Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21288 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17026/2007 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZO Riccardo con studio in LECCE VIA DEI

SALESIANI 45 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MIRABELLO, 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSA Gianfranco giusta procura

speciale del Dott. Notaio ALFREDO CILLO in LECCE 14/9/2011, REP. N.

231240;

– resistente –

avverso la sentenza n. 277/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE SECONDA CIVILE, depositata il 18/04/2007, R.G.N. 731/2002;

udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato RICCARDO MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., quale procuratore speciale ed unico erede di L.y.R.M., vedova di G.G., ha proposto al Tribunale di Lecce domanda di condanna di G.E. a rendere il conto della somma di L. 230 milioni, riscossa per conto del defunto G.G., in esecuzione della procura a vendere un immobile, da questo conferita al convenuto tre mesi prima della morte. Ha proposto anche domanda di pagamento della predetta somma.

Il convenuto ha resistito alle domande.

Nel corso del giudizio la L.R. è deceduta e il processo è stato riassunto in proprio dal M., figlio ed erede della stessa.

Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo che il convenuto – quale mero procuratore e non mandatario del de cuius – non fosse tenuto a rendere il conto della sua attività.

La Corte di appello di Lecce, in riforma, ha condannato il G. a pagare all’attore la somma di Euro 118.785,09, oltre interessi e spese processuali, previo accertamento che con la procura il de cuius aveva conferito al G.E. specifico mandato a vendere l’immobile; che questi pertanto è tenuto a rendere il conto, non essendone stato espressamente esonerato e non avendo dimostrato di avere riversato al mandante la somma riscossa come prezzo.

Il G. propone sei motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

L’intimato non ha depositato controricorso.

Con atto 14.9.2011 l’avv. Gianfranco Massa, con allegata procura notarile che gli attribuisce la difesa del M., ha chiesto rinvio dell’udienza di discussione, allegando ragioni di salute.

Il difensore del ricorrente si è opposto al rinvio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’istanza di rinvio della discussione della causa deve essere respinta, poichè – contrariamente a quanto dichiarato dal M. nell’istanza – l’impedimento a partecipare all’udienza non risulta documentato da certificazione medica ed il difensore del ricorrente non ha aderito alla domanda di rinvio.

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 100, 112 e 156 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., e nullità della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciare sulla sua eccezione di difetto di legittimazione e di titolarità del diritto da parte dell’attrice, L.R.M., quindi anche del figlio e procuratore M.G., eccezione fondata sul fatto che la L.R. non ha dimostrato di avere accettato l’eredità del marito defunto, mentre la procura a promuovere il presente giudizio, da lei conferita al figlio, non è idonea a dimostrare l’accettazione tacita, poichè non include un tale potere.

3.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.

3.1.- In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod proc. civ., a causa dell’inidonea formulazione del quesito di diritto, che risulta frammentato in sei diverse domande, molte delle quali sono generiche e prive di ogni riferimento alla fattispecie concreta; altre ripropongono argomentazioni difensive già contenute nell’illustrazione dei motivi; altre non sono rilevanti.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte specificato che il quesito di cui all’art. 3662 bis, deve contenere la sintesi della questione di diritto sottoposta al giudizio della Corte, mediante la formulazione di uno specifico quesito per ogni singolo motivo di ricorso, che richiami la fattispecie concreta oggetto di causa, il principio che si ritiene erroneamente enunciato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, si da consentire alla Corte di formulare un principio di diritto chiaro, specifico e concreto, suscettibile di essere applicato anche al di là del caso controverso (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Il quesito articolato in più domande, che ripropongano tutte le argomentazioni difensive già sviluppate nel motivo e senza specificare la fattispecie, non risponde alla funzione perseguita dalla legge.

3.2.- Il motivo è poi inammissibile per difetto di autosufficienza e per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè propone in questa sede questioni che la sentenza impugnata non ha in alcun modo menzionato, senza specificare in quale sede, tramite quali atti ed in quali termini il ricorrente abbia sollevato dette questioni ed eccezioni nelle competenti sedi di merito.

La Corte di appello ha genericamente rilevato, nell’espositiva in fatto, che “il convenuto rilevava l’inammissibilità dell”azione per mancata indicazione del titolo in virtù del quale era stata avanzata la pretesa di rendiconto e per insussistenza dei presupposti dell’azione”: ma da nulla risulta di quali presupposti fosse stata lamentata la mancanza; nè risulta essere stata eccepita l’inidoneità del comportamento dell’attrice ad integrare gli estremi dell’accettazione tacita.

Il ricorrente avrebbe dovuto specificare di avere proposto le suddette eccezioni, in termini idonei ad aprire il contraddittorio sul punto, per poter lamentare l’omessa pronuncia (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859; Cass. civ. Sez. Lav. 28 luglio 2008 n. 20518).

Nè trattasi di eccezioni rilevabili di ufficio, poichè non si discute di un problema di legittimazione processuale, ma della titolarità del rapporto controverso, cioè di una questione di merito, da risolvere mediante accertamenti in fatto (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 2, 6 marzo 2008 n. 6132): in particolare per quanto concerne il ricorrere o meno degli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità: questione che non può certo essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

La parte che abbia un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria – qual’è la vedova del de cuius, che è erede legittima e legittimarla – non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sè manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario, tramite azioni di rendiconto e di restituzione di somme riscosse da terzi per conto del de cuius.

In questi casi grava su chi contesti la qualità di erede l’onere di eccepire la mancata accettazione dell’eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l’accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell’erede (cfr. sul tema, pur con riguardo a diversa fattispecie, Cass. civ. Sez. 3, 1 luglio 2005 n. 14081).

3.3.- Il ricorrente assume che la procura conferita dalla L. al M. per proporre il presente giudizio non può produrre gli effetti dell’accettazione tacita, ma non dimostra di avere sollevato l’eccezione in sede di merito, come si è detto, nè dichiara di avere prodotto il documento contenente la procura, in questa sede o nel giudizio di merito, indicando come esso sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti e i documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, in relazione agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966).

4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, per il fatto che la Corte di appello ha omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi della L., che sarebbero tre fratelli del defunto. Ripropone poi l’eccezione di carenza di legittimazione di L. – M. ad esigere il pagamento dell’intera somma riscossa dal G.E. quale prezzo della vendita, anzichè solo la parte corrispondente alla quota di sua spettanza. Soggiunge che il G.G., con testamento olografo del 30 agosto 1993, aveva istituito come suo unico erede il fratello G.D., sicchè la L., ed ora il M., non sono legittimati ad agire se non previo, vittorioso esercizio dell’azione di riduzione.

5.- Le censure sono inammissibili, perchè attinenti a questioni non proposte nelle sedi di merito e per il mancato rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

5.1.- In primo luogo la parte che nel giudizio ereditario eccepisca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l’esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l’onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che in tale qualità partecipano al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire “prima facie” pretestuose (Cass. Civ. Sez. 2, 15 luglio 2005 n. 15086; Idem, 27 maggio 2009 n. 12346).

Il ricorrente nè ha documentato nelle competenti sedi di merito l’esistenza degli ulteriori eredi e di un testamento che avrebbe pretermesso la L.; nè ha specificato nel ricorso di avere prodotto in questa sede la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6. Si è limitato ad affermare che “se ne comunica la produzione”, senza precisare di averli effettivamente prodotti in sede di merito, indicando a pena di inammissibilità come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti di causa (cfr. supra, par. 2.3), e senza illustrare le ragioni per cui la loro produzione per la prima volta nel presente giudizio dovrebbe essere ritenuta ammissibile.

L’elencazione dei documenti contenuta nella memoria di replica è irrilevante.

La legittimazione ad agire ed il litisconsorzio necessario non possono essere certo disposti sulla base di nuovi accertamenti in fatto, da svolgere per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

Il ricorrente neppure ha indicato le ragioni per cui sarebbe nella specie configurabile litisconsorzio necessario fra tutti gli eredi.

L’azione di rendiconto e la conseguente azione di pagamento dell’eventuale saldo – manifestando l’intento di acquisire all’asse ereditario beni ad esso spettanti – rispondono all’interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di essi singolarmente, nell’esercizio dei poteri di gestione dell’eredità e dell’interesse comune: fermo restando ovviamente l’obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l’attivo ereditario, in sede di divisione.

Trattasi di iniziativa che non può pregiudicare gli interessi dei coeredi, sicchè non sono in linea di principio ravvisabili gli estremi del litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Civ. 25 febbraio 1995 n. 2162); salvo specifica dimostrazione in contrario da parte dell’interessato, che nella specie è mancata.

6.- Con il terzo ed il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e di altre norme di legge, per il fatto che la Corte di appello lo ha condannato a pagare la somma corrispondente al prezzo riscosso per la vendita dell’immobile senza avergli previamente ordinato di rendere il conto, depositandolo in cancelleria con i documenti giustificativi, ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ..

Assume che la Corte avrebbe dovuto quanto meno completare l’istruttoria orale, con l’assunzione dei capitoli di prova e dei testi da lui indicati a dimostrazione del fatto di avere corrisposto al defunto zio la somma riscossa dalla vendita immobiliare, come il consigliere istruttore inizialmente investito della causa, Dott. D., aveva preannunciato di voler fare, con ordinanza 28.11.2003, prima di essere sostituito con altro magistrato.

Denuncia ancora l’illegittimità della sostituzione, per violazione degli artt. 174 e 359 cod. proc. civ., sul rilievo che il suddetto consigliere era ancora componente della Corte di appello di Genova, alla data della decisione.

6.1.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè contenenti le medesime censure – sono inammissibili prima ancora che infondati.

Delle otto proposizioni enunciate come quesiti di diritto sul terzo motivo (e delle sette enunciate in relazione al quinto) nessuna risulta specifica e congruente con le ragioni addotte a fondamento della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha accertato da un lato che – contrariamente a quanto aveva ritenuto il Tribunale – il ricorrente era tenuto a rendere il conto della sua attività, poichè alla procura a vendere si univa uno specifico mandato a concludere l’affare e quanto meno a riscuotere il prezzo dell’immobile venduto, in nome e per conto del venditore (circostanza di fatto che lo stesso ricorrente dichiara e conferma: cfr. Ricorso, p. 20, ult. due righe).

Ha altresì correttamente rilevato che il solo fatto che il procuratore avesse il potere di riscuotere il prezzo obbligava quest’ultimo a ritrasferire il denaro al mandante, con relativo obbligo di rendiconto ai sensi dell’art. 1713 cod. civ. (p. 9 ss.

della sentenza).

In secondo luogo la Corte di appello ha accertato che il conto non è stato reso dal mandatario e che questi non ha fornito la prova di avere trasferito al mandante il denaro riscosso. Conseguentemente, avendo l’attrice chiesto la condanna al pagamento della somma dovuta, subordinatamente alla mancato rendiconto, ha accolto la domanda subordinata.

A fronte di tale decisione le censure del ricorrente avrebbero dovuto riguardare il preteso errore del Tribunale nell’avere ritenuto che il conto non era stato reso, o nell’avere escluso che il mandatario avesse fornito la prova del pagamento, od avesse chiesto di fornirla.

Al contrario tutti i quesiti si articolano sulla generica circostanza per cui il giudice non potrebbe mai, in linea di principio, accogliere la domanda di pagamento senza avere prima ordinato la presentazione del conto, a prescindere dalle specifiche contingenze processuali, dalle domande proposte dalle parti, dalle prove da esse offerte e dalle risultanze istruttorie.

E’ appena il caso di rilevare, invece, che qualora le risultanze istruttorie siano sufficienti a giustificare il convincimento del giudice che il rendiconto non è stato presentato ben può essere accolta la domanda di condanna al pagamento, che sia stata proposta in subordine.

I quesiti sono pertanto inammissibili perchè generici ed irrilevanti, in quanto non investono la ratio deciderteli della sentenza impugnata e non richiamano le peculiarità della fattispecie.

Sono manifestamente infondate, infine, le censure di ultrapetizione poichè, come si è detto, l’attrice ha proposto fin dall’atto di citazione in primo grado domanda subordinata di condanna del convenuto al pagamento della somma riscossa, in mancanza di rendiconto.

6.2.- Quanto all’asserita illegittimità della sostituzione di un componente della Corte di appello “senza motivi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio”, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè il ricorrente non ha dichiarato di produrre, nè ha specificato se sia in atti e come sia reperibile, il provvedimento di sostituzione censurato, al fine di valutare se da esso risulti la mancanza dei requisiti di legge.

7.- Con il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente denuncia violazione di varie norme di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli fosse stata conferita dal G.G. non solo la procura a partecipare all’atto di vendita dell’immobile, ma anche uno specifico mandato a gestire l’affare.

7.1.- Il quesito è inammissibile poichè – invece di sintetizzare la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte – si articola in quindici proposizioni che riproducono apoditticamente le argomentazioni difensive contenute nel motivo. Esso manca quindi di specificità e di sintesi (v. sopra, par. 3.1.).

Manca poi un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

7.2.- Il motivo è comunque inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, poichè ripropone a questa Corte l’esame del merito della vertenza, quanto all’interpretazione che la Corte di appello ha attribuito ai rapporti fra il de cuius ed il procuratore, ravvisandovi un mandato.

La decisione non viene censurata per violazione delle norme di legge in tema di interpretazione dei contratti – nessuna delle quali è richiamata nell’epigrafe o nell’illustrazione del motivo – nè evidenziando eventuali vizi logici o giuridici della motivazione, ma solo mettendo in discussione la soluzione di merito, che non è suscettibile di riesame in questa sede e che risulta più che correttamente e logicamente motivata.

8.- L’ultimo motivo – con cui il ricorrente denuncia violazione degli art. 244, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ammesso la prova contraria tardivamente dedotta dalla L. sui capitoli di prova contenuti nella sua comparsa di risposta in primo grado – è inammissibile, sia perchè il ricorrente non ha specificato e dimostrato di avere tempestivamente proposto l’eccezione di tardività, in sede di merito; sia perchè non è riprodotto nel ricorso il tenore dei capitoli di prova che si assumono erroneamente ammessi, al fine di dimostrare che la loro ammissione, e le conseguenti deposizioni testimoniali, hanno avuto influenza determinante sulla decisione assunta dalla Corte di appello.

9.- Il ricorso deve essere rigettato.

10.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, considerato che il resistente non ha depositato controricorso e non ha partecipato alla discussione della causa.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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