Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21294 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4639-2014 proposto da:

M.D. nella qualità di socia accomandataria della estinta

(OMISSIS) S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO FURLANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A ora EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FARAVELLI 22 presso lo studio dell’Avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LUCA

SCHIAVON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/09/2013 R.G.N. 365/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 283/2013, ha respinto l’impugnazione proposta da M.D. (quale socia accomandataria della s.a.s., cancellata dal registro delle imprese in data 13.7.2009, (OMISSIS), già sottoposta a procedura fallimentare dal (OMISSIS) al (OMISSIS)) avverso la sentenza emessa dal Tribunale Giudice del lavoro di Treviso, nei confronti dell’Inps anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. e di Equitalia Nord s.p.a., con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta avverso la cartella n. (OMISSIS) ed il ricorso successivo, che aveva riproposto la medesima opposizione, e rigettato le due opposizioni a cartelle esattoriali (relative, rispettivamente, a modelli DM10 relativi a contributi non versati per i periodi di dicembre 1998 e per gli anni 1982-1998, oltre somme aggiuntive ed interessi di mora) notificate in data primo marzo 2008 e 2 aprile 2008, proposte dalla stessa M.;

i motivi d’appello erano basati: 1) sulla affermata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 derivante dalla circostanza che il fallimento della società era stato chiuso il (OMISSIS) e, quindi, l’iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2000; 2) sulla nullità della notifica della cartella perchè avvenuta nei riguardi di soggetto inesistente dato che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del 18 giugno 1992; 3) sulla prescrizione dei crediti contributivi azionati in quanto erroneamente l’insinuazione al passivo era stata ritenuta quale valido atto interruttivo, in assenza di atti interruttivi pervenuti alla opponente, socia accomandataria, tra il 1982 ed il 2008; 4) sulla omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla eccezione di decadenza dall’azione; 5) sulla erronea pronuncia di decadenza dalla opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 dal momento che la notifica doveva ritenersi avvenuta il 29 febbraio 2009, giorno del ritiro della relativa raccomandata, con la conseguenza che era tempestiva l’opposizione depositata il 7 aprile 2008;

ad avviso della Corte territoriale, dato atto che le cartelle impugnate erano due anche se le doglianze erano formulate indistintamente, il motivo relativo alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 era infondato in quanto basato sulla affermata violazione di disciplina propria della riscossione tributaria e non di quella previdenziale e, comunque, anche a voler ritenere che il riferimento normativo fosse relativo al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 comunque, doveva rilevarsi che la detta previsione, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e come modificata dalla legge successiva, non era applicabile alla contribuzione oggetto di causa che era riferita al periodo compreso tra il 1988 ed il 1992 ed era basata su DM, denunce di manodopera, insolute; il motivo relativo al vizio di notifica della cartella era infondato giacchè era incontroverso il fatto che il fallimento era stato chiuso in data (OMISSIS) e la società era stata cancellata dal registro delle imprese solo in data 13 luglio 2009, da qui la regolarità della notifica effettuata nell’anno 2008, nè l’appellante aveva specificato a quale, delle notifiche relative alle due distinte cartelle opposte, si riferiva la doglianza; il motivo relativo alla eccepita prescrizione era infondato alla luce del fatto che la domanda di insinuazione al passivo ben poteva aver interrotto il decorso del termine di prescrizione dei contributi, nè poteva aver rilievo la giurisprudenza tributaria richiamata; il quarto motivo era inammissibile per assoluta genericità della censura, come pure il quinto dal momento che l’appellante non aveva indicato quale delle notifiche delle due diverse cartelle opposte fosse stata considerata erroneamente perfezionata il giorno dell’invio della raccomandata e, comunque, anche a voler considerare tempestiva l’opposizione nel merito, si sarebbe giunti comunque al rigetto dell’unica ragione di opposizione che era quella, già esaminata, della prescrizione del credito contributivo;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.D., sulla base di cinque motivi;

resistono con controricorso Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ed Equitalia Nord s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, intitolato “erronea, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla eccepita mancata tempestiva iscrizione al ruolo delle cartelle opposte” si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 nonchè nullità per mancata iscrizione al ruolo e nullità della relativa notifica delle cartelle di pagamento;

nonostante il cumulo di vizi evocati, si intende nella sostanza denunciare che la sentenza impugnata avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 con la conseguenza che, nel caso di specie, la cartella oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2000 e non successivamente nel 2008;

con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ed errore di diritto in ordine alla eccepita nullità della notifica in quanto indirizzata a soggetto inesistente con conseguente integrazione della ipotesi di inesistenza della notifica, rilevabile in ogni tempo ed anche d’ufficio;

il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla nullità per mancata notifica al fallito dell’avviso di accertamento e conseguente avvenuta prescrizione del credito, come affermato dal principio espresso dalla Corte di cassazione in campo tributario;

il quarto motivo è riferito alla mancata e contraddittoria motivazione sull’eccepita intervenuta decadenza dell’azione;

il quinto motivo denuncia violazione di legge, contraddittoria carente ed illogica motivazione in merito alla ritenuta decadenza dell’opposizione per decorso del termine D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 giacchè la notifica della cartella si sarebbe perfezionata il 29 febbraio 2008 e non il 20 febbraio 2008, con conseguente tempestività dell’opposizione proposta il 7 aprile 2008;

il primo motivo è infondato dal momento che: a) il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, oggetto, nel testo originario, di reiterate modifiche e da ultimo abrogato e sostituito con nuova disciplina dal D.L. n. 106 del 2005, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1, comma 5-ter, lett. a), non è applicabile alla riscossione dei crediti contributivi, pur essendo estesa alla medesima quella prevista per i tributi ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18 posto che il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24e 25 dispongono, in modo specifico ed incompatibile con il citato disposto normativo, propri termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo; b) ad ogni modo, il medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 nell’ultima formulazione, ha previsto che ” Le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004″, dunque nessun termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo può ipotizzarsi per i crediti oggetto del presente giudizio, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la previsione del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ex art. 25 non è retroattiva, secondo un’interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina transitoria di cui al successivo art. 36, comma 6, atteso che il sistema precedente non sanciva alcun onere di tempestività dell’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, nè può esigersi dall’ente previdenziale un comportamento non ancora imposto dall’ordinamento (Cass. n. 1100 del 2012; Cass. n. 23606 del 2013);

il secondo motivo, per quanto può comprendersi, è relativo alla circostanza che sarebbe inesistente la notifica effettuata ad una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, rilevabile d’ufficio ed in ogni tempo;

il motivo va rigettato perchè non si correla alla decisione impugnata, la quale, ha correttamente affermato che, a prescindere dalla individuazione del tipo di vizio della notifica che sarebbe stato integrato, nel caso di specie, la notifica era stata del tutto regolare, perchè il fallimento era stato chiuso il (OMISSIS) e la società era stata cancellata dal registro delle imprese solo il 13 luglio 2013, dunque era ancora iscritta alle date di notifica delle due cartelle (primo marzo e primo aprile 2008);

il terzo motivo, riferito alla prescrizione dei crediti per inidoneità, ai fini della sua interruzione, della sola domanda di insinuazione al passivo del fallimento in assenza di atti diretti personalmente alla società debitrice, oltre ad essere del tutto generico, in quanto privo di concreti riferimenti temporali dimostrativi dell’erroneità della sentenza impugnata, è – per quanto può evincersi della tesi di mero diritto propugnata – infondato, giacchè è costante l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310 c.c., comma 1, (Cass. n. 16408 del 2014; n. 17412 del 2016; n. 9638 del 2018);

il quarto motivo è infondato giacchè afferma che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in ordine ad una eccezione di decadenza che sarebbe stata proposta ma, oltre a non indicare in alcun modo in che termini tale eccezione sarebbe stata rilevata, non tiene conto che la sentenza ha affermato di non poter esaminare il motivo per la sua assoluta genericità;

il quinto motivo è pure infondato giacchè, ancora una volta, non tiene conto del fatto che la Corte d’appello ha motivato il rigetto del relativo motivo d’appello, in primo luogo, rilevando la genericità della prospettazione perchè non idonea a far comprendere a quale delle due cartelle faceva riferimento l’affermata pronuncia di decadenza da parte del primo giudice, quindi, non vi è correlazione tra il motivo proposto in questo giudizio di legittimità e la sentenza impugnata;

inoltre, ad ulteriore supposto della propria decisione, la sentenza impugnata ha fatto presente, con motivazione non incrinata dal tenore dei motivi qui formulati, che anche se – in applicazione della sentenza della Corte istituzionale n. 258 del 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 – si fosse esaminato il merito relativo dell’opposizione, ugualmente si sarebbe pervenuti al rigetto della stessa essendo l’unico motivo di merito proposto relativo alla eccezione di prescrizione già ritenuta infondata;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in favore di ciascun controricorrente;

sussistono, dato l’esito del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ciascun controricorrente in Euro 1200,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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