Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21287 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10956/2016 proposto da:

M.L., N.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato CLARA

FISCHETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato NATALE ARENA;

– ricorrenti –

contro

P.G.P., in proprio e nella qualità di erede della

sig.ra C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA, 290, presso lo studio dell’avvocato ERICA BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GELINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

N.A. e M.L. con ricorso del 29 dicembre 2006 – 22 gennaio 2007 convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Messina T.G.P. e C.T. chiedendo la condanna al pagamento di somme per canoni indebitamente versati e differenze per deposito cauzionale, nonchè per rimborso spese. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello N.A. e M.L.. Con sentenza di data 10 marzo 2015 la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello.

Hanno proposto ricorso per cassazione N.A. e M.L. sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è intervenuta la decadenza dall’impugnazione perchè, in relazione alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10 marzo 2015, il ricorso è stato notificato in data 21 aprile 2016, laddove il termine annuale per l’impugnazione scadeva l’11 aprile 2016.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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