Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2129 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35290/2018 proposto da:

O.E., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Roberto Denti in forza di procura speciale unita in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 19/10/2017, O.E., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, nato nell’Edo State, di etnia ishan e religione cristiana pentecostale, aveva riferito di aver lavorato come apprendista meccanico; di aver vissuto a Lagos dal 2011 al 2014 e di essersi quindi trasferito a (OMISSIS) ove lavorava; che un giorno il padre, autista per conto di un privato, aveva investito con la macchina a (OMISSIS), ove lavorava, un bambino all’uscita da scuola, figlio di una famiglia ricca e potente; che questa per vendetta aveva incendiato la macchina e la casa del padre, che dopo l’incidente era fuggito e non aveva fatto più sapere nulla di sè; che di ciò era stato informato dalla madre e da una vicina di casa; che i familiari del bambino cercavano anche lui; di aver raggiunto la Libia, ove era stato picchiato e accoltellato; di temere, in caso di rimpatrio, la vendetta dei famigliari del bambino investito.

Con Decreto 17 ottobre 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto del 17/10/2018, comunicato il 24/10/2018, ha proposto ricorso O.E., con atto notificato il 23/11/2018, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.1. L’inattendibilità del ricorrente era stata valutata dal Tribunale in violazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e comunque sulla base di elementi illogici e assenti nel racconto del richiedente.

La narrazione completamente indiretta addebitata dal Tribunale era dipesa dal fatto che il richiedente asilo non si trovava sul luogo dei fatti in cui erano stati coinvolti il padre e la madre; la mancanza di elementi di dettaglio ovviamente dipendeva dal fatto di essere stato informato da terzi; la probabile morte della madre non era mai stata affermata dal ricorrente che si era limitato a sostenere che una vicina gli aveva riferito che la casa era stata bruciata e la madre era svenuta; inoltre il ricorrente al momento dell’episodio aveva solo diciassette anni.

1.2. Il ricorrente propone una censura per violazione di legge, in realtà contestando la valutazione di merito operata dal Tribunale circa la credibilità intrinseca del suo racconto circa la vicenda personale.

1.3. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.4. Nella specie, lungi dall’introdurre una censura motivazionale conforme all’attuale canone dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in termini di omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti, il ricorrente denuncia una insussistente violazione di legge per sollecitare inammissibilmente questa Corte ad una rivalutazione del materiale probatorio difforme da quella effettuata dal Giudice di merito.

1.5. E’ pur vero che vi è una effettiva, ma modesta, incongruenza nelle argomentazioni del Tribunale, laddove si attribuisce al richiedente asilo una affermazione circa la “probabile morte della madre”, che in realtà non sussiste (poichè nel suo racconto O.E. ha detto solamente che la vicina gli aveva riferito che la madre era svenuta).

Tale elemento tuttavia non ha una funzione portante nell’impalcatura del ragionamento dei Giudici milanesi che non hanno ritenuto attendibile e verosimile il racconto del ricorrente per una serie di molteplici ragioni, esposte a pagina 6, molte delle quali neppure considerate dal ricorrente nella sua critica: ossia mancanza di elementi di dettaglio; narrazione completamente indiretta, inverosimiglianza dello svolgimento dell’intera vicenda in una sola giornata; mancanza di intervento delle forze dell’ordine; genericità dell’informazione de relata del rango della famiglia del bambino ucciso; mancata richiesta di intervento alla polizia; mancata attivazione per mettersi in contatto con padre e madre dopo aver perso i loro recapiti telefonici in mare; inverosimiglianza delle plurime azioni criminali realizzate impunemente dalla famiglia del bambino per vendetta.

1.5. Secondo il ricorrente l’assenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata era in contrasto con il sito Viaggiare sicuri e il suo alter ego svizzero eda.admin. che segnalavano la situazione di pericolo e sconsigliano di avventurarsi nell’Edo State.

Anche a prescindere dal fatto che le fonti segnalate riguardano l’informazione turistica e non concernono quindi il livello di rischio a cui sono esposti i cittadini del Paese in questione, sicchè non forniscono un’informazione qualificante se non quando attestano un rischio di esposizione generalizzata da conflitto armato interno a situazioni di violenza indiscriminata, il Tribunale ha escluso con riferimento sia al sito Viaggiare sicuri, sia alle informative UNHCR, una situazione assimilabile a conflitto armato interno in Edo State.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

2.1. Era contraddittorio rilevare le buone doti di autonomia del ricorrente, evidentemente conseguite durante la permanenza in Italia, e osservare che gli non aveva raggiunto un sufficiente livello di integrazione sociale.

Era del tutto mancata la necessaria valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità poichè erano stati ignorati la giovanissima età del ricorrente e le violenze e le ferite da lui patite in territorio libico.

Il rimpatrio significherebbe lo sradicamento dal contesto ove si era inserito e in cui poteva esercitare i propri diritti fondamentali esponendolo ai gravissimi rischi di un reinserimento nella situazione pericolosa in cui versa la Nigeria.

2.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

2.3. Il Tribunale si è conformato a tali orientamenti e ha operato la valutazione comparativa richiesta, rilevando per un verso assenza di integrazione sociale perchè il ricorrente vive in regime di accoglienza e non lavora, e per altro verso l’insussistenza di particolari difficoltà di reinserimento nel tessuto del Paese di provenienza, in difetto di una specifica condizione di vulnerabilità soggettiva, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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