Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21287 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 10/10/2016, dep. 20/10/2016), n.21287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5358/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA FALL (OMISSIS) TRIBUNALE DI NOLA in persona

dei Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO TANZILLO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza venne emesso nei confronti di Fallimento (OMISSIS) s.p.a. avviso di accertamento relativamente all’anno d’imposta (OMISSIS) per, fra l’altro, effettuazione di operazioni triangolari interne in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 4, con recupero di maggiore imposta IRPEG, IRAP ed IVA, oltre sanzioni. Il ricorso del contribuente venne parzialmente accolto dalla CTP, con rideterminazione del reddito ai fini IRPEG, del valore della produzione ai fini IRAP e della maggiore imposta IVA. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sulla base della seguente motivazione per quanto qui rileva.

I verificatori “hanno ripartito le operazioni triangolari nazionali effettuate fino al (OMISSIS) in due distinti gruppi: quelle fatturate ai clienti il successivo mese di (OMISSIS) (ammontanti a Euro 1.211.227,03 oltre IVA di Euro 163.491,69) e quelle non ancora fatturate ai clienti fino alla data di accesso del (OMISSIS) (ammontanti a Euro 556.412,36 oltre IVA di Euro 95.473,59). L’Agenzia delle Entrate, disattendendo tale constatazione dei militari verificatori e le risultanze emergenti dalla relativa documentazione, ha recuperato a tassazione l’intero ammontare. Tale situazione, come evidenziato anche dalla parte con le rese controdeduzioni e con le rese memorie, risulta dal bilancio di esercizio chiuso al (OMISSIS) ed approvato dall’assemblea ordinaria in data 31 maggio 2004, e dalla nota integrativa (pag. 28), ovvero tra le poste dell’attivo risulta evidenziata la somma di Euro 3.512.544,00 corrispondente al conto “fatture da emettere”. L’affermazione dell’Agenzia resa a pag. 6 dell’appello appare perciò fuorviante e quindi infondata, in quanto il riferimento è soltanto al secondo gruppo di operazioni ammontanti a Euro 556.412,36 per il quale i militari verificatori hanno evidenziato che “l’impresa è ancora nei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali”. Poichè la verifica della Guardia di Finanza interessava il periodo (OMISSIS), l’Agenzia non ha curato di prendere visione delle fatture emesse successivamente a tale ultima data, nè ha rilevato la mancata fatturazione, attesa la mancanza della benchè minima indagine critica in tal senso….il p.v.c. è un atto strumentale, con funzione puramente istruttoria all’interno della complessa procedura amministrativa di accertamento fiscale. L’avviso di accertamento è invece un atto amministrativo finale con rilevanza esterna ed in quanto tale deve soddisfare precisi requisiti di forma e di sostanza. Il titolare dell’azione accertatrice è l’ufficio finanziario, mentre alla polizia tributaria spettano soltanto poteri di collaborazione e di indagine per l’acquisizione di elementi utili per l’accertamento. Nella fattispecie in esame l’Ufficio, nel porre in essere l’accertamento, ha rinviato puramente e semplicemente agli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, recuperandoli acriticamente e apoditticamente”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, di cui il secondo articolato in quattro submotivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che legittima è la motivazione per relationem dell’atto impositivo, mediante rinvio alle conclusioni contenute nel p.v.c..

