Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21292 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18409/2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

C.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA BORDONE, PAOLO PERUCCO, FERDINANDO

FELICE PERONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1081/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/01/2015 R.G.N. 2587/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1081/2014, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, ha ritenuto illegittima la proroga del termine apposto al terzo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto tra le parti dal 1.10.2011 e, per l’effetto, ha condannato la Società a provvedere alla riammissione in servizio del C. nonchè al pagamento in suo favore di di un’indennità risarcitoria di importo corrispondente a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto che la proroga fosse illegittima per ritenuta carenza di prova in ordine alla sussistenza delle esigenze oggettive ad essa sottese, poichè stipulato per “ragioni oggettive non prevedibili”;

che ha, infatti, ritenuto la corte che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, nel testo applicabile ratione temporis, che prevede come l’onere della prova delle ragioni giustificatrici della proroga sia a carico del datore di lavoro, sia applicabile anche al caso di contratti a termine cd. acausali, ossia stipulati ai sensi dell’art. 2 del cit. decreto, ritenendo ciò debba desumersi dalla lettera della norma, che non distingue la tipologia di contratto a termine cui si applica e desumendo il principio della necessità della indicazione della ragione dal diritto vivente;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con due articolati motivi di ricorso, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

che C.F. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

1)- Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 1 e art. 2, comma 1, in cui sarebbe incorsa la corte di appello disattendendo gli orientamenti formulati dalla corte di legittimità da cui si desumeva che per la proroga non sarebbe richiesta neppure la forma scritta (pag. 10 ricorso) e che nel settore del trasporto aereo, caratterizzato da attività produttive soggette a variazioni di natura stagionale e correlate a situazioni contingenti e temporanee, il legislatore aveva introdotto la possibilità di stipula acausale del contratto a termine da cui doveva desumersi, possibilità di una proroga anch’essa “acausale”, purchè avvenuta entro i limiti di tempo considerati dalla legge, come pacificamente accaduto nel caso di specie, sulla scorta di una normativa (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 comma 1 bis), giudicata legittima anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 241/2009;

2) – con il secondo motivo, deduceva, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e c.p.c violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in cui sarebbe incorsa la corte, nel ritenere che la società non avesse provato le ragioni della proroga, non considerando che il lavoratore, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva impugnato la proroga apposta al contratto a termine limitandosi sostanzialmente a dedurre la genericità della stessa (pag. 2 del ricorso capitolo 6) senza mai porre in dubbio, quantomeno nella parte in fatto, l’obiettiva e concreta ricorrenza delle esigenze sottese alla stipulazione della stessa;

che il primo motivo è fondato essendo la decisione della Corte territoriale in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte cui si intende dare seguito (Cass. n. 7604/2019, 7607/2019, 33306/2018); Invero, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,prevede che: “E’ consentita l’apposizione di un termine quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo dai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi nei periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore ai quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione”.

E’ stato, quindi, osservato che, mentre nella generalità dei settori produttivi, ai sensi del più volte citato D.Lgs. n. 368 del 2001, il contratto a tempo determinato è consentito se si indicano le ragioni di ordine produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo della scelta, nel trasporto aereo (e, poi, per effetto del comma 1 bis anche nel settore postale), è consentito (il contratto a tempo determinato), senza necessità di specificazione delle ragioni, in presenza di alcuni requisiti indicati, a monte, dal legislatore: per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti; in misura non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale, con comunicazione delle richieste di assunzione a termine delle organizzazioni sindacali provinciali.

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, prescrive che: “1) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia superiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni. 2) L’onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro”.

Questa Corte, con le richiamate pronunce, ha specificato che è coerente ritenere che, se la proroga riguarda il settore del trasporto aereo e rispetta i limiti indicati, non deve indicare alcuna ragione giustificativa; la norma, infatti, non richiede la stipulazione di un solo contratto ma il rispetto della durata massima; il giudizio di sussistenza delle “obiettive” ragioni è quello stesso che, ex ante, il legislatore ha reso in relazione all’art. 2 cit.

Ad integrazione di tali condivisibili argomentazioni, deve sottolinearsi che, sotto il profilo della interpretazione letterale della disposizione, la necessità che l’istituto della proroga del contratto a tempo determinato sia modulato in relazione alla tipologia del contratto cui si riferisce, è ravvisabile nell’inciso secondo cui la proroga è ammessa per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine sia stato stipulato. Tale connessione rende, quindi, interdipendenti i presupposti che disciplinano i rispettivi ambiti applicativi sicchè non risulta compatibile, con la natura del contratto a termine in materia di trasporto aereo, una specifica esplicitazione delle ragioni oggettive della proroga come, invece, richiesta per gli altri schemi contrattuali.

Va poi aggiunto, sotto il profilo dell’esegesi logico-sistematica della norma, che qualora, in sede di proroga, per la tipologia del contratto a termine nel settore aereo si richiedesse anche la specificazione delle ragioni oggettive, si imporrebbe la presenza di limiti che non sono previsti, per il contratto da prorogare, al di là di quelli già tassativamente imposti in relazione ad una fattispecie disciplinata normativamente in modo “acausale”;

che, alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi sopra esposti. Allo stesso giudice di rinvio è demandata anche la determinazione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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