Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21291 del 08/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21291 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

cU4-

ORDINANZA
sul ricorso 12569-2012 proposto da:
DI PRISCO GIOACCHINO DPRGCH49T02I377U, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. CLAUDIO PREZIOSI, giusta procura
a lite a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

ce

Data pubblicazione: 08/10/2014

avverso la sentenza n. 131/5/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 21.3.2011,
depositata il 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito per il ricorrente l’Avvocato Valerio Freda (per delega avv.
Claudio Preziosi) che si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
1) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 131/05/2011
in data 21.03.2011, depositata il 04 aprile 2011, con cui la
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione Staccata di
Salerno n. 05 ha rigettato l’appello e confermato la decisione
di primo grado, che aveva rigettato l’originario ricorso del
contribuente.
Affida l’impugnazione a due mezzi, con i quali censura
l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione degli
artt.2909 c.c., 39 ed l D.Lgs. n.546/1992, 295 cpc, 35
D.Lgs.n.546/1992 e 324 cpc, nonché per insufficiente motivazione
su fatto decisivo e controverso.
2) L’intimata Agenzia, si è limitata a depositare atto di
costituzione, al fine di ricevere avviso per l’eventuale
partecipazione all’udienza di discussione.
3)
– Il ricorso riguarda impugnazione dell’avviso di
accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2004.
4) – La questione posta dal ricorso va esaminata in base a
principi, espressione di pregresse pronunce della Corte di
Cassazione.
Costituisce ius receptum che la sospensione necessaria del
processo ex art. 295 cod. proc. civ. si applica anche al
processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti
davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un
rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno
costituisce indispensabile presupposto logico – giuridico
dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente
venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa
astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di
giudicati.
Nel caso in specie, il Giudice di appello, ha dato atto che
altro Giudice in primo grado, aveva dichiarato infondati i
motivi di ricorso della società partecipata, senza, in ipotesi,
avere verificato il passaggio in giudicato di tale decisione o
avere disposto la sospensione del giudizio per la pendenza di
processo pregiudiziale promosso dalla società partecipata, e,
ciò nonostante, ha definito nel merito il giudizio di che
trattasi, richiamando il principio, affermato, fra l’altro, da
Cass. n.18640/2008, senza attendere che si formasse il giudicato
sulla controversia pregiudiziale.
Decidendo nei termini, il Giudice di appello, sembra, dunque,
avere fatto malgoverno del principio secondo cui “In tema di
contenzioso tributario, l’art.39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992
Ric. 2012 n. 12569 sez. MT – ud. 10-07-2014
-2-

CONTI;

Il Collegio, preso atto della documentazione depositata dalla parte ricorrente in
udienza, ha condiviso la relazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame alla luce dei
principi sopra esposti
PQM
La Corte
Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Ric. 2012 n. 12569 sez. MT – ud. 10-07-2014
-3-

n.546 – secondo il quale il processo è sospeso soltanto quando è
presentata querela di falso o deve essere decisa in via
pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle
persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio
-, regola unicamente i rapporti esterni, ovverossia i rapporti
tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in
ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione,
in virtù del disposto dell’art.1 del citato D.Lgs. n.546 del
1992, la disciplina dettata dall’art.295 c.p.c.”(Cass.
n.17937/04, n.19821/2009), quale desumibile anche da altre
pronunce in termini, che hanno puntualizzato che “La sospensione
necessaria del processo tributario è ammissibile anche al di
fuori dei casi contenuti nelle previsioni limitative dell’art.39
del D.Lgs n.546/1992, che indica le ipotesi tipiche di
sospensione necessaria del processo tributario, poiché tale
disposizione, pur nell’interpretazione restrittiva datane dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale, espressa nelle
sentenze n. 31 del 1998 e nelle ordinanze n.8,136 e 330 del
1999, con le quali si è escluso che essa contenga norme in
contrasto con la costituzione, non esclude l’applicazione della
norma generale del codice di rito”(Cass. n.14788/2001;
n.7506/2001).
Si ritiene, d’altra parte, che è configurabile l’omessa
motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare
nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
(Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
5) – Nel caso, la sentenza disattende i richiamati principi, e
la relativa motivazione appare inadeguata, in quanto le
espressioni utilizzate non danno contezza del percorso
decisionale, non venendo, peraltro, indicati i concreti elementi
utilizzati nell’iter decisionale e venendo pretermessi gli
elementi, indicati dal ricorrente, che ove esaminati avrebbero
potuto determinare una diversa decisione.
6) – La decisione impugnata non giustifica, dunque, le formulate
doglianze, per cui si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la definizione
del ricorso, con il relativo accoglimento, per manifesta
fondatezza.

Così deciso il 10 luglio 2014 nella camera di consiglio della sesta

sezione civile in Roma.

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