Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21286 del 13/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017), n. 21286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10865/-2016 proposto da:
RESISTAL S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati DARIO PAUTASSI e STEFANO ROSSI;
– ricorrente –
contro
TEBIO 1 S.A.S. DI S.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1933/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 02/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Tebio 1 s.a.s. di S.R. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea Resistal s.r.l. chiedendo la condanna al pagamento di un’indennità per l’occupazione di immobile acquistato in sede di esecuzione immobiliare con decreto di trasferimento del 4 novembre 2008. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 92.100,00 nonchè di Euro 859,84 per il rimborso delle spese sostenute. Avverso detta sentenza propose appello Resista s.r.l.. Con sentenza di data 2 novembre 2015 la Corte d’appello di Torino accolse parzialmente l’appello, condannando Resistal s.r.l. al pagamento, oltre di Euro 859,84, della somma di Euro 67.540,00 a titolo di corrispettivo per il godimento del bene. Ha proposto ricorso per cassazione Resista s.r.l. sulla base di cinque motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
La ricorrente ha proposto rituale e tempestivo atto di rinuncia al ricorso. Non si deve provvedere sulle spese, in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio. Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017