Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2129 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2129 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 15536-2010 proposto da:
FALLIMENTO DELLA VIBA SIAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Curatore dott. DIEGO MOSCATO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI V’ffl.J

Data pubblicazione: 31/01/2014

GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, cie
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

TARZIA GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1970
contro

VIBA SIAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FERRARI ACCIAI

1

S.R.L.,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
– intimati. –

Nonché da:
VIBA SIAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso
l’avvocato ATTOLICO LORENZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FABRIZI SERGIO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

FALLIMENTO DELLA VIBA SIAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Curatore dott. DIEGO MOSCATO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TARZIA GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

FERRARI ACCIAI S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
– intimati –

2

avverso la sentenza n. 1308/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità per difetto di
interesse.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 aprile 2010 la Corte di appello di
Milano revocava il fallimento della s.r.l. Viba Siat
dichiarato dal Tribunale della stessa città, con sentenza

in data 21 ottobre 2009, previa revoca, con decreto in
pari data, dell’ammissione al concordato preventivo,
disposta con decreto del 20 giugno 2008 a seguito di
domanda della debitrice depositata in data 15 aprile 2008.
In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) la
doglianza del reclamante relativa alla mancata concessione
del termine previsto dall’art. 162, comma primo, 1. fall.
per rimediare agli asseriti difetti relativi
all’ammissibilità del concordato, era infondata,
indipendentemente dal problema dell’applicabilità della
predetta disposizione nel procedimento di revoca ex art.
173 1. fall., poiché la debrice aveva avuto modo di
interloquire sull’istanza di revoca proposta dal
commissario giudiziale e poiché la concessione di un
termine costituisce una facoltà discrezionale del
Tribunale; 2) la doglianza relativa alla mancata
correzione di errori del commissario giudiziale era
inammissibile, poiché il Tribunale aveva fondato la
propria decisione su un “triplice inemendabile vizio” dal
quale era affetta la proposta di concordato e non sui
risultati della complessiva attività svolta dal
4

commissario giudiziale; 3) era, invece,

fondata la

doglianza relativa alla aleatorietà, ritenuta dal
Tribunale, dell’evenienza che i due immobili messi a
disposizione da un terzo (uno attraverso una permuta,
condizionata all’omologazione del concordato, con beni

strumentali della fallita e l’altro attraverso una procura
a vendere rilasciata agli organi della procedura, con
diritto a trattenere il prezzo incassato e condizionata
anch’essa all’omologazione) pervenissero effettivamente al
concordato; infatti, il rischio paventato dal Tribunale di
future revocatorie ordinarie e di eventuali azioni
esecutive promosse nelle more della procedura da creditori
del terzo era solo astrattamente possibile, ma in concreto
privo di agganci probatori, sicchè appariva “preferibile
verificare più a fondo la praticabilità della vendita
degli immobili”; 4) era anche fondata la doglianza
relativa alla inammissibilità del piano, affermata dal
Tribunale con riferimento al fatto che ai creditori
privilegiati era offerta una percentuale commisurata
soltanto al capitale e non anche agli interessi ed al
fatto che per gli stessi creditori non era previsto il
pagamento di alcuna percentuale per la parte di credito
degradata a chirografo e ciò in mancanza, in entrambi i
casi, di una rinuncia da parte dei creditori interessati.
Infatti, dopo la riforma della legge fallimentare il
potere del giudice di valutare il merito della proposta
5

sotto il profilo della c.d. fattibilità del piano, sia in
fase di ammissione (art. 162 1. fall.) sia in corso di
procedura (art. 173 1. fall.) non può spingersi sino al
profilo della convenienza, se non nel caso previsto
dall’art. 180, comma quarto, l. fall.; ne conseguiva,

simpliciter

pertanto, che la scelta del debitore di stralciare sic et
gli interessi e la parte di capitale non

soddisfatta non integrava gli estremi di una nullità
rilevabile d’ufficio dal Tribunale ed atteneva «alla sfera
degli interessi (eminentemente) privati dei creditori
stessi, piuttosto che alla verifica della sussistenza e
permanenza dei requisiti ex art. 173 1. f.». Quanto alla
mancata previsione di una apposita classe per le quote
sacrificate dei crediti privilegiati, necessaria, come
esattamente ritenuto dal Tribunale, per consentire ai
creditori di votare sfavorevolmente e autorizzare la
valutazione prevista, nel loro interesse, dall’art. 180,
quarto comma, 1.f. in caso di classi dissenzienti, si
doveva osservare che la reclamante aveva manifestato la
propria disponibilità alla modifica fin dall’atto di
reclamo e l’aveva poi confermata in udienza; 5) quanto,
infine, alla riproposizione da parte del fallimento delle
questioni rimaste assorbite, la stessa era avvenuta
inammissibilmente con il rinvio ad un documento depositato
(cioè una memoria del commissario giudiziale) e non
riproponendo espressamente le questioni; 6) pertanto,
6

revocato il fallimento, le parti dovevano essere rimesse
innanzi al Tribunale per il proseguimento della procedura
di concordato.
Il fallimento della s.r.l. Viba Siat ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi. La s.r.l.

Viba Siat ha resistito con controricorso ed ha proposto
ricorso incidentale affidato a sei motivi. Con atto datato
28 novembre 2013 i difensori di entrambe le parti hanno
dichiarato di non avere interesse alla definizione del
ricorso in quanto, con decreto dell’8 maggio 2012, il
Tribunale di Milano aveva omologato il concordato
fallimentare proposto dalla s.r.l. Viba Siat.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della s.r.l. Viba Siat è inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa
ricorrente principale. Lo stesso deve dirsi, ancorchè sia
mancata analoga dichiarazione, per il ricorso incidentale,
considerato che l’inammissibilità di quello principale
determina la definitività della dichiarazione di
fallimento.
Le spese, come concordemente richiesto dai difensori
delle parti, devono essere compensate.
P . Q . M .
dichiara l’inammissibilità dei ricorsi e compensa le spese
di giudizio.

7

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’il

dicembre 2013.

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