Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21295 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13821/2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI, n. 6,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE BOGNANNI;

– ricorrente –

contro

M.E.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO, n.

10, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA CARRANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MANUELA ULIVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4492/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

R.S. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4492 del 2015, depositata il 24 novembre 2015, con cui la Corte d’appello di Milano ha posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio nell’ambito del procedimento di divorzio dalla ex moglie M.E.S..

Quest’ultima resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

L’unico motivo di ricorso lamenta “omesso esame delle condizioni economiche delle parti e soprattutto delle condizioni economiche della signora M.E.S.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe apoditticamente affermato che non sussistevano elementi per far ritenere fondate le allegazioni del ricorrente relative alle mutate condizioni economiche della moglie, che aveva in realtà iniziato un’attività imprenditoriale, come documentato ed emerso pacificamente dagli atti del processo, e avrebbe quindi omesso di effettuare una corretta comparazione dei redditi degli ex coniugi.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Esso omette di trascrivere o di indicare quando e dove nel corso del processo sarebbero stati depositati i documenti o le altre prove che avrebbero documentato e reso pacifico, come riferito a pagina 7 del ricorso, l’incremento del reddito della M., non consentendo pertanto a questa Corte di verificare l’eventuale errore in procedendo del giudice di merito (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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