Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21290 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 19/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14826/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO AMBROSINI;

– ricorrente –

contro

S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7027/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza del 17 novembre 2014 la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da R.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo aveva posto a suo carico l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ex moglie S.M.T. e di ciascuno dei due figli.

Contro tale pronuncia il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti dalla S. con controricorso.

Considerate che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “nullità della sentenza e del procedimento”, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la macroscopica svista compiuta dai giudici di primo grado – ed oggetto di autonomi ricorso per revocazione – consistente nell’omesso rilievo della maggiore età dei due figli.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, censurando l’omessa e trascurata considerazione da parte dei giudici di appello della documentazione fiscale della S., nonostante l’emissione del relativo ordine di esibizione.

Il terzo motivo di ricorso lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, censurando l’omessa considerazione della provata convivenza more uxorio intrapresa dalla S. nelle more del giudizio.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile tanto perchè, sotto il paradigma del vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce in realtà ciò che assume egli stesso essere un vizio revocatorio, tanto da avere sul punto proposto l’autonomo mezzo di impugnazione straordinaria; quanto perchè il motivo appare privo dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali e i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. 2, 22 maggio 2012, n. 8077).

Il secondo motivo è inammissibile poichè risulta anch’esso privo dei requisiti di specificità richiesti, non chiarendo a questa Corte se intenda lamentare l’omessa emanazione di un ordine di esibizione, ovvero se intenda contestare la valutazione resa dal giudice di merito sulle risultanze dell’acquisizione probatoria conseguente all’adempimento all’ordine emesso.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile atteso che esso individua come “fatto controverso” e decisivo discusso tra le parti (dovendo rilevarsi che alla causa trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ciò che in realtà non è un fatto storico, bensì è la motivazione della Corte territoriale inerente la mancata prova – il cui onere incombeva sul R. – della esistenza della convivenza more uxorio della S..

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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