Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21294 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8645/2019 R.G. proposto da:

B.A.T.I., in proprio e quale legale

rappresentante pro tempore della AZIENDA ETRURIA SOCIETA’ AGRICOLA

s.r.l., rappresentate e difese, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. STILLITANI Giuseppina, presso il cui studio

legale, sito in Roma, alla via Franco Sacchetti, n. 125, sono

elettivamente domiciliate;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5691/01/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’azienda agricola Etruria a r.l. in data 02 ottobre 2008 stipulava un atto di acquisto di un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, alla L. n. 604 del 1954, alla L. n. 454 del 1961, alla L. n. 690 del 1965 e al D.L. n. 463 del 1983, per la piccola proprietà contadina, avendone fatto espressa dichiarazione nell’atto sul presupposto che un componente del consiglio di amministrazione della società risultava iscritto all’INPS quale coltivatore diretto;

– in data 25 settembre 2014 l’Agenzia delle entrate notificava alla società e alla sua legale rappresentante, B.A.T.I., due diversi avvisi di liquidazione, emessi entrambi in data 12 dicembre 2014, richiedendo il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute con riferimento al predetto atto pubblico avendo rilevato l’omessa produzione, nei termini di legge, della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per godere della predetta agevolazione;

– a seguito di impugnazione dei predetti atti impositivi, la CTP di Roma rigettava il ricorso delle contribuenti e la CTR rigettava l’interposto appello sostenendo che l’amministrazione finanziaria non era incorsa in alcuna decadenza dal potere accertativo in quanto aveva emesso gli avvisi di liquidazione una volta decorso il termine triennale che la L. n. 604 del 1954, attribuisce alla parte contribuente per produrre il certificato definitivo attestante la qualità di coltivatore diretto di uno dei soci della società;

– avverso tale statuizione la contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2,3,4 e 5, in tema di decadenza della facoltà di accertamento dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che avevano errato i giudici di appello a ritenere che il termine triennale di decadenza per il recupero delle maggiori imposte di registro, catastali ed ipotecarie (di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76) decorresse per l’amministrazione finanziaria dalla scadenza del terzo anno successivo alla registrazione dell’atto di trasferimento in ipotesi, come quella di specie, di mera dichiarazione resa dall’acquirente di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, come previsto dalla citata L. n. 654 del 1954, art. 5, risultando, invece, inapplicabile alla fattispecie la citata legge, artt. 3 e 4, che riguardano le diverse ipotesi in cui il contribuente, al momento della registrazione dell’atto, produce il certificato dell’ispettorato ovvero l’attestazione provvisoria.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. La L. n. 604 del 1954, all’art. 3, dispone che “per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art., nn. 1, 2 e 3”.

3.1. Il successivo art. 4, prevede che: “In luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio” (comma 1). “In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente” (comma 2). “Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente” (comma 3).

3.2. L’art. 5 infine dispone infine che “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2”.

4. Nel caso in esame non ricorre l’ipotesi prevista dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, di produzione dell’attestazione provvisoria dell’Ispettorato provinciale agrario dal quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato (“attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto”); ipotesi per la quale il comma 3, espressamente stabilisce che “l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”.

4.1. Neppure ricorre l’ipotesi, prevista dal precedente art. 3, di produzione, al momento della registrazione, insieme con l’atto, del “certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all’ articolo precedente, nn. 1, 2 e 3 “, non avendo a ciò provveduto la ricorrente. Peraltro, anche in tal caso il termine triennale di decadenza dall’accertamento decorre dalla data di registrazione dell’atto.

4.2. Nel caso in esame, infatti, non venne prodotto nè il certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, nè quello provvisorio previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 1, ma venne resa nell’atto esplicita dichiarazione della parte di voler conseguire le agevolazioni tributarie, così come contemplato dalla citata L., all’art. 5. In tale caso sono dunque “dovute le normali imposte di registro o ipotecarie” (salvo il diritto al rimborso nel “termine triennale di prescrizione”, qualora sia presentata apposita domanda corredata da un certificato definitivo dell’Ispettorato provinciale agrario), e alla richiesta dell’ufficio non può che applicarsi, in difetto di speciale previsione, l’ordinario termine di decadenza, stabilito dall’art. 76 T.U.I.R., comma 2, di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, dalla richiesta di registrazione, nella specie effettuata in data 06/10/2008 (cfr. Cass. n. 13796 del 2014 e Cass. n. 2570 del 2018).

5. Ciò comporta che al momento della notifica dell’avviso di liquidazione impugnato (25/09/2014), si era già verificata la decadenza dell’ufficio.

6. All’accoglimento del motivo di ricorso in esame consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione del violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato “in relazione alle specifiche ed articolate eccezioni sollevate dall’odierna ricorrente in primo e secondo grado riguardo al mancato accertamento da parte del giudice tributario” della sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione richiesta (secondo motivo) e per difetto assoluto di motivazione in relazione alla domanda di nullità degli atti impositivi per difetto di motivazione, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 (terzo motivo).

7. In estrema sintesi, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito in considerazione della peculiarità della fattispecie.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti.

Condanna l’intimata Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA