Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21292 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 03/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2492/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO STEFANO MARZANO, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANDREA UGA;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MARIA PASSARELLI, LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– resistente –

e contro

C.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. 128/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositato il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto depositato il 17/7/2915, la Corte d’appello di Torino ha respinto il reclamo presentato da Fr.Ma.Cr., quale tutore di F.M., nei confronti di C.A. e dell’Inps, avverso il decreto del Tribunale di Vercelli del 2/12/2014, che ha riconosciuto alla C., coniuge superstite divorziato, il 60% della quota della pensione di reversibilità spettante a P.S., ed il restante 40% a F.M., quale seconda moglie, in ragione essenzialmente della durata dei due matrimoni.

La Corte del merito ha ritenuto la sussistenza della condizione di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 3, come sostituita dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, ovvero la titolarità di assegno divorzile, riconoscendo sostanzialmente tale natura alla cessione volontaria del certificato di pensione Inps cat. N. (OMISSIS) a titolo di alimenti, confermata dal Tribunale all’emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da parte del P. a favore della C..

Ricorre F.M., tutore della Fr., sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

Con l’unico motivo, la ricorrente si duole della interpretazione della Corte d’appello per avere qualificato come divorzile il contributo corrisposto dal P., sostenendo che l’assegno divorzile è differente da quello alimentare sia per presupposti che quantificazione, come confermato dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 bis e che la Corte del merito avrebbe dovuto applicare il principio in claris non fit interpretatio alla statuizione contenuta nella sentenza di divorzio ove si indica la conferma della cessione “a titolo di alimenti”, nella piena coincidenza tra tenore letterale e intenzione delle parti (vedi la modesta entità, Lire 318.290, pari ad Euro 164,72).

Il motivo presenta profili di manifesta infondatezza e di inammissibilità.

Deve innanzi tutto ribadirsi, come sintetizzato nella pronuncia del 13/03/2015, n. 5102, che in tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda.

Ciò posto, si deve rilevare che la Corte d’appello ha argomentato a favore della natura sostanzialmente di assegno divorzile, vista l’entità dell’importo, ovvero su quello stesso elemento sulla base del quale la ricorrente intenderebbe pervenire ad una diversa qualificazione, così comprovandosi come la parte voglia prospettare una interpretazione semplicemente diversa da quella offerta dalla Corte d’appello, mentre, per costante orientamento di questa Corte, in materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato, interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, e d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (così la pronuncia n. 10131 del 02/05/2006, e conformi, tra le successive, le pronunce del 20/11/2009, n. 24539, del 25/9/2012, n. 16254 e del 17/3/2014, n. 6125).

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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