Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21293 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 03/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19173/2016 proposto da:

F.T., D.M.N.I., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TEMISTOCLE GOLEMME;

– ricorrenti –

contro

FR.MA.CR., nella qualità di curatore speciale del minore

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato ERMINIA DELCOGLIANO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza depositata il 4/2/2016, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato “improcedibili” gli appelli proposti da D.M.N.I. e F.T. avverso la sentenza del tribunale dei minorenni di Roma, dichiarativa dello stato di adottabilità del minore F.F., disponendo il divieto di visita per i genitori ed i parenti dalla data della pronuncia.

La Corte del merito ha rilevato: che all’udienza del 12/5/2015, il procuratore degli appellanti aveva dichiarato di non avere notificato gli appelli ed il decreto di fissazione d’udienza, e che la Corte aveva concesso nuovo termine; che alla successiva udienza del 10/11/2015, alla richiesta di depositare le notifiche, il procuratore degli appellanti aveva in un primo tempo ipotizzato di averle depositate telematicamente, circostanza che non era risultata a seguito del controllo del cancelliere, per cui la Corte aveva invitato la parte “a documentare alla successiva udienza le notificazioni, eventualmente effettuate diversamente, assegnando ulteriore termine per l’ipotesi di omissioni o irregolarità”; che alla terza udienza, erano state depositate le notifiche, si era costituito il curatore speciale del minore ed era presente il tutore.

Ciò posto, la Corte, considerato che le notificazioni erano state effettuate solo nel terzo termine assegnato, mentre non risultava eseguito alcun tentativo nel primo e nel secondo termine, ha concluso per l’improcedibilità degli appelli, per non essere stato instaurato il contraddittorio nel secondo termine assegnato ex art. 291 c.p.c., avente per legge carattere perentorio.

Ricorrono sulla base di un unico motivo i sigg. F. e D.M..

– Si difende con controricorso il curatore speciale del minore.

Considerato che:

Con l’unico motivo, i ricorrenti sostengono che con la decisione assunta, la Corte del merito avrebbe di fatto revocato la precedente ordinanza con la quale aveva concesso il nuovo termine, ritenendo, implicitamente, che a tale data non si fosse verificata l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; che tale ordinanza non sarebbe stata revocabile ex art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, ma soggetta solo al reclamo, ex artt. 308 e 178 c.p.c., in mancanza della cui proposizione nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, avvenuta contestualmente alla notifica degli appelli, l’ordinanza concessiva del secondo termine sarebbe divenuta irrevocabile.

Il motivo è manifestamente infondato.

La ricostruzione processuale offerta dai ricorrenti parte da una ricostruzione del tutto artificiosa dei fatti processuali.

Ed infatti, l’ordinanza pronunciata alla seconda udienza, concessiva di nuovo termine ex art. 291 c.p.c., nonostante l’inerzia del difensore delle parti che non si era in alcun modo attivato nell’eseguire la notificazione nel primo termine concesso, non ha in sè il contenuto che i ricorrenti sostengono, ovvero l’accertamento della non estinzione del giudizio, essendo invece meramente concessiva di nuovo termine ex art. 291 c.p.c., nè, inoltre, anche ad ipotizzare che contenesse o presupponesse detta statuizione, non sarebbe applicabile in ogni caso lo specifico regime impugnatorio previsto dall’art. 308 c.p.c., per l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio.

Nel resto, la pronuncia della Corte del merito, che deve peraltro ritenersi quale declaratoria di inammissibilità e non già di improcedibilità, è corretta, atteso che lo spirare del primo termine concesso ex art. 291 c.p.c., che la norma qualifica esplicitamente come perentorio, non consentiva la concessione di un ulteriore termine, dovendosi ritenere affetta da nullità la seconda proroga concessa, nullità rilevabile d’ufficio e non sanabile dal comportamento delle controparti.

Si richiamano a riguardo le pronunce Sez. U. 5700/2014 e 19203/2014 e 16335/2016 delle sezioni semplici.

Le spese seguono la soccombenza e sono intese a favore dello Stato, essendo stato ammesso il minore al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese a favore dello Stato, liquidate in Euro 3100,00, oltre le spese prenotate a debito; oltre le spese forfettarie ed accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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