Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21289 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20549-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentato

e difeso dagli avvocati CLAUDIO DI CESARE, PAOLA FATIMA CORTESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/02/2014 R.G.N. 268/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO DI CESARE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 14 febbraio 2014, resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto da S.S. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato (per decadenza dal termine semestrale per la presentazione dall’avvenuta conoscenza della patologia) la domanda nei confronti del M.I.U.R e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ambito per la Provincia dell’Aquila di riconoscimento della causa di servizio per depressione maggiore e disturbo affettivo conseguenti a stress prolungato e del relativo equo indennizzo.

A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva con il Tribunale l’individuazione del momento della suddetta conoscenza dal maggio 2008, epoca della diagnosi da parte dello sportello per il mobbing della ASL di una depressione maggiore per situazione di disagio lavorativo, con ininfluenza del successivo accertamento giudiziale di sussistenza di una condizione di mobbing in danno del lavoratore e di risarcimento con la somma di Euro 5.791,00 (con sentenza del Tribunale di Sulmona del 21 dicembre 2008). Sicchè, risultava tardiva la presentazione della domanda introduttiva dell’odierno giudizio il 19 giugno 2009.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 11 (14) agosto 2014, il lavoratore ricorreva per cassazione con motivo sostanzialmente unico, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui il M.I.U.R. resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 461 del 2001, art. 2, comma 1, per erronea affermazione di decadenza semestrale dal diritto al riconoscimento della causa di servizio, per la decorrenza del termine dal momento di consapevolezza del collegamento causale della malattia accertata all’attività di servizio, avuta soltanto dalla sentenza del Tribunale di Sulmona di accertamento del mobbing in proprio danno e non dalla diagnosi del 15 maggio 2008 della Commissione presso la ASL, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito: tra l’altro di una patologia (“depressione maggiore”) diversa da quella poi diagnosticata dalla Commissione di Verifica di L’Aquila (“disturbo affettivo reattivo cronicizzato e stabilizzato”).

2. Il motivo è infondato.

2.1. In via di premessa, occorre osservare che il termine semestrale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 461 del 2001, art. 2, comma 1, per la proposizione della domanda diretta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite o delle infermità contratte, decorre dalla loro conoscenza solo nelle ipotesi in cui esse non siano immediatamente percepibili al momento dell’evento dannoso, nel quale invece, in caso di immediata percepibilità, va identificato il dies a quo del medesimo termine (Cass. 14 gennaio 2014, n. 586; Cass. 21 aprile 2015, n. 8083).

2.2. Qualora ricorra la prima ipotesi, il termine semestrale decorre, come è stato ancora recentemente ribadito (Cass. 4 gennaio 2018, n. 101), dal momento di conoscibilità dall’interessato, in base ad indici oggettivi, alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio, eventualmente integrate da diagnosi mediche; ma dovendosi escludere che tale condizione equivalga alla conoscenza dell’esatta situazione clinica (Cass. 22 giugno 2009, n. 14584), essendo sufficiente che il lavoratore sia in possesso di elementi diagnostici da cui possa desumere, secondo criteri di normalità, la natura e la gravità della malattia (Cass. 29 maggio 2003, n. 8667). E senza che tale condizione equivalga alla conoscenza dell’esatta situazione clinica, idonea, in quanto tale, a protrarre a tempo indeterminato (ed anche a vanificare) il termine decadenziale, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in giudizio, del titolare del debito indennitario (Cass. 22 giugno 2009, n. 14584).

2.3. Qualora poi l’infermità derivi da cause che incidano progressivamente sulla integrità psico-fisica del dipendente, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, occorre far riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 898; Cons, Stato, Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2). In particolare, la decorrenza del termine va individuata tenendo presente il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4669).

Qualora invece la causa di servizio, in quanto presupposto necessario della richiesta di equo indennizzo, venga riconosciuta con sentenza, il presupposto potrà considerarsi verificato soltanto quando la sentenza sia divenuta definitiva con il suo passaggio in giudicato (Cass. 7 ottobre 2004, n. 20007).

2.4. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principi, procedendo quindi ad un accertamento in fatto in ordine alla concreta decorrenza, insindacabile in sede di legittimità per la sua congrua argomentazione (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 2 al quarto di pg. 3 della sentenza), per la verificata “nel maggio 2008… conoscenza non solo dell’esistenza della malattia, ma anche della sua riconducibilità a fatti di servizio” (così al terzo capoverso di pg. 3 della sentenza), ritenendo pertanto ininfluente il successivo accertamento giudiziale di sussistenza di una condizione di mobbing in danno del lavoratore, meritevole di risarcimento.

Infine, dalla piena consapevolezza della Corte aquilana della diagnosi della Commissione presso la ASL (di “depressione maggiore”: così al secondo capoverso di pg. 3 della sentenza) e della Commissione di Verifica di L’Aquila (di “disturbo affettivo reattivo cronicizzato e stabilizzato”: così al primo capoverso di pg. 2 della sentenza) deve essere evinta la corretta esclusione di una diversa patologia diagnosticata, quanto piuttosto di una conseguenza evolutiva invalidante riconducibile alla medesima causa di servizio.

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio, secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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