Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2129 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. III, 28/01/2011, (ud. 13/01/2010, dep. 28/01/2011), n.2129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.C. (OMISSIS), D.M.L.

(OMISSIS), D.M.P. (OMISSIS), D.

M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SANITA’,

rappresentati e difesi dall’avvocato TODINI ANDREA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PENTA IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante ed Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMEZIA, 44, presso lo studio dell’avvocato FARALLO PIERO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.M.C.G., D.M.R., F.

G., D.M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5092/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5/12/08, depositata il 10/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Todini Andrea, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso ed in

subordine chiede la compensazione delle spese;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

aderisce alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza 5 marzo 1998 il pretore di Alatri ha pronunciato in favore di D.M.V., C., P. e L. l’affrancazione di alcuni terreni in (OMISSIS), ordinando iscrizione di ipoteca giudiziale per L. 500 mila in favore della proprietaria Forte Hotel Fiuggi s.p.a.

Quest’ultima, con ricorso 16 luglio 1998 ha proposto opposizione, avverso tale ordinanza, innanzi al tribunale di Frosinone, sezione specializzata agraria.

Nel contraddittorio di D.M.C., P. e L., nonche’ degli eredi di D.M.V. deceduto nelle more, l’adita sezione, con sentenza n. 628 del 2005, ritenuto non dimostrato che sussistessero gli elementi per qualificare coloni di D.M. ne’ per ritenere l’apporto o l’acquisto di migliorie per un trentennio, ha accolto l’opposizione, revocato la ordinanza di affrancazione e ordinato ai D.M. il rilascio del terreno.

Gravata tale pronunzia da D.M.L., C., P. e Br., quest’ultimo in qualita’ di erede di D.M.B., nel contraddittorio della Penta Immobiliare s.r.l., acquirente a titolo particolare dei terreni in discussione dalla Forte Hotel Fiuggi s.p.a. nonche’ degli altri eredi di D.M.V., D. M.C.L., R., M., S. e di F. G., tutti contumaci, la Corte di appello di Roma sezione specializzata agraria, con sentenza 5 dicembre 2008 – 10 febbraio 2009 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia non notificata, hanno proposto ricorso D.M.L., C., P. e Br. nei confronti della Penta Immobiliare s.r.l. nonche’ di D. M.C.L., R., M., S. e di F. G..

Resiste con controricorso unicamente la Penta Immobiliare s.r.l. Non hanno svolto attivita’ difensiva gli altri intimati.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis) perche’ il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata – che ha confermato la sentenza con la quale la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Frosinone aveva accolto l’opposizione proposta dall’allora proprietaria del fondi di cui essi avevano chiesto la affrancazione – sulla base di due motivi.

Lamentano i ricorrenti, in particolare:

– da un lato, ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Improcedibilita’ della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione primo motivo;

– dall’altro, ex art. 350 c.p.c., n. 5 omessa o insufficiente motivazione, ovvero, in subordine, per contraddittoria motivazione, circa una fatto controverso e decisivo per il giudizio secondo motivo.

3. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) e quindi al presente ricorso, atteso che e’ stata impugnata una sentenza pubblicata il 10 febbraio 2009, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’ con formulazione di un quesito diritto.

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – in particolare – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunci dazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, (suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilita’ del motivo, in conclusione, e’ condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non puo’, inoltre, ritenersi sufficiente – perche’ possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366 bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso ne’ che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui e’, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte e’ chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomo – filattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacche’ la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimita’, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, e’ inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poiche’ a norma dell’art. 366-bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, e’ palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimita’ in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonche’ Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il primo motivo del ricorso e privo di un qualsiasi quesito e, pertanto, e’ per cio’ solo, inammissibile.

3.2. Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. – ancora – mentre nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’ con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’ la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorche’, cioe’, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: cio’ importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, e’ incontroverso che non e’ sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorche’ nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il secondo motivo e’ totalmente privo della precisa indicazione del fatto controverso e lo stesso deve quindi – al pari del primo, essere dichiarato inammissibile.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non e’ stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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