Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2129 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2129 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

4:110

SENTENZA
7g111

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19457-n -12 prmr,mm em:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE

PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
2017
4002

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FRATELLI BASTELLI S.R.L. (succeduta alla FRATELLI

Data pubblicazione: 29/01/2018

BASTELLI S.N.C.) C.F. 02086910375;
– intimata –

Nonché da:
FRATELLI BASTELLI S.R.L. (succeduta alla FRATELLI
BASTELLI S.N.C.) C.F. 02086910375,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA
PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA
MARUCCHI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SILVIA SCOTA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 161/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 27/08/20 r.g.n. 1100/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

in persona del legale rappresentante pro tempore,

Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso
principale, improcedibilità ricorso incidentale;

L’i

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

RG n 19475/2012

Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna ha accolto

l’appello della soc Fratelli Bastelli snc

avverso la sentenza del Tribunale di Bologna , e revocato il decreto ingiuntivo
emesso su istanza dell’Inail nei confronti della società , ha ritenuto che l’attività
produttiva svolta dalla soc. Fratelli Bastelli dovesse rientrare nella voce tariffaria
6240 del DM 18/6/1988 ed ha condannato la società a pagare all’Inail Euro
30.950,94 ,quale differenza per premi assicurativi in relazione al periodo luglio 1991-

La Corte , disposta l’integrazione della CTU svolta in primo grado,ha affermato che
era risultato fondato che nel periodo 91/95 non era applicabile nei confronti della
società la voce tariffaria ” stampaggio lamiere”con la conseguenza che la soc era
tenuta a versare Euro 30.950,94 come individuata dal CTU .
Avverso la sentenza ricorre l’Inail con tre motivi. Resiste la società con controricorso e
ricorso incidentale avverso il quale l’Inail deposita controricorso
Ragioni della decisione
Con il primo motivo l’Inail denuncia vizio di motivazione , violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’ad 112 cpc .
Rileva che la Corte aveva manifestato di voler aderire alla CTU ,ma questa si era
conclusa affermando che l’attività della Bastelli dal luglio 1991 al marzo 1995 era
classificabile alla voce 6222. Ne consegue che l’accoglimento dell’appello non poteva
trovare fondamento nella CTU le cui conclusioni erano invece in linea con quanto
affermato dall’Inail . Osserva che la soc aveva invece chiesto l’applicazione della voce
tariffaria 6240 con la conseguenza che non era comprensibile l’accoglimento
dell’appello non accompagnato da alcuna motivazione .La sentenza era pertanto con
motivazione insufficiente nella parte in cui affermava di voler accogliere l’appello con
cui si richiedeva la tariffa 6240, e contraddittoria ove si affermava di seguire la CTU,
di cui però si disattendevano le conclusioni.
Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ai sensi dell’ad 112 cpc in quanto la sentenza aveva quantificato il
dovuto ,non richiesto dalle parti, in Euro 30.950,00 .
L’Inail aveva precisato in corso di causa che la somma richiesta ammontava ad Euro
33.201,62 per differenza premi, per omissione premi artigiani nel periodo 1/1/88 31/12/92 e integrazione rata del 1995.
La Soc aveva invece chiesto di essere totalmente esentata da qualsiasi pagamento ed
invece era stata condannata in modo del tutto contraddittorio.

marzo 1995 , rigettando ogni altra richiesta .

RG n 19475/2012

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’ad 91 e 92 cpc per essere stata
condannata a pagare le spese processuali.
Con ricorso incidentale la soc Fratelli Bastelli denuncia, con un primo motivo , vizio
di motivazione e violazione del DM 18/6/1988 . Censura la sentenza nella parte in cui
ha condannato la società pagare Euro 30.950. La Corte aveva ritenuto applicabile la
tariffa 6240 , come richiesto dalla società, ma poi contraddittoriamente , aveva
condannato la soc a pagare Euro 30.950,00.

chiesto e pronunciato. Rileva che l’Inail aveva quantificato in Euro 33.201,62 per
differenza del tasso sui premi , per omissione premi artigiani e integrazione rata .
Osserva che ogni ulteriore somma rispetto a quella indicata dall’Inail non era dovuta
e, quindi , erroneamente la Corte aveva condannato a pagare gli accessori di legge .
Ugualmente osserva che non vi potrebbe essere condanna a pagare le sanzioni non
espressamente richieste. Insiste , comunque, per l’applicazione della voice tariffaria
6240 .
Il ricorso principale va accolto .
La sentenza è censurabile sotto molteplici aspetti per la sua evidente contraddittorietà/
nonché la violazione del principio del chiesto e pronunciato . La Corte ha, da un iato,
affermato di volersi adeguare alla consulenza tecnica svolta , secondo cui era
applicabile alla Fratelli Bastelli la tariffa 6222 come richiesto dall’Inail, ma poi ,senza
motivazione, afferma di voler accogliere l’appello della Fratelli Bastelli e determina la
tariffa dovuta dalla società nella tariffa 6240 , come richiesto dalla società .
La Corte, poi, in modo contraddittorio, dopo aver dichiarato di accogliere l’appello
della soc. Fratelli Bastelli e di voler applicare la tariffa 6240 , la condanna a pagare
all’Inail Euro 30.950,94 .
La sentenza impugnata, senza motivazione, revoca il decreto ingiuntivo emesso su
istanza dell’Inail per la somma di Euro 33.201,62 e riduce la somma richiesta
dall’Istituto ad Euro 30.950,94.
Infine , dopo aver condannato la soc appellante a pagare all’Inail la somma di cui
sopra , condanna l’Istituto a pagare le spese processuali .
Sulla base delle suddette circostanze la sentenza impugnata non consente di valutare
con adeguata certezza quale sia la tariffa applicabile alla società Fratelli Bastelli e quali
le eventuali somme da questa dovute .

2

Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra il

RG n 19475/2012

La sentenza , in accoglimento del ricorso principale, deve essere cassata dovendo il
giudice di rinvio provvedere ad un nuovo esame della fondatezza della pretesa
dell’Istituto .
Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del principale
PQM
Accoglie il ricorso principale , assorbito l’incidentale ; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del

Roma 17/10/2017

presente giudizio .

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