Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21288 del 13/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.13/09/2017),  n. 21288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 736/2016 porposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TERESA PARISI;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICOLO DEL

CASAL LUMBROSO 82, presso lo studio dell’avvocato NATALE POLIMENI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO PRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

F.A. impugna per cassazione la sentenza numero 17 del 29 settembre 2015 con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato l’assegno da lui dovuto alla ex moglie P.S. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori.

P.S. ha resistito con controricorso.

F.A. ha depositato memoria volta a contestare le ragioni di inammissibilità indicata nella proposta.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Conseguenza: nullità della notifica al ricorrente dell’atto d’appello”, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto valida la notifica dell’atto d’appello e conseguentemente dichiarato la contumacia dell’odierno ricorrente, nonostante la nullità della notificazione, perchè effettuata al domicilio reale della parte e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.

Il secondo motivo è intitolato: “Sulla rideterminazione, in aumento, dell’assegno mensile in favore della prole: l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, e censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare le circostanze documentate in atti che attestavano la necessità di utilizzare una parte del proprio reddito mensile per pagare un mutuo e l’ammissione dell’ex moglie di aver intrapreso da tempo una convivenza more uxorio.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo motivo perchè fa genericamente riferimento ad una pretesa nullità della notificazione dell’atto d’appello, senza dare conto della circostanza che la Corte d’appello ha espressamente dichiarato la contumacia, giudicando valida la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo disposta in limine litis; ne consegue che il riferimento contenuto nella censura in esame alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado non soddisfa il criterio di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè non precisa se intende riferirsi alla notificazione originaria dell’atto di impugnazione o a quella rinnovata.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè non trascrive ne indica dove nel corso del giudizio di merito sarebbero stati prodotti i documenti (mutuo a suo carico e confessione della ex moglie della convivenza more uxorio) del cui mancato esame si lamenta, così da non consentire a questa corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass., Sezione unite, 22 maggio 2012, numero 8077).

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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