Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21289 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 19/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13935/2015 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Q. MAJORANA

9, presso lo studio dell’avvocato MARIO VINCENZO BELCASTRO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVROUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ENRICO DE LUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

P.E. impugna per cassazione la sentenza del 20 novembre 2014 con cui la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la modifica delle condizioni di frequentazione della figlia minore, confermando per il resto la separazione con il coniuge P.L., l’affidamento esclusivo della figlia alla madre e l’importo degli assegni di mantenimento dovuti alla moglie e alla figlia.

P.L. resiste con controricorso.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “Violazione dell’art. 360, nn. 3) e 5), con riferimento all’art. 115 c.p.c. e all’art. 337 ter c.c.” censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, in larga parte ignorate che, se valutate con attenzione, avrebbero condotto a conclusioni opposte a quelle rese.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., punto 3, con riferimento all’art. 115 c.p.c. e art. 156 c.c., commi 1 e 2, riferita al contributo di mantenimento” censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per imporre un contribuito a suo carico per il mantenimento della moglie, quando dalle risultanze in atti emergevano plurime ragioni per concludere in senso contrario.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

I due motivi di ricorso sono difatti inammissibili nella parte in cui lamentano violazione di legge, giacchè non contestano in astratto la correttezza dell’applicazione dei parametri normativi pur denunciati come violati, ma si sostanziano in una critica alla scelta del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito e alla relativa valutazione operata, che si riassume in una diversa e unilaterale ricostruzione della vicenda oggetto di lite che, come tale, non è sottoponibile a questo Giudice di legittimità.

Per la parte in cui il primo motivo lamenta un vizio di motivazione, la censura è inammissibile poichè omette di indicare quale siano i fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti che sarebbero stati omessi nell’esame della Corte di appello, riassumendosi come detto in una diversa e unilaterale ricostruzione delle risultanze istruttorie, tendente a dimostrare la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione resa dal giudice di appello, non più consentita nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 4 aprile 2014, n. 7983).

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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