Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21293 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10244/2009 proposto da:

V.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIVIO TEMPESTA 37, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

SANTORO, rappresentato e difeso dall’avvocato AZZOLINA Francesco

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 285/2008 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

07/08/2008, R.G.N. 1251/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato FRANCESCO AZZOLINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. V.P. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, ciascuno prospettante plurime questioni, avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 17 agosto 2008, che ha dichiarato inammissibili, e talune anche infondate, le eccezioni dalla stessa mosse nell’opposizione all’espropriazione immobiliare nei confronti del marito D.G.S. in cui era intervenuto il Banco di Sicilia per crediti derivanti in parte da un contratto di fideiussione, connesso ad un contratto di apertura di credito, stipulato dal Banco con il D.G., ed in parte da una cambiale agraria. L’ente creditizio intimato – anche a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso presso il procuratore domiciliatario indicato nella sentenza impugnata (disposta all’udienza del 29.4.2011) – non ha svolto attività difensiva.

2.1. In un primo motivo, intitolato alla “violazione e falsa applicazione di legge”, la ricorrente articola due profili di censura, chiedendo alla Corte se:

2.1.A. sia inammissibile, come ritenuto dal giudice a quo, un’opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus, sull’illiceità dell’anatocismo calcolato sugli interessi prodotti da un’apertura di credito su c.c. bancario e sulla usurari età del tasso d’interesse fissato su detta apertura di credito, cioè su fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all’esecuzione verificatisi in epoca antecedente alla notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali (consistenti nel contratto di fideiussione ed in quello di apertura di credito) e del precetto, o non si deve piuttosto riconoscere l’ammissibilità di una simile opposizione allorchè – come nella specie – il titolo esecutivo non sia di formazione giudiziale;

2.I.B. sia precluso, come ritenuto dal giudice a quo, al correntista, o, in via surrogatoria, al suo fideiussore, contestare la validità del rapporto obbligatorio di conto corrente, così da inficiare in radice le risultanze contabili ad esso connesse, sebbene sia stata omessa l’impugnazione nei termini previsti dall’art. 1832 c.c., degli estratti conto periodici, o non si debba piuttosto ritenere possibile una tale contestazione allorchè si tratti di denunciare la nullità del contratto di conto corrente limitatamente alla parte in cui consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce:

2.2.A. omessa motivazione su punto fondamentale della causa, perchè il Tribunale avrebbe completamente omesso di motivare sul perchè il contratto di fideiussione tra la V. fosse perfettamente regolare alla luce della produzione documentale del Banco e sul perchè detta produzione fosse ammissibile;

2.2.B. nonchè error in procedendo, chiedendo alla Corte se sia tempestiva, come ritenuto dal giudice a quo, l’eccezione in senso proprio e stretto proposta dal convenuto costituendi alla prima udienza di una causa introdotta successivamente all’1.3.2006, ed è dunque da considerare rilevante ed ammissibile la documentazione volta a supportare detta eccezione, o questa non sia piuttosto da ritenere tardiva, per contrasto col novellato art. 167 c.p.c., e dunque irrilevante la documentazione volta a supportarla.

3.1. Il primo profilo del primo motivo si rivela fondato, dovendosi ribadire che, “mentre con l’opposizione all’esecuzione forzata condotta in virtù di un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell’impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorchè l’esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell’opposizione può rilevare d’ufficio non solo l’inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione” (Cass. n. 1724 del 1977). Si tratta della riaffermazione di un principio giuridico fondamentale a tutela delle ragioni di chi sia debitore in forza di titolo esecutivo “stragiudiziale”.

3.2. Invero, la diversa tipologia dei titoli, giudiziale o stragiudiziale, determina l’ambito e la sede delle contestazioni ai fatti da essi accertati, restando siffatte contestazioni ancora possibili soltanto nell’ipotesi in cui non vi sia o non vi sia stato già un processo di cognizione a ciò istituzionalmente deputato. Di conseguenza, mentre per un titolo esecutivo stragiudiziale la sede cognitiva – ed anche e spesso la prima sede cognitiva utile – può adeguatamente individuarsi proprio nell’opposizione all’esecuzione intentata sulla base di esso, per un titolo esecutivo giudiziale tale sede c’era o c’era già istituzionalmente, visto che in quella il titolo si è formato (Cass. n. 3850 del 2011, in motivazione).

3.3. Pertanto, l’opposizione all’esecuzione proposta dalla V., essendo rivolta avverso titoli esecutivi non giudiziali era ammissibile, ben potendo essere rivolta a far valere fatti impeditivi o estintivi dei diritti del creditore anteriori alla formazione dei predetti titoli. Per i titoli stragiudiziali non assume rilievo la distinzione tra eventi estintivi anteriori e posteriori al processo di formazione del titolo, non esistendo i limiti e le preclusioni derivanti dallo svolgimento di un precedente giudizio ed il debitore può opporre, nei limiti legislativamente previsti, tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il creditore se questi avesse agito in sede di cognizione anzichè esecutivamente.

3.4. Erroneamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente.

4. Accolto, per quanto ora esposto, il primo profilo del primo motivo (v. sopra, 2.1.A.), tutte le altre censure sono assorbite, in quanto il Tribunale, avendo ritenuto l’opposizione all’esecuzione inammissibile, non avrebbe potuto procedere all’esame del merito della causa, che è rimasto impregiudicato e su cui dovrà pronunciare il Giudice di rinvio. Si deve, invero, ribadire che, “qualora il giudice, dopo aver adottato – come nella specie – una statuizione di inammissibilità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare;

conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass. S.U. n. 3840/07 e 8087/07;

Cass. n. 13997; 15234/07; 16982/07; 8499/10, in motivazione; 23635/10 e 9647/11; v. anche Cass. n. 13068 e 13997/07).

Accolto, pertanto, il primo profilo del primo motivo e dichiarata assorbita ogni altra censura di cui al ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata – per nuovo esame dell’opposizione della V. e per la determinazione delle spese anche del presente giudizio – al medesimo Tribunale, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo profilo del primo motivo del ricorso, assorbita ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Enna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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