Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21292 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26560/2007 proposto da:

PROVINCIA D’ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante Prof. A.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso

lo studio dell’avvocato AGOSTINI Pompeo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE FELICE ROBERTO EMANUELE giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Z.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 22, presso lo studio dell’avvocato

TIRABOSCHI Giuseppe Maria, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3747/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/09/2006, R.G.N. 1615/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato POMPEO AGOSTINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA TIRABOSCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. la Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle scuole ricorre – affidandosi a tre motivi e con atto spedito per la notifica il 22.10.07 – per la cassazione della sentenza n. 3747/06 della Corte di appello di Roma, pubbl. addì 7.9.06, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 43034/02 del tribunale di quel capoluogo, di accoglimento dell’opposizione avverso l’esecuzione per rilascio di immobile intentata da detta ricorrente, opposizione dispiegata da Z.L. mercè la contestazione della propria qualità di destinatario del comando di rilascio contenuto nel titolo per difetto di qualità di parte del rapporto risolto;

1.2. resiste con controricorso la Z.; e, alla pubblica udienza del 28.9.11, depositate dalle parti – che partecipano entrambe alla discussione orale – memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va rilevato in diritto che:

2.1. la ricorrente impugna la gravata sentenza con tre motivi, articolati su quattro quesiti ed in particolare:

2.1.1. all’esito del primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto, travisamento dei fatti, art. 360, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. ed alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36” – formula i seguenti quesiti di diritto: dica la Suprema Corte, in relazione agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c., se vi è stata falsa od omessa applicazione di norme di diritto e precisamente se la Corte d’Appello abbia o meno tenuto conto della norma imperativa contenuta nella L. 21 gennaio 1918, n. 392, art. 36, che consente la cessione del contratto di locazione purchè venga contestualmente ceduta l’azienda (pag. 8 del ricorso); dica la Suprema Corte se la citata L. n. 392 1978, art. 36, consente al conduttore cedente di mantenere per sè una parte del contratto di locazione, con conseguente scissione del rapporto di locazione in due distinti rapporti, facenti capo a conduttori diversi, soggetti a differenti regimi giuridici e ciò all’insaputa ed in spregio della volontà della locatrice (pag. 10 del ricorso);

2.1.2, all’esito del secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa motivazione circa il fatto controverso, art. 360, nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 113 e 115 c.p.c., artt. 2909 e 1505 c.c.” – formula il seguente quesito di diritto: accerti e dica la Suprema Corte che la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ha omesso di porre a fondamento della propria decisione, le prove documentali prodotte. Segnatamente il giudicato contenuto nella sentenza n. 31581/2000, resa dall’8^ sezione del Tribunale di Roma che ha rigettato l’opposizione a precetto di rilascio dell’immobile, avanzata da C.D., il quale eccepiva l’inefficacia nei suoi confronti sia del titolo azionato, ostandovi il disposto dell’art. 2909 c.c., sia che la contitolare del contratto, Z.L., non avrebbe ceduto il contratto di locazione de quo;

2.1.3. all’esito del terzo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione delle norme di diritto, art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5, in relazione all’art. 2909 c.c., art. 111 c.p.c., comma 4, artt. 324, 474, 475, 615 c.p.c.” – formula il seguente quesito di diritto:

voglia la Suprema Corte, in relazione all’art. 2909 c.c., art. 111 c.p.c., comma 4, artt. 324, 474, 475 e 615 c.p.c., accertare e dichiarare che la Corte d’Appello non ha tenuto alcun conto dei giudicati contenuti nelle due sentenze prodotte e più volte enunciate; erroneamente motivando l’impossibilità di procedere all’accertamento della portata del negozio di cessione in quanto la sentenza era resa “inter alios” alla Z. e che la sentenza del 18 luglio 1997, non vedeva come parte la Z. mentre, contrariamente a tali assunti, la Corte, in conformità dell’univoca giurisprudenza, avrebbe dovuto, in caso di giudicato esterno, “accertarne l’esistenza e la portata con cognizione piena, estesa al diretto riesame degli atti del processo ed, alla diretta valutazione degli atti processuali mediante indagine e accertamento anche di fatto; indagine che, secondo la recente giurisprudenza, è peraltro demandata anche alla Suprema Corte;

2.2. la controricorrente – adducendo avere ricevuto uno solo dei suoi difensori domiciliatari nel giudizio di appello la notifica di due distinti ricorsi, un primo in data 19 ottobre ed un secondo in data 22 ottobre 2007 – contesta in rito e in merito gli avversi motivi, deducendo preliminarmente la tardività del ricorso, l’improcedibilità per omessa notifica ad uno dei procuratori domiciliatari nel giudizio di appello, nonchè l’inammissibilità per carenza, nel primo di quelli notificati, del quesito di diritto relativo al terzo motivo;

2.3 = il ricorso è inammissibile:

2.3.1. infatti, la sentenza gravata è stata pubblicata in data 7.9.06, mentre il ricorso per cassazione non è stato notificato prima del 19.10.07;

2.3.2. qualunque opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, sia essa anteriore o successiva all’inizio della procedura esecutiva, non può essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978, n. 431; Cass. 16 settembre 1980, n. 5273; Cass. 14 febbraio 1981, n. 929; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592; Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass., ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. 15 giugno 2004, n. 11271; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20594; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2708; sulla generale applicabilità alle opposizioni in materia esecutiva v. ancor più di recente:

Cass., ord., 28 gennaio 2011, n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011, n, 3466; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854;

Cass. 12 aprile 2011, n. 8339; Cass. 13 maggio 2011, n. 10702);

2.3.3. del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 817; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3466; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854;

Cass. 12 aprile 2011, n. 8339; Cass. 27 giugno 2011, n. 14087; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991, n. 13055; Cass., 20 giugno 1994, n. 5932; Cass. 24 marzo 1995, n. 3478; Cass. 4 marzo 2000, n. 2450; Cass. 26 luglio 1996, n. 6753;

Cass. 4 novembre 1997, n. 10823; Cass. 8 aprile 1998, n. 3629; Cass. 3 gennaio 2001, n. 44);

2.3.4. pertanto, il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo all’epoca applicabile) è elasso il 7.9.07 ed il ricorso per cassazione, notificato non prima del 19.10.07, è irrimediabilmente tardivo.

3. Una volta dichiarata l’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono, per l’evidente violazione delle disposizioni sulla tempestività della proposizione del ricorso stesso, la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle scuole, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di Z.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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