Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21291 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7429/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.M.T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6008/17/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con atto di compravendita stipulato in data 06/10/2009 e registrato il 28/10/2009, V.M.T.M. acquistava un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 per la piccola proprietà contadina;

– successivamente l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro e catastali dovute con riferimento al predetto atto pubblico avendo rilevato l’omessa produzione, nei termini di legge, della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per godere della predetta agevolazione;

– a seguito di impugnazione del predetto atto impositivo, la CTP di Roma accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR rigettava l’interposto appello agenziale ritenendo non necessaria la produzione, entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, del certificato definitivo attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicando retroattivamente al caso di specie la disposizione di cui alla L. n. 25 del 2010, art. 2, comma 4 bis, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 194 del 2009;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3, 4 e 5 e art. 2697 c.c., sostenendo che avevano errato i giudici di appello ad applicare retroattivamente alla presente fattispecie la disposizione di cui alla L. n. 25 del 2010, art. 2, comma 4 bis, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 194 del 2009, che aveva previsto il venir meno dell’obbligo del deposito del certificato dell’Ispettorato attestante la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. La L. 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto L. 30 dicembre 2009, n. 194, ha previsto l’inserimento del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis secondo cui “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto per il mercato agricolo alimentare, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%”. La L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 41, ha poi previsto che “al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4 bis, primo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: “e fino al 31 dicembre 2010″ sono soppresse”.

4. L’interpretazione letterale della norma induce, dunque, ad escludere che l’obbligo del deposito del certificato dell’ispettorato sia venuto meno anche per gli atti – come quello in esame – stipulati prima del 27/02/2010, di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 194 del 2009.

5. In tal senso si è espressa questa Corte, secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie, l’obbligo di deposito del certificato dell’ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis che è stato introdotto con la legge di conversione L. n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21842 del 28/10/2016, Rv. 641575; in termini anche Cass. n. 2941 del 2018).

6. Pertanto, nella fattispecie in esame, in cui è peraltro pacifico che la contribuente non ha mai presentato il certificato previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 3 la CTR ha palesemente ed ingiustificatamente, non avendo espresso al riguardo neppure una chiara ragione giustificatrice, violato le disposizioni sopra esaminate e la L. n. 212 del 2000, art. 3 il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 disp. gen., non attenendosi neppure al sopra citato principio giurisprudenziale.

7. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente che, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo e con compensazione delle spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA