Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2129 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2129
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA
GIULIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito per il ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 12 novembre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor D.M.E., condanno’ il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole il danno non patrimoniale in Euro 2.800,00, con gli interessi dal decreto, e liquido’ per spese di giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore dell’avvocato Milena Monica De Nicola, Euro 250,00 per diritti e Euro 400,00 per onorari.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor D. M. con atto notificato in data 29 aprile 2008, con due mezzi d’impugnazione.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi si censura la liquidazione delle spese del giudizio contenuta nell’impugnato decreto sia per violazione di legge (perche’ in violazione dei minimi tariffari, e sia per vizio di motivazione.
Questa seconda censura, siccome attinente alla valutazione degli elementi del giudizio, deve essere esaminata con precedenza. Si deduce che la corte territoriale ha omesso di considerare la nota spese depositata, discostandosene senza alcuna motivazione. La doglianza e’ fondata, e comporta l’accoglimento del motivo, con la conseguente cassazione della decisione in punto di liquidazione delle spese e assorbimento del motivo relativo alla violazione del minimo tariffario.
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione al motivo accolto, e la causa puo’ essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte ricorrente delle spese del giudizio davanti alla corte territoriale in complessivi Euro 917,50, di cui Euro 9,50 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 408,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, come gia’ disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimita’, in ragione di un terzo, con compensazione dei due terzi rimanenti, vertendo la materia del contendere residua solo sulle spese. Esso sono liquidate per l’intero come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida a favore della parte ricorrente, per spese del giudizio davanti alla corte d’appello, Euro 9,50 per esborsi, Euro 408,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola;
liquida le spese del giudizio di legittimita’ in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e le pone a carico dell’amministrazione nei limiti di un terzo, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, e compensando tra le parti gli altri due terzi.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010