (vedi, oltre alle sopra citate pronunce di questa corte, la sentenza delle sezioni unite n. 26948 del 2006, nonchè, per la giurisprudenza della CGUE, le sentenze nelle causa C-312/93, Peterbroeck; C-430-431/93, Van Schijndel; C-327/00, Santex). E’ appena il caso di ricordare che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato al punto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla VI direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012). Sussistono, perciò, i presupposti per non applicare il citato art. 9 bis, in quanto in contrasto con l’ordinamento dell’unione Europea.

5. – Giova chiarire, a questo punto, che l’accoglimento del motivi nei sensi anzidetti – con separate considerazioni circa l’i.v.a. e gli altri tributi – va ad incidere sull’esito della controversia congiuntamente a quanto in appresso. In particolare, ferma la non condonabilità delle debenze i.v.a., l’astratta affermazione dell’applicabilità dell’art. 9 bis, per gli altri tributi in presenza di tempestivi versamenti di tutte le rate andrà considerata in coordinamento con quanto risulterà circa l’applicabilità della sospensione D.L. n. 245 del 2002, ex art. 4.

6. – Ciò posto, possono esaminarsi i residui motivi del ricorso principale nel secondo procedimento. Con il primo motivo Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe contraddittoria in quanto, da un lato, dà atto che la cartella impugnata si fonderebbe sul presupposto del diniego di condono, mentre, dall’altro, afferma non essere influenzata la decisione dal fatto che la sentenza di primo grado in merito al ricorso della contribuente avverso il diniego formasse oggetto di appello pendente (cfr. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).

7. – L’esame del motivo – strettamente connesso alla trattazione separata dei procedimenti in grado d’appello – è assorbito in quanto, alla luce dell’accoglimento dei motivi precedentemente trattati, non sussiste più il presupposto della ritenuta illegittimità del diniego di condono. Invero, acclarata l’astratta legittimità del diniego, e salvo quanto in appresso, ne discende l’irrilevanza della questione, da riesaminarsi in funzione del rinvio a disporsi.

8. – Con il secondo motivo di ricorso principale nel secondo procedimento Agenzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione ad omessa pronuncia da parte della commissione tributaria su deduzione, già proposta dall’Agenzia anche in prime cure, relativa alla non spettanza alla contribuente della sospensione D.L. n. 245 del 2002, ex art. 4, in rapporto agli eventi sismici che avevano interessato la provincia di Catania.

9. – Il motivo è inammissibile. Invero, stante il principio per il quale i procedimenti, pur riuniti innanzi a questa corte, mantengono la loro autonomia, deve notarsi che l’agenzia non ha mosso la predetta doglianza nei confronti della sentenza resa nel procedimento in tema di diniego di condono, ove l’argomento della spettanza della sospensione di cui al D.L. n. 245 del 2002, art. 4, è espressamente affrontato e risolto (nel senso, peraltro, della spettanza; ciò – può dirsi incidentalmente – in coerenza con l’indirizzo di questa torte – v. sez. 6 – 5, n. 24415 del 2014; v. anche, in generale, sez. 5, n. 18092 del 2008). In tale situazione, non essendo impugnata la statuizione predetta nella diversa sede, non sussiste alcun interesse dell’Agenzia all’impugnazione sotto il predetto profilo della sentenza nel diverso procedimento concernente la legittimità della cartella.

10. – Venendo ai ricorsi incidentali, la cassazione delle sentenze di appello rimette in discussione il governo delle spese effettuato nelle sentenze stesse, oggetto dell’unico motivo di ciascuno. Ne deriva che non deve provvedersi sui ricorsi incidentali, in quanto assorbiti.

11. – Le impugnate sentenze vanno dunque cassate, in relazione ai motivi accolti. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, la quale si adeguerà ai principi esposti, in particolare non applicando il citato art. 9 bis, in quanto in contrasto con l’ordinamento dell’unione Europea, limitatamente a quanto concernente l’i.v.a., da ritenersi quindi dovuta secondo le originarie cadenze a prescindere dal condono e con i previsti accessori e sanzioni; viceversa, quanto agli altri tributi, svolti gli opportuni accertamenti in fatto non possibili in questa sede circa l’effettiva applicabilità di una sospensione di cui al D.L. n. 245 del 2002, art. 4, a seconda dei risultati degli accertamenti applicherà o non applicherà l’art. 9 bis cit., fermo il principio per cui – eventualmente pur dopo la ripresa del decorso dei termini sospesi – l’omesso o tardivo versamento anche di una rata successiva alla prima comporterà l’inefficacia dell’istanza di condono. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale nel procedimento riunito n. 23468-2011 e il motivo unico di ricorso principale nel procedimento riunito n. 23471-2011; dichiara assorbito il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo nel procedimento riunito n. 23468-2011; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali; cassa le impugnate sentenze in relazione ai motivi accolti e rinvia alla commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezione Quinta Civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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