Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21289 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4464/2019 R.G. proposto da:

R.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Tullio ELEFANTE presso il cui studio legale,

sito in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6332/25/2018 della Commissione Tributaria

Regionale della CAMPANIA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia vertente sull’impugnazione di una cartella di pagamento dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2010, che R.A. sosteneva non essergli mai stata notificata e di cui era venuta a conoscenza a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, dopo aver accertato la “assenza di notificazione di qualsiasi atto manifestativo delle perduranti iscrizioni tributarie a ruolo”, ovvero della cartella di pagamento, dichiarava, d’ufficio, l’improponibilità dell’originario ricorso del contribuente perchè con lo stesso era stata sostanzialmente proposta una non consentita azione di mero accertamento negativo del credito erariale;

– avverso tale statuizione il R. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21. Sostiene il ricorrente che aveva errato la CTR a qualificare come azione di mero accertamento negativo del credito erariale quella proposta da esso contribuente avverso la cartella di pagamento, di cui lamentava l’omessa notifica con conseguente decadenza del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va preliminarmente ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p. in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309).

3.1. Com’è stato correttamente osservato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975), “Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato – contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. E’ una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorchè sia notificato l’atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l’introduzione – e la sua eventuale opportunità – di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”.

4. Deve, quindi, ritenersi consentito al contribuente impugnare, attraverso l’estratto di ruolo, la cartella di pagamento deducendone la nullità per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo (cfr. Cass., Sez. U., cit., pag. 11, ove si afferma espressamente che è “indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l’invalidità della notifica di una cartella della quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione”).

4.1. Impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata, giacchè in tal caso si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l’azione proposta come di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da Cass. n. 22946 del 2016, cit.).

5. Evenienza questa che non ricorre nel caso di specie in cui la CTR ha statuito, a seguito di accertamento in fatto non oggetto di impugnazione da parte dell’ADSER con ricorso incidentale, la mancata notificazione della cartella di pagamento.

5.1. A tali principi non si sono attenuti i giudici di appello che, pur dando atto della mancata notifica della cartella, hanno erroneamente qualificato l’azione proposta dal ricorrente come di mero accertamento negativo del credito erariale.

6. Da quanto detto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che esaminerà nel merito il ricorso d’appello provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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