Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2129 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4700-2012 proposto da:

D.P.S. (OMISSIS), P.M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso

lo studio dell’avvocato RENATO RICCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCELLO DE MARINI;

– ricorrenti –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO,

21 SC.C, presso lo studio dell’avvocato GAETANO CARLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MARCUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese e controparte ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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