Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21289 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26213/2008 proposto da:

I.A., N.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio

dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato TOFI Vinicio giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI

ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BATTISTOTTI ADRIANO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 947/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/08/2007, R.G.N. 1892/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato VINICIO TOFI;

udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 947, depositata il 7 luglio 2007, la Corte di appello di Genova ha confermato il rigetto – pronunciato dal Tribunale di Ventimiglia – della domanda proposta da N.C., in proprio e quale rappresentante legale del figlio minore, I. A., contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e contro la s.p.a. Unipol chiamata in causa dal Ministero, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore a scuola, durante l’ora di ginnastica.

La N. e lo I., divenuto maggiorenne, propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resistono il Ministero e Unipol, con separati controricorsi.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità dell’insegnante (quindi del Ministero), è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

1.1.- L’art. 366 bis – applicabile al caso di specie, perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27) e non ancora abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 47 e 58) – dispone che le doglianze di vizi di motivazione debbono contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, o l’indicazione delle ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la soluzione adottata, e si debbono concludere con un momento di sintesi delle censure analogo al quesito di diritto, contenente le suddette specificazioni (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

1.2.- Il motivo è altresì inammissibile poichè si risolve nella mera contestazione del merito della decisione a cui è pervenuta la Corte di appello – questione non suscettibile di riesame in sede di legittimità – anzichè porre in evidenza insufficienze, illogicità od incongruenze dell’iter logico intrinseco alla motivazione, che appare invece corretta e coerente.

2.- Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 1218 cod. civ., è inammissibile, poichè si tratta di questione non proposta al giudice di appello, al quale la domanda di condanna al risarcimento dei danni risulta prospettata solo sotto il profilo della violazione delle norme in tema di responsabilità civile.

Nè i ricorrenti hanno specificato in quale sede e tramite quali atti essi avrebbero prospettato la responsabilità contrattuale.

3.- Il terzo motivo – che denuncia violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., per essere stata ammessa la testimonianza dell’insegnante presente in aula alla data del sinistro, il cui interesse nella causa avrebbe potuto giustificare la partecipazione al giudizio – è inammissibile, perchè l’eccezione di incapacità non è stata tempestivamente sollevata nella prima istanza o difesa successiva all’assunzione della prova, come prescritto dall’art. 157 cod. proc. civ., comma 2, applicabile al caso di specie.

4.- Il quarto motivo – che denuncia violazione dell’art. 257 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito non ha disposto l’audizione di altri testimoni, menzionati nelle precedenti deposizioni – è inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito di diritto, che risulta del tutto generico e astratto (cfr., quanto alle modalità di formulazione del quesito, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535); sia perchè mette in questione il merito delle decisioni assunte in materia istruttoria – decisioni che spettano alla discrezionale valutazione del giudice – senza neppure riportare nel ricorso il tenore delle testimonianze asseritamente insufficienti ed i termini in cui esse hanno fatto riferimento ad altre persone.

Donde anche la violazione del principio di autosufficienza del ricorso e dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio si compensano, in considerazione del fatto che l’inammissibilità viene pronunciata per ragioni diverse da quelle prospettate dai resistenti e da questi non rilevate.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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