Il motivo è inammissibile. L’affermazione della CTR, secondo cui “l’Ufficio, nel porre in essere l’accertamento, ha rinviato puramente e semplicemente agli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, recuperandoli acriticamente e apoditticamente”, non ha il significato del riconoscimento in linea astratta dell’illegittimità del rinvio al p.v.c. da parte dell’atto impositivo, rinvio legittimo alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (in tema di provvedimento amministrativo d’imposizione tributaria, la motivazione che rinvii alle conclusioni contenute in atti redatti nell’esercizio dei poteri di polizia tributari, già noti al contribuente, non è illegittima, indicando semplicemente che l’Ufficio procedente ha inteso realizzare un’economia di scrittura, la quale non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio – Cass. 21 marzo 2012, n. 4523; 5 ottobre 2012, n. 16976; 13 ottobre 2011, n. 21119). L’affermazione concerne, come precisa la CTR, la “fattispecie in esame” e va collocata nel contesto della motivazione. Ad avviso della CTR l’Ufficio, recuperando a tassazione l’intero ammontare contabilizzato dai verificatori, ha disatteso quanto risultante dal p.v.c.. La conclusione in termini di recezione acritica dei dati forniti dai verificatori va interpretata alla luce di tale premessa. L’ufficio, secondo la CTR, non ha elaborato criticamente gli elementi del p.v.c., ma li ha recepiti acriticamente in una forma che ha comportato che venissero disattesi. La conclusione della CTR in punto di recezione acritica è preceduta dalla distinzione fra la funzione puramente istruttoria del p.v.c. e l’accertamento svolto dall’Ufficio a conferma che, secondo il giudice di merito, nella specie è intervenuta una mancata rielaborazione dei dati che ha dato causa ad un loro fraintendimento. La ratio decidendi non è quindi quella contenuta nel motivo di censura.

Con il secondo motivo sub a) si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 4, art. 76 e art. 109, comma 2 (T.U.I.R.), D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, premesso che per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del proprio cedente la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna, con riferimento ad operazioni la cui consegna era avvenuta nel novembre 2003, laddove l’art. 21, comma 4, imponeva la fatturazione entro dicembre, alcune erano state fatturate in ritardo (nel (OMISSIS)), altre non erano state fatturate e che a fini fiscali, benchè non fatturate nell’anno, tali operazioni costituivano imponibile per l’anno (OMISSIS).

Con il secondo motivo sub b) si denuncia violazione dell’art. 109 T.U.I.R. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che se la cessione è avvenuta nel (OMISSIS) è a quell’epoca che sorgono le obbligazioni tributarie e che a nulla rileva che si sia in tempo per le future dichiarazioni o che non si sia indagato sulle fatture emesse dopo il (OMISSIS).

I due submotivi a) e b) sono inammissibili. La decisione impugnata non nega che le operazioni avvenute nel (OMISSIS), fatturate in ritardo o non fatturate all’epoca della verifica, costituiscano imponibile fiscale con riferimento all’anno d’imposta (OMISSIS), ma nega che il contribuente abbia escluso dalla dichiarazione per tale anno le operazioni in discorso. Ciò si desume dalla rilevanza attribuita alle seguenti circostanze: il “bilancio di esercizio chiuso al (OMISSIS) ed approvato dall’assemblea ordinaria in data 31 maggio 2004”, l’affermazione dei verificatori secondo cui “l’impresa è ancora nei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali”, il mancato esame delle fatture emesse dopo il (OMISSIS), la mancata distinzione fra operazioni fatturate ai clienti nel mese di (OMISSIS) e quelle non ancora fatturate ai clienti fino alla data di accesso del (OMISSIS). La censura, incentrata sull’attribuzione al giudice di merito della tesi secondo cui le operazioni avvenute nel (OMISSIS), fatturate in ritardo o non fatturate, non costituissero materia imponibile per il (OMISSIS), non intercetta quindi la ratio decidendi.

Con il secondo motivo sub c) si denuncia illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che è mancata la lettura della pag. 13 del p.v.c., ove risulta la somma degli importi delle fatture tardive ed emesse (Lire 1.211 + 556 mila Euro).

Il submotivo è inammissibile. A parte la non agevole comprensibilità del c.d. quesito di fatto, si censura la mancata valutazione di un elemento probatorio senza precisazione della decisività dell’elemento che sarebbe stato pretermesso (non è inutile aggiungere che l’elemento in discorso risulta chiaramente contemplato dalla motivazione).

Con il secondo motivo sub d) si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che non sufficiente ai fini IRPEG e IRAP è l’iscrizione in bilancio della posta fatture da emettere, o che sia di Euro 3,5 milioni.

Il submotivo è inammissibile. La censura attiene al rilievo della circostanza dell’iscrizione in bilancio, nel quadro del complesso degli elementi istruttori, ai fini della prova dell’inclusione delle operazioni del (OMISSIS) nelle dichiarazioni fiscali per il medesimo anno. Trattasi di profilo di merito il cui esame è precluso nella presente sede di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in Euro 8.669,70 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA