Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21288 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 09/08/2019), n.21288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Pergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15115/2014 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 101,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIA SAIJA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO BARBERA;

– ricorrente –

contro

COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI

MESSINA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE

GENERALE, ISTITUTO COMPRENSIVO (OMISSIS), SCUOLA MEDIA STATALE

(OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1925/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 1116/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 2 dicembre 2013, la Corte d’appello di Messina dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le cause di servizio e rigettava l’appello proposto da R.M. avverso la sentenza di primo grado, che, nel contraddittorio con il suddetto Comitato e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il M.I.U.R., il Centro Servizi Amministrativi di Messina, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l’Istituto Comprensivo (OMISSIS) e la Scuola Media Statale (OMISSIS), aveva riconosciuto alla predetta, insegnante presso l’Istituto Comprensivo indicato, l’esistenza della causa di servizio per l’infermità comportata dagli esiti di lesione del legamento peroniero astragalico anteriore destro, rigettandone nel resto la domanda di concessione del beneficio previsto dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68, per la dipendenza da un infortunio occorsole il 7 marzo 1997, in occasione di una visita guidata al castello di (OMISSIS) durante il servizio prestato alla Scuola Media citata.

Preliminarmente ritenuta la carenza di legittimazione passiva del Comitato di Verifica in quanto organo privo di rilevanza esterna, la Corte territoriale escludeva, sulla base dei condivisi accertamenti della C.t.u. medico-legale, la sussistenza delle infermità lamentate dalla lavoratrice alle caviglie sinistra e destra, salvi gli esiti riconosciuti di lesione del legamento suddetto e così pure la dipendenza dal servizio della riscontrata sindrome ansioso depressiva reattiva stabilizzata in continuo trattamento fa rmacologico.

Con atto notificato il 10 giugno 2014, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano i soggetti intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 424 c.p.c., artt. 2 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 1, art. 6, comma 1, artt. 13 e 17 CEDU e vizio di assente o illogica motivazione, per l’esclusione dalla Corte territoriale della dipendenza da causa di servizio degli esiti di lesione anche del legamento peroniero astragalico anteriore alla caviglia sinistra, invece accertata dal C.t.u. nominato in grado d’appello e pure avendo essa fondato la decisione sulle sue conclusioni.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 461 del 2001, artt. 11 e 14, per erronea esclusione della legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le cause di servizio, avendo la ricorrente censurato nel ricorso introduttivo il parere reso dallo stesso, sull’assunto della sua legittimazione qualora il parere sia impugnato, benchè di natura endoprocedimentale.

3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 424 c.p.c., artt. 2 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 1, art. 6, comma 1, artt. 13 e 17 CEDU e vizio di assente od illogica motivazione per esclusione della dipendenza da causa di servizio degli esiti di lesione di legamento alla caviglia sinistra invece accertata dal C.t.u., è fondato.

3.1. Ed infatti, a fronte dell’esplicita manifestata condivisione “dell’approfondita indagine medico legale condotta dal C.t.u.”, di cui non ha peraltro riportato correttamente i passaggi argomentativi e le conclusioni, la Corte territoriale ha escluso (come si evince dagli ultimi due capoversi di pg. 3 della sentenza) proprio quegli esiti di lesione del legamento peroniero astragalico anteriore anche alla caviglia sinistra, che invece il C.t.u. aveva accertato pure dipendenti dall’infortunio occorso alla ricorrente per causa di servizio.

Ciò risulta dalle indagini condotte, sulla scorta degli esami strumentali ed obiettivi esperiti sulla paziente e criticamente valutati, che hanno indotto il C.t.u. alle conclusioni suddette (nelle riportate pgg. 80 e 81 della relazione): accertamenti e conclusioni che sono stati oggetto di una puntuale trascrizione (in particolare a pgg. da 6 a 8 e a pgg. da 11 a 18 del ricorso), nel rispetto del principio di specificità del motivo, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360bis, comma 1 c.p.c.; Cass. 20 settembre 2013, n. 21632; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).

3.2. Reputa questa Corte che il giudice d’appello sia incorso in un errore, non già di valutazione (che, investendo l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che si intende provare, è insindacabile in sede di legittimità), ma di percezione, il quale, vertendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c.: norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27033).

3.3. Per questa ragione, la sentenza della Corte territoriale appare sul punto censurato totalmente priva di motivazione, così da integrare violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi (che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza) di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). 4. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 461 del 2001, artt. 11 e 14, per erronea esclusione della legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le cause di servizio, è infondato.

4.1. Correttamente è stato ritenuto il difetto di legittimazione del suddetto Comitato, in quanto privo di autonoma soggettività giuridica e di legittimazione sostanziale e processuale nella gestione dei rapporti contrattuali e convenzionali (arg. ex Cass. 21 luglio 2006, n. 16801), costituendo un organo endoprocedimentale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza una rilevanza esterna: come si trae proprio dalle norme denunciate, che attestano come la volontà dell’amministrazione si esprima, non già attraverso il Comitato, ma sul suo conforme parere.

4.2. Sicchè non può essere in contrario invocata la sua legittimazione passiva, ritenuta in sede di giustizia amministrativa nel caso di impugnazione del parere reso: ben diversa essendo la rilevanza della partecipazione al giudizio dell’organo (ancorchè consultivo e non decisionale, ma) di cui sia stato impugnato l’atto, nell’ambito dell’iter procedimentale per la formazione dell’atto (decisorio) finale.

5. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento del primo motivo, con il rigetto del secondo e la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